Il datore di lavoro non può assegnare sistematicamente all’infermiere mansioni inferiori rispetto alla qualifica professionale, anche se le attività proprie del profilo restano prevalenti. La Cassazione ha stabilito con l’ordinanza n. 7711/2026 che l’imposizione continuativa di compiti estranei al profilo professionale lede la professionalità del lavoratore e può dar luogo a risarcimento del danno.
Il principio affermato dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 7711/2026, la Suprema Corte interviene sul delicato tema del demansionamento degli infermieri, fissando un principio di particolare rilevanza per il settore sanitario. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è sufficiente che le attività corrispondenti alla qualifica rivestita risultino quantitativamente prevalenti per considerare legittima l’organizzazione del lavoro.
L’elemento qualificante è rappresentato dalla sistematicità con cui vengono imposte mansioni inferiori. Anche quando queste costituiscono una porzione minoritaria delle attività complessive, se sono assegnate in modo continuativo e non occasionale, si configura una lesione della professionalità acquisita dal lavoratore.
La tutela della professionalità infermieristica
Il profilo professionale dell’infermiere è definito da norme specifiche che ne delineano competenze e ambiti di intervento. L’assegnazione sistematica di compiti estranei a tale profilo, anche se numericamente inferiori rispetto alle mansioni proprie, determina un progressivo svuotamento delle competenze professionali e può causare un danno alla sfera lavorativa del dipendente.
La giurisprudenza riconosce che il demansionamento non si misura esclusivamente in termini quantitativi, ma deve essere valutato considerando l’impatto complessivo sulla professionalità. L’infermiere che venga sistematicamente adibito a mansioni di livello inferiore, pur continuando a svolgere prevalentemente attività proprie della qualifica, subisce un pregiudizio che può essere fonte di responsabilità per il datore di lavoro.
Le conseguenze per il datore di lavoro
Quando l’assegnazione di mansioni inferiori avviene in modo sistematico, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere del danno causato alla professionalità del lavoratore. Il risarcimento tiene conto del pregiudizio subito in termini di depauperamento delle competenze, perdita di chance professionali e danno all’immagine professionale.
La decisione della Cassazione rappresenta un monito importante per le strutture sanitarie: l’organizzazione del lavoro deve rispettare il profilo professionale del personale infermieristico, evitando pratiche che, pur formalmente contenute, possano nel tempo erodere le competenze acquisite. La legittimità dell’assegnazione delle mansioni non può essere valutata con un mero calcolo aritmetico, ma richiede un’analisi qualitativa che consideri la continuità e la sistematicità delle attività dequalificanti.
Domande frequenti
Quando l’assegnazione di mansioni inferiori all’infermiere è illegittima?
L’assegnazione è illegittima quando mansioni inferiori vengono imposte in modo sistematico e continuativo, anche se le attività proprie della qualifica restano quantitativamente prevalenti. Ciò che rileva è la lesione della professionalità causata dalla continuità dell’assegnazione di compiti dequalificanti.
Quale tipo di danno può essere risarcito in caso di demansionamento?
Il lavoratore può ottenere il risarcimento del danno alla professionalità, che comprende il depauperamento delle competenze acquisite, la perdita di opportunità professionali e il pregiudizio all’immagine professionale. La valutazione del danno considera l’impatto complessivo sulla carriera e sulle prospettive lavorative.
È sufficiente che le mansioni proprie siano prevalenti per escludere il demansionamento?
No, secondo la Cassazione la prevalenza quantitativa delle mansioni proprie non esclude il demansionamento se le attività inferiori sono assegnate sistematicamente. Il criterio non è puramente aritmetico ma deve considerare la continuità e l’effetto complessivo sulla professionalità del lavoratore.
Fonte di riferimento: Giuricivile