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Incentivi funzioni tecniche esclusi dalla capacità assunzionale


Gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 non rientrano nel calcolo della capacità assunzionale degli enti locali. La deliberazione n. 106/2026 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana consolida un orientamento già emerso in precedenza, offrendo agli enti e ai loro consulenti una base solida per strutturare i contratti di appalto senza timori di sforamento dei tetti di spesa sul personale. Chi assiste enti locali o partecipa a contenziosi su affidamenti pubblici deve conoscere questo riferimento.

Punti chiave

  • Punto 1 — Gli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023 non gravano sulla capacità assunzionale dell’ente locale.
  • Punto 2 — La deliberazione n. 106/2026 della Corte dei conti Toscana cristallizza l’orientamento in sede consultiva.
  • Punto 3 — Gli enti possono erogare gli incentivi tecnici senza intaccare i limiti di spesa per il personale.

Se assisti un ente locale o hai un fascicolo su un appalto pubblico, puoi smettere di chiederti se gli incentivi per funzioni tecniche comprimano lo spazio assunzionale dell’amministrazione committente. La risposta è no, e ora hai un riferimento giurisprudenziale recente da citare nei pareri e negli atti.

La deliberazione n. 106/2026 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana conferma che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) restano fuori dal perimetro della capacità assunzionale degli enti locali.

Il contesto normativo

L’art. 45 del d.lgs. 36/2023 disciplina gli incentivi riconoscibili al personale tecnico degli enti appaltanti per le attività di programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudo e vigilanza sui contratti pubblici. La norma ha sostituito il previgente art. 113 del d.lgs. 50/2016, mantenendo la logica di fondo: si tratta di compensi accessori legati a specifiche attività contrattuali, non di spesa per assunzioni strutturali. Il nodo interpretativo ruotava attorno all’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e alle disposizioni di contenimento della spesa di personale che vincolano gli enti soggetti a patto di stabilità interno e ai limiti previsti dall’art. 1, comma 557, della l. 296/2006. La Corte dei conti Toscana ha chiarito che la natura giuridica degli incentivi tecnici — connessa a prestazioni professionali specifiche su singoli procedimenti — li colloca fuori da quella categoria di spesa.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei pareri agli enti locali puoi affermare con certezza che l’erogazione degli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023 non riduce la capacità di assumere personale a tempo indeterminato o determinato.
  2. Nei contenziosi su affidamenti o su delibere di giunta che abbiano negato gli incentivi per presunti sforamenti, la deliberazione n. 106/2026 costituisce un argomento diretto da spendere davanti al TAR o nelle sedi di controllo.
  3. Se segui RUP o dirigenti tecnici che hanno rinunciato agli incentivi per timore di blocchi assunzionali, puoi ora orientarli diversamente, evitando che l’ente perda personale qualificato per un’interpretazione errata.
  4. Nelle gare d’appalto con previsione di incentivi al personale interno, la clausola contrattuale che li quantifica non richiede copertura sulla dotazione organica: argomento utile in fase di verifica della congruità dell’offerta e di controllo della documentazione di gara.
  5. In sede di redazione di regolamenti interni degli enti ex art. 45 d.lgs. 36/2023, non occorre inserire soglie cautelative legate alla capacità assunzionale residua: la delibera esclude questa necessità.

Attenzione a

La deliberazione n. 106/2026 ha valore consultivo e non vincolante erga omnes: un ente di altra regione che non si allinei non è automaticamente in torto, ma si espone a un rischio di censura in sede di controllo. Negli atti difensivi converrà citare anche eventuali precedenti conformi di altre sezioni regionali per costruire un orientamento consolidato.

Attenzione inoltre a non estendere il ragionamento agli altri istituti di salario accessorio: la Corte si è pronunciata specificamente sugli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023. Produttività, straordinari o indennità non riconducibili a quella norma restano soggetti alle ordinarie verifiche sui tetti di spesa per il personale.

Domande frequenti

Gli incentivi funzioni tecniche rientrano nel tetto di spesa del personale degli enti locali?

No. La deliberazione n. 106/2026 della Corte dei conti Toscana conferma che gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 non rientrano nella capacità assunzionale degli enti locali. Non concorrono al calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente.

Un ente locale può erogare incentivi tecnici anche se ha esaurito la capacità assunzionale?

Sì, secondo l’orientamento confermato dalla Corte dei conti Toscana con deliberazione n. 106/2026. Gli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023 hanno natura diversa dalla spesa per assunzioni: sono compensi legati a specifiche attività su singoli contratti pubblici e non incidono sulla capacità di assumere personale.

Quale norma del Codice dei contratti disciplina gli incentivi al personale tecnico degli enti appaltanti?

L’art. 45 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) disciplina gli incentivi per funzioni tecniche riconoscibili al personale degli enti appaltanti per attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e vigilanza. Ha sostituito l’art. 113 del previgente d.lgs. 50/2016.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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