Maternità surrogata trascrizione negata se madre deceduta


La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 7919/2026 ha negato la trascrizione in Italia di un atto di nascita formato all’estero a seguito di gestazione per sostituzione, quando la coniuge del padre biologico, indicata come madre nell’atto, sia deceduta prima del completamento della procedura. La decisione conferma l’orientamento restrittivo della giurisprudenza italiana in materia di maternità surrogata, particolarmente quando ricorrono circostanze eccezionali come il decesso della madre intenzionale.

La questione della trascrizione degli atti di nascita formati all’estero a seguito di gestazione per sostituzione continua a costituire uno dei temi più delicati nel diritto di famiglia italiano. La recente pronuncia della Suprema Corte affronta una fattispecie particolare, caratterizzata dal decesso della madre intenzionale prima del completamento dell’iter procedurale.

Il divieto di maternità surrogata in Italia

Nel nostro ordinamento, la gestazione per altri è vietata dall’articolo 12, comma 6, della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che sanziona penalmente sia chi organizza sia chi pubblicizza la pratica. Questo divieto ha rilevanti conseguenze anche sugli atti formati all’estero, dove tale pratica è consentita, quando si tratta di procedere alla loro trascrizione nei registri dello stato civile italiano.

L’orientamento giurisprudenziale della Cassazione

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente delineato un orientamento rigoroso sul tema. Gli atti di nascita formati all’estero che indicano come genitori i committenti di una gestazione per sostituzione non possono essere trascritti automaticamente in Italia, in quanto contrastanti con l’ordine pubblico nazionale. La Corte ha ripetutamente affermato che il divieto posto dalla legge 40/2004 costituisce un principio di ordine pubblico opponibile anche agli atti stranieri.

La peculiarità della fattispecie

Nel caso specifico esaminato dalla sentenza n. 7919/2026, la vicenda presenta un elemento di ulteriore complessità: il decesso della madre intenzionale, coniuge del padre biologico, intervenuto prima del completamento della procedura di trascrizione. Questa circostanza aggiunge un profilo critico alla già problematica questione della trascrizione degli atti da maternità surrogata, privando di fatto la relazione genitoriale di uno dei suoi presupposti soggettivi.

Le conseguenze pratiche della decisione

Il rigetto della trascrizione non significa necessariamente l’impossibilità di stabilire un rapporto giuridico tra il minore e la famiglia, ma impone il ricorso a strumenti alternativi. La giurisprudenza ha infatti indicato nell’adozione in casi particolari, prevista dall’articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 184/1983, lo strumento idoneo a tutelare il superiore interesse del minore pur nel rispetto del divieto di maternità surrogata.

Il bilanciamento degli interessi

La pronuncia riflette il complesso bilanciamento tra il divieto nazionale di gestazione per altri, considerato presidio di valori fondamentali, e la tutela dei diritti del minore. L’ordinamento italiano privilegia soluzioni che riconoscano la relazione affettiva e di fatto attraverso percorsi giuridicamente controllati, evitando però di legittimare automaticamente pratiche vietate dalla legge nazionale.

Domande frequenti

È possibile trascrivere in Italia un atto di nascita da maternità surrogata?

No, la trascrizione diretta è esclusa in quanto contrasta con l’ordine pubblico italiano. La legge 40/2004 vieta la gestazione per sostituzione e questo divieto si estende anche agli atti formati all’estero che indicano come genitori i committenti della pratica.

Quali alternative esistono per riconoscere il rapporto con il genitore intenzionale?

La giurisprudenza italiana indica nell’adozione in casi particolari, prevista dall’articolo 44 della legge 184/1983, lo strumento idoneo. Questa procedura consente di tutelare il superiore interesse del minore pur rispettando il divieto di maternità surrogata.

Cosa accade se uno dei genitori intenzionali decede prima della trascrizione?

Come evidenziato dalla sentenza della Cassazione, il decesso della madre intenzionale costituisce un ulteriore ostacolo alla trascrizione dell’atto. La mancanza di uno dei presupposti soggettivi rende ancora più complessa la procedura di riconoscimento del rapporto parentale.

Fonte di riferimento: Giuricivile