Secondo la Corte di Giustizia UE, il rifiuto di un trasferimento in sede lontana da parte del lavoratore non esclude automaticamente le tutele del licenziamento collettivo. Il datore di lavoro che offre un trasferimento geograficamente gravoso come alternativa al licenziamento non può considerare tale rifiuto come rinuncia volontaria alla protezione collettiva. Chi assiste aziende nelle procedure ex artt. 4 e 24 l. 223/1991 deve rivedere la gestione delle proposte di ricollocazione.
Punti chiave
- Punto 1 — Il rifiuto di un trasferimento lontano non fa perdere al lavoratore le tutele del licenziamento collettivo.
- Punto 2 — La CGUE interpreta la direttiva 98/59/CE estendendo il perimetro dei licenziamenti computabili.
- Punto 3 — Le procedure ex artt. 4 e 24 l. 223/1991 vanno gestite includendo anche i rifiuti di trasferimento gravoso.
Chi segue procedure di riduzione del personale per conto di aziende deve aggiornare subito la propria check-list: il rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento in sede distante non neutralizza più il computo ai fini del licenziamento collettivo. Ignorarlo in sede di procedura espone l’impresa a impugnazioni fondate e a responsabilità per violazione degli obblighi informativi e di consultazione sindacale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente chiarito — in una pronuncia commentata da Diritto.it — che il licenziamento conseguente al rifiuto di un trasferimento geograficamente oneroso rientra nell’ambito applicativo della direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi. Il lavoratore conserva quindi il diritto alle tutele previste per i licenziamenti collettivi, indipendentemente dal fatto che il datore abbia formalmente «offerto» una soluzione alternativa.
Il contesto normativo
In Italia la direttiva 98/59/CE è recepita principalmente dalla l. 23 luglio 1991 n. 223, in particolare agli artt. 4 e 24, che disciplinano rispettivamente la procedura di mobilità e i licenziamenti collettivi per riduzione di personale. L’art. 24 fissa la soglia numerica (almeno 5 licenziamenti in 120 giorni nella stessa unità produttiva o nell’ambito dell’impresa) oltre la quale scattano gli obblighi di consultazione sindacale e comunicazione preventiva. La CGUE, con questa pronuncia, interviene sul perimetro del «licenziamento» ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva, chiarendo che il recesso causato dal rifiuto di un trasferimento gravoso va conteggiato nella soglia numerica, senza che il datore possa escluderlo qualificandolo come «dimissioni indotte».
Sul piano interno, rileva anche l’art. 2103 c.c. come modificato dal d.lgs. 81/2015, che consente il trasferimento solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Un trasferimento che non rispetti tali presupposti può già di per sé risultare illegittimo, rafforzando ulteriormente la posizione del lavoratore che rifiuta.
Cosa cambia per lo studio
- Rivedere il computo dei licenziamenti nella procedura ex art. 4 l. 223/1991: i recessi conseguenti a rifiuti di trasferimento lontano vanno inclusi nel conteggio delle 5 unità in 120 giorni.
- Verificare che le comunicazioni preventive alle organizzazioni sindacali e alla DTL indichino correttamente tutti i lavoratori coinvolti, compresi quelli cui è stato proposto il trasferimento.
- Nelle trattative sindacali, non presentare il trasferimento come alternativa «neutra»: se la distanza è tale da renderlo irragionevole, il rifiuto è giustificato e il recesso resta collettivo a tutti gli effetti.
- Per chi assiste lavoratori: impugnare tempestivamente entro 60 giorni dalla comunicazione scritta ex art. 6 l. 604/1966, allegando già nell’atto la violazione della direttiva 98/59/CE e degli artt. 4 e 24 l. 223/1991, per ancorare il vizio sia alla normativa interna sia all’interpretazione CGUE.
- Aggiornare i contratti di consulenza con le aziende clienti: la gestione delle ricollocazioni geografiche in fase di ristrutturazione va ora esplicitamente presidiata come parte della procedura collettiva, non come trattativa individuale separata.
Attenzione a
Il rischio principale è qualificare frettolosamente il rifiuto del trasferimento come «volontarie dimissioni» o «mancata accettazione di proposta migliorativa», escludendo il lavoratore dal conteggio collettivo. Questa impostazione, già debole sul piano interno, diventa ora insostenibile alla luce dell’interpretazione CGUE: il giudice del lavoro applicherà il diritto interno in conformità alla direttiva, e la procedura viziata espone l’azienda alla reintegrazione o all’indennità risarcitoria massima.
Secondo rischio: confondere la soglia territoriale del trasferimento «legittimo» ex art. 2103 c.c. con la valutazione ai fini del licenziamento collettivo. Sono piani distinti. Anche un trasferimento formalmente lecito secondo l’art. 2103 c.c. può integrare un licenziamento collettivo se il rifiuto è ragionevole per la distanza; la CGUE non richiede che il trasferimento sia già illegittimo per far scattare le tutele collettive.
Domande frequenti
Il rifiuto del trasferimento lontano conta come licenziamento collettivo in Italia?
Sì, secondo la CGUE il recesso causato dal rifiuto di un trasferimento geograficamente gravoso rientra nel computo dei licenziamenti ai sensi della direttiva 98/59/CE, recepita in Italia dagli artt. 4 e 24 l. 223/1991. Il datore non può escluderlo dal conteggio qualificandolo come rinuncia volontaria del lavoratore.
Quali soglie numeriche si applicano per il licenziamento collettivo ex art. 24 l. 223/1991?
L’art. 24 l. 223/1991 richiede almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni nella stessa unità produttiva o nell’ambito dell’impresa con più di 15 dipendenti. Con la pronuncia CGUE, i recessi da rifiuto di trasferimento vanno sommati agli altri licenziamenti per verificare il superamento di tale soglia.
Entro quanto tempo impugnare il licenziamento collettivo illegittimo per vizio procedurale?
Il termine è di 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, ai sensi dell’art. 6 l. 604/1966, con successiva comunicazione al datore entro 180 giorni. Per i vizi procedurali ex l. 223/1991 — mancata consultazione o errato computo — è opportuno contestare già nell’atto di impugnazione sia il profilo interno sia la violazione della direttiva 98/59/CE.
Fonte di riferimento: Diritto.it