Infiltrazioni dal terrazzo condominiale chi paga le spese


Il condomino il cui appartamento subisce danni da infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale è tenuto comunque a partecipare alle spese di riparazione della parte comune, salvo il diritto a ottenere il risarcimento del danno subito. La quota di spesa e il risarcimento operano su piani giuridici distinti: l’uno attiene alla comproprietà del bene comune, l’altro alla responsabilità per il pregiudizio patrimoniale subito. Confondere i due profili è l’errore più frequente in sede di consulenza condominiale.

Punti chiave

  • Il danneggiato contribuisce alle spese condominiali di ripristino in proporzione ai millesimi, senza eccezioni.
  • Il risarcimento del danno all’appartamento segue un titolo autonomo rispetto all’obbligo di spesa condominiale.
  • La giurisprudenza distingue nettamente tra terrazzo di proprietà esclusiva a uso comune e lastrico solare condominiale.

Quando un cliente arriva in studio lamentando danni da infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante, il punto critico non è solo chi paga il risarcimento: è capire se il danneggiato stesso debba contribuire alle spese di riparazione della copertura condominiale. La risposta è quasi sempre sì, e ignorarlo genera aspettative sbagliate nel cliente e potenziali responsabilità per il professionista.

Il tema è affrontato da una recente analisi pubblicata su Diritto.it, che ricostruisce il quadro giurisprudenziale in materia di ripartizione delle spese di riparazione del terrazzo condominiale e di risarcimento del danno subito dal singolo condomino.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 1126 c.c., che disciplina il lastrico solare ad uso esclusivo: in quel caso, un terzo delle spese di riparazione grava sul titolare dell’uso esclusivo, i restanti due terzi sul condominio in proporzione ai valori millesimali. Quando invece il terrazzo è parte comune in uso a tutti, si applica l’art. 1123 c.c., con ripartizione proporzionale tra tutti i condomini, compreso il danneggiato. Sul piano della responsabilità, la Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9449/2016 ha chiarito che il condominio risponde ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla cosa comune in custodia, con onere sul danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa e il danno. La distinzione tra lastrico di proprietà esclusiva, lastrico condominiale e terrazzo a uso esclusivo di un singolo condomino determina regimi di spesa e di responsabilità radicalmente diversi.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di impostare la strategia, classifica con precisione la natura giuridica del terrazzo: proprietà esclusiva, uso esclusivo su bene comune, o bene comune in uso collettivo. Il regime di spesa cambia in modo sostanziale tra queste tre ipotesi.
  2. Informa subito il cliente danneggiato che il suo obbligo di contribuzione alle spese condominiali di riparazione è separato dal diritto al risarcimento: non può compensare o sospendere il pagamento delle quote adducendo i danni subiti.
  3. Se il terrazzo è ad uso esclusivo ex art. 1126 c.c., verifica chi è il titolare dell’uso: su di lui grava un terzo della spesa complessiva di riparazione, indipendentemente da chi ha causato il deterioramento.
  4. Nelle cause di risarcimento danni da infiltrazioni, allega sempre una perizia che documenti l’origine delle infiltrazioni e il nesso causale con la parte comune: senza quella prova, l’azione ex art. 2051 c.c. rischia di naufragare in istruttoria.
  5. Valuta la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010: le controversie condominiali rientrano tra le materie soggette a tentativo obbligatorio di mediazione, e il mancato esperimento preclude la procedibilità della domanda.

Attenzione a

Il rischio principale è consigliare al cliente di trattenere le quote condominiali di ripristino come forma di autotutela o compensazione rispetto al danno subito. Questa condotta non ha basi normative e può esporre il condomino a un decreto ingiuntivo da parte del condominio, azionabile anche in presenza di contestazioni sulla ripartizione delle spese. Il credito risarcitorio non è opponibile in compensazione con il debito condominiale, salvo le condizioni rigide dell’art. 1243 c.c.

Secondo errore frequente: trascurare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. L’azione ex art. 2051 c.c. si prescrive in cinque anni dal momento in cui il danno si è manifestato in modo percepibile. Nei casi di infiltrazioni protratte nel tempo, il dies a quo può essere controverso, ma l’inerzia del cliente superiore a cinque anni dall’ultima manifestazione del danno può chiudere definitivamente la strada al risarcimento.

Domande frequenti

Il condomino che subisce infiltrazioni dal terrazzo deve pagare le spese di riparazione?

Sì. Il condomino danneggiato è comunque tenuto a contribuire alle spese di riparazione della copertura condominiale in proporzione ai propri millesimi. L’obbligo di spesa e il diritto al risarcimento del danno subito all’appartamento operano su piani giuridici distinti e non si compensano automaticamente.

Come si ripartiscono le spese del lastrico solare ad uso esclusivo tra condomini?

Ai sensi dell’art. 1126 c.c., le spese di riparazione del lastrico solare in uso esclusivo gravano per un terzo sul titolare dell’uso esclusivo e per i restanti due terzi sul condominio, ripartiti tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, compreso il titolare dell’uso esclusivo.

Qual è il termine di prescrizione per il risarcimento danni da infiltrazioni condominiali?

L’azione risarcitoria fondata sull’art. 2051 c.c. si prescrive in cinque anni. Il dies a quo decorre dal momento in cui il danno diventa percepibile nella sua concreta manifestazione. Nei casi di infiltrazioni ricorrenti, ogni nuovo episodio può riaprire il decorso, ma è prudente non superare i cinque anni dall’ultima manifestazione documentata.

Fonte di riferimento: Diritto.it