Magistrati onorari e diritti UE non rinunciabili per stabilizzazione


La Corte costituzionale, con sentenza n. 71/2026, ha stabilito che il superamento delle procedure di stabilizzazione previste dal d.lgs. 116/2017 non può comportare la rinuncia ai diritti conferiti dall’Unione europea — ferie retribuite, previdenza e assistenza — maturati nei rapporti antecedenti alla stabilizzazione stessa. Chi assiste magistrati onorari o è magistrato onorario può quindi azionare quei diritti pregressi anche dopo la stabilizzazione, senza che questa operi come tacita rinuncia. Il fondamento è l’incompatibilità dell’art. 29, comma 5, d.lgs. 116/2017 (come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a, l. 234/2021) con la Costituzione, nella misura in cui produceva quell’effetto ablativo.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’art. 29 co. 5 d.lgs. 116/2017 è incostituzionale nella parte che cancellava i diritti UE pregressi.
  • Punto 2 — Ferie retribuite, previdenza e assistenza maturati prima della stabilizzazione restano azionabili in giudizio.
  • Punto 3 — La stabilizzazione non vale come rinuncia implicita ai diritti conferiti dall’Unione europea.

Se assisti magistrati onorari — o sei tu stesso giudice di pace, GOT o VPO — la sentenza n. 71/2026 della Corte costituzionale apre uno spazio concreto di recupero crediti nei confronti dello Stato per ferie retribuite, contributi previdenziali e copertura assistenziale maturati prima della stabilizzazione. La stabilizzazione ottenuta non azzera quei diritti: chi li ha esercitati o li intende esercitare non perde la legittimazione per il solo fatto di aver superato le procedure selettive del d.lgs. 116/2017.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 71/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 — come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a, della l. n. 234 del 2021 — nella parte in cui collegava al superamento delle procedure di stabilizzazione la rinuncia ai diritti conferiti dall’UE in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza, con riferimento ai rapporti di lavoro antecedenti alla stabilizzazione stessa. La notizia è riportata da Studio Cataldi.

Il contesto normativo

Il d.lgs. n. 116/2017 ha riformato la magistratura onoraria prevedendo, per chi era già in servizio all’entrata in vigore, percorsi di “stabilizzazione” con procedure selettive riservate. L’art. 29, comma 5, nella versione introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. a, l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), disponeva che il superamento di quelle procedure comportasse la rinuncia — pro praeterito — ai diritti di derivazione europea. Il riferimento unionale è alla direttiva 2003/88/CE sulle ferie retribuite e alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che vieta trattamenti discriminatori rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato. La Corte ha ritenuto che quella rinuncia forzata violasse i principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela dei diritti quesiti, oltre a porsi in contrasto con il primato del diritto UE.

Cosa cambia per lo studio

  1. I magistrati onorari già stabilizzati possono rivendicare i diritti UE (ferie retribuite, previdenza, assistenza) maturati nel periodo precedente alla stabilizzazione: la sentenza rimuove l’ostacolo normativo che li bloccava.
  2. Chi ha già instaurato un giudizio su questi diritti pregressi — e lo ha visto sospeso o rigettato per effetto dell’art. 29 co. 5 — deve rivalutare immediatamente la posizione processuale: la norma caducata non può più essere applicata dal giudice del rinvio.
  3. Chi non ha ancora agito ha ora un fondamento costituzionale solido per proporre ricorso o domanda di condanna dello Stato al pagamento dei contributi omessi e delle ferie non godute, senza il rischio di vedersi opporre la “rinuncia da stabilizzazione”.
  4. Attenzione ai termini prescrizionali: i diritti previdenziali si prescrivono in 5 anni (art. 3, l. n. 335/1995 per i contributi INPS) e quelli retributivi in 5 anni dalla cessazione del rapporto se non c’è stabilità reale. La finestra utile va calcolata caso per caso risalendo alla data di inizio del rapporto onorario.
  5. Per le cause già definite con sentenza passata in giudicato che abbia applicato la norma ora dichiarata incostituzionale, la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. non è percorribile; occorre valutare se esistano rimedi straordinari davanti alla CGUE o percorsi di responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE.

Attenzione a

Il primo rischio è agire senza verificare se il cliente abbia firmato atti di rinuncia espressa — distinti dalla mera accettazione della stabilizzazione — nel corso delle procedure selettive. La sentenza caducata riguarda la rinuncia legale automatica collegata al superamento della selezione, non eventuali transazioni o quietanze liberatorie sottoscritte volontariamente: quelle restano valide e opponibili.

Il secondo rischio è confondere il perimetro temporale: la pronuncia copre i diritti UE relativi ai rapporti antecedenti la stabilizzazione. I diritti maturati dopo la stabilizzazione seguono il nuovo regime del d.lgs. 116/2017 e non sono toccati dalla declaratoria di incostituzionalità. Sovrapporre i due periodi in atto di citazione espone alla parziale reiezione della domanda.

Domande frequenti

Un magistrato onorario già stabilizzato può ancora chiedere le ferie retribuite degli anni precedenti?

Sì. La Corte costituzionale con sentenza n. 71/2026 ha eliminato la norma che gli imponeva di rinunciarvi come effetto automatico della stabilizzazione. Restano però da verificare i termini prescrizionali applicabili al singolo credito e l’assenza di atti di rinuncia espressa firmati durante la procedura selettiva.

Quali diritti UE sono coperti dalla sentenza 71/2026 per i magistrati onorari?

La pronuncia riguarda tre aree: ferie retribuite (direttiva 2003/88/CE), previdenza e assistenza, con riferimento al periodo di servizio onorario antecedente alla stabilizzazione ottenuta ai sensi del d.lgs. 116/2017. Non copre i diritti maturati dopo la stabilizzazione, che seguono il regime ordinario del medesimo decreto.

Come agisce un giudice che ha una causa pendente sui diritti pregressi di un magistrato onorario stabilizzato?

Non può più applicare l’art. 29, comma 5, d.lgs. 116/2017 nella parte dichiarata incostituzionale. Deve decidere nel merito della domanda, valutando la sussistenza dei presupposti di diritto UE richiamati dalla Corte. Se la causa era sospesa in attesa della pronuncia costituzionale, il giudice la riassume e procede alla decisione.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie