Site icon Bollettino Ufficiale

Incentivi tecnici nelle concessioni metodo di calcolo


Gli incentivi tecnici nelle concessioni devono essere calcolati secondo i criteri fissati dalla Corte dei conti Lombardia con deliberazione n. 184 del 14 maggio 2026. La base di calcolo non coincide automaticamente con quella usata per gli appalti: la natura concessoria del contratto impone un approccio distinto, ancorato al valore delle prestazioni effettivamente rese dal personale tecnico interno. Chi assiste enti locali o professionisti coinvolti in procedure concessorie deve aggiornare i propri parametri di riferimento prima di validare o contestare liquidazioni già effettuate.

Punti chiave

  • Punto 1 — La deliberazione n. 184/2026 della Sezione Lombardia chiarisce il metodo di calcolo degli incentivi tecnici nelle concessioni.
  • Punto 2 — La base di computo nelle concessioni non segue automaticamente le regole previste per i contratti di appalto.
  • Punto 3 — Gli enti locali che hanno già liquidato incentivi con metodo non conforme rischiano di dover procedere a recupero delle somme.

Se assisti enti locali o professionisti che operano in procedure concessorie, hai ora un riferimento ufficiale per valutare la correttezza delle liquidazioni già effettuate — e per impostare correttamente quelle future. La Sezione regionale di controllo della Lombardia ha colmato un vuoto interpretativo che generava prassi difformi tra ente ed ente, con il rischio concreto di contestazioni in sede di controllo o di giudizio contabile.

Con la deliberazione del 14 maggio 2026 n. 184, la Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Lombardia — ha definito i criteri da applicare per il calcolo degli incentivi tecnici nelle concessioni, distinguendoli dalla disciplina propria degli appalti.

Il contesto normativo

Il punto di partenza è l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche attribuibili al personale interno delle stazioni appaltanti. La norma richiama espressamente gli appalti, lasciando aperta — fino ad oggi — la questione dell’estensione alle concessioni. Il perimetro applicativo delle concessioni è invece definito dagli artt. 174 e seguenti dello stesso Codice, che regolano il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario: elemento strutturalmente diverso rispetto all’appalto e rilevante ai fini del calcolo dell’incentivo. La deliberazione n. 184/2026 si inserisce in questo quadro e fornisce un criterio interpretativo vincolante per gli enti della Regione Lombardia, con effetto orientativo nazionale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica le liquidazioni pregresse: se hai assistito un ente che ha liquidato incentivi tecnici in procedure concessorie applicando il metodo degli appalti, esiste ora un rischio concreto di contestazione in sede di controllo contabile.
  2. Aggiorna i modelli di regolamento interno: molti enti usano regolamenti adottati sotto la previgente normativa o mutuati da schemi per appalti. La delibera n. 184/2026 impone una revisione mirata alla parte sulle concessioni.
  3. Distingui sempre la tipologia contrattuale prima di quantificare l’incentivo: concessione di servizi, concessione di lavori e appalto rispondono a logiche diverse anche sul piano del compenso al personale tecnico interno.
  4. Nei pareri stragiudiziali a enti locali, cita espressamente la deliberazione n. 184/2026 come fonte interpretativa, anche fuori dalla Lombardia: la Corte dei conti in sede consultiva regionale produce orientamenti di fatto seguiti su scala nazionale.
  5. Monitora eventuali deliberazioni di altre Sezioni regionali che potrebbero discostarsi o allinearsi: in caso di contrasto interpretativo, il punto di sintesi sarà la Sezione delle Autonomie o le Sezioni Riunite.

Attenzione a

Il rischio più immediato riguarda le liquidazioni già eseguite con metodo non conforme. Un ente che ha distribuito incentivi sovrastimati — applicando la base di calcolo propria degli appalti a procedure concessorie — può essere chiamato a recuperare le somme, con possibile responsabilità erariale a carico dei dirigenti che hanno disposto il pagamento. Se assisti uno di questi enti, valuta subito l’opportunità di un’autotutela preventiva.

Attenzione anche all’errore speculare: sottostimare l’incentivo per eccesso di cautela, applicando una base ridotta non prevista dalla delibera, espone l’ente a contenziosi da parte del personale tecnico che rivendica la liquidazione corretta. La deliberazione n. 184/2026 fornisce ora il parametro per quantificare la pretesa in sede giudiziale o stragiudiziale.

Domande frequenti

Come si calcolano gli incentivi tecnici nelle concessioni dopo la delibera Corte dei conti Lombardia 2026?

La deliberazione n. 184 del 14 maggio 2026 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia stabilisce che il calcolo degli incentivi tecnici nelle concessioni non segue automaticamente il metodo previsto per gli appalti dall’art. 45 d.lgs. 36/2023. La base di computo deve tenere conto della natura concessoria del contratto e del trasferimento del rischio operativo al concessionario, elementi che incidono sul valore delle prestazioni tecniche interne da remunerare.

La delibera della Corte dei conti Lombardia sugli incentivi tecnici vale anche fuori dalla Lombardia?

Formalmente, la deliberazione n. 184/2026 della Sezione Lombardia vincola solo gli enti di quella Regione. In pratica, le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo in materia di incentivi tecnici hanno storicamente un effetto orientativo su tutto il territorio nazionale, fino a un eventuale intervento chiarificatore della Sezione delle Autonomie o delle Sezioni Riunite. È prudente citarla anche in pareri resi ad enti di altre Regioni.

Un ente locale che ha già liquidato incentivi tecnici in una concessione rischia il recupero delle somme?

Sì, se la liquidazione è avvenuta applicando un metodo di calcolo non conforme ai criteri ora fissati dalla deliberazione n. 184/2026. Il rischio è duplice: contestazione in sede di controllo contabile con possibile responsabilità erariale per i dirigenti, oppure — nel caso opposto di sottostima — contenzioso da parte del personale tecnico che richiede la differenza. Un’autotutela preventiva va valutata caso per caso.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

Exit mobile version