I contribuenti in regime forfettario ex L. 190/2014 sono esenti dall’imposta di bollo sulle fatture solo quando il documento non supera i 77,47 euro o rientra nelle esenzioni specifiche previste dalla Tabella B allegata al d.P.R. 642/1972. Se la fattura supera tale soglia e non ricorre alcuna causa di esenzione, il bollo di 2 euro va applicato obbligatoriamente. L’omissione espone il cedente a sanzioni dal 100% al 500% dell’imposta non assolta, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 642/1972.
Punti chiave
- Punto 1 — Le fatture forfettarie oltre 77,47 euro scontano il bollo da 2 euro se non esenti per legge.
- Punto 2 — L’esenzione IVA del regime forfettario non trascina automaticamente l’esenzione dal bollo.
- Punto 3 — L’omesso assolvimento del bollo comporta sanzioni dal 100% al 500% dell’imposta dovuta.
Chi assiste clienti che operano in regime forfettario si trova spesso a dover rispondere a una domanda apparentemente semplice: la fattura va bollata o no? La risposta sbagliata espone il cliente a sanzioni sproporzionate rispetto all’importo in gioco, perché l’imposta di bollo — anche se pari a 2 euro — attiva un meccanismo sanzionatorio severo in caso di omissione. Conoscere con precisione i perimetri dell’esenzione evita contestazioni che, in sede di verifica fiscale, diventano difficili da gestire.
Una guida pubblicata da MisterFisco ricostruisce il quadro normativo applicabile ai contribuenti che adottano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, analizzando le ipotesi di esenzione, i casi in cui il bollo rimane dovuto e le conseguenze del mancato assolvimento dell’imposta.
Il contesto normativo
Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 54-89), che prevede l’esonero dall’applicazione dell’IVA. Questo esonero, però, non coincide con l’esenzione dall’imposta di bollo, che segue regole autonome fissate dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In particolare, l’art. 13 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 642/1972 assoggetta a bollo da 2 euro le quietanze e le ricevute — incluse le fatture — che superano il valore di 77,47 euro, salvo le esenzioni tassativamente elencate nella Tabella B dello stesso decreto. Le fatture emesse da forfettari, non essendo soggette a IVA, non beneficiano dell’esenzione prevista per le fatture IVA ex art. 6 della Tabella B: quella esenzione opera solo in presenza di IVA esposta in fattura. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa lettura in più occasioni, inclusa la risposta a interpello n. 105/2019.
Cosa cambia per lo studio
- Verificare sistematicamente l’importo di ogni fattura emessa dal cliente forfettario: sotto i 77,47 euro il bollo non è dovuto, sopra quella soglia va applicato salvo esenzione specifica.
- Non confondere l’esenzione IVA con l’esenzione bollo: sono istituti distinti con presupposti diversi. Il cliente forfettario che non espone IVA non può invocare l’art. 6, Tabella B, d.P.R. 642/1972.
- Controllare se la controparte è una pubblica amministrazione: in quel caso la fattura è elettronica obbligatoria e il bollo va assolto in modo virtuale tramite il campo dedicato del file XML, con addebito al cliente o assorbimento da parte dell’emittente.
- Ricordare che le fatture elettroniche emesse dai forfettari obbligati dal 1° gennaio 2024 devono indicare il bollo nel tracciato XML (elemento “DatiBollo”) quando dovuto: l’omissione nel file equivale a mancato assolvimento.
- Aggiornare i template di fatturazione dei clienti assistiti: molti software precompilano la dicitura di esenzione IVA ma non gestiscono automaticamente il bollo, lasciando il campo vuoto anche quando l’imposta è dovuta.
Attenzione a
Il rischio principale è la confusione tra esenzione IVA e esenzione bollo, che porta a omettere il bollo su fatture che lo richiedono. L’art. 25 d.P.R. 642/1972 punisce l’omissione con una sanzione dal 100% al 500% dell’imposta non assolta: su 2 euro di bollo, la sanzione minima è già 2 euro, ma in caso di più fatture non bollate nel corso di un anno l’importo complessivo può diventare rilevante e difficile da far abbonare in sede di ravvedimento operoso.
Un secondo errore ricorrente riguarda le note di credito: se la nota di credito annulla una fattura già bollata, il bollo non è rimborsabile. Se invece la nota di credito supera autonomamente i 77,47 euro e non rientra nelle esenzioni, richiede a sua volta l’applicazione del bollo. Gestire questa simmetria in modo approssimativo genera doppi addebiti o omissioni difficili da correggere a posteriori.
Domande frequenti
Le fatture del regime forfettario sono esenti da bollo?
Non automaticamente. L’esenzione IVA propria del regime forfettario (L. 190/2014) non comporta esenzione dal bollo. Le fatture forfettarie che superano 77,47 euro sono soggette al bollo da 2 euro ai sensi dell’art. 13 della Tariffa allegata al d.P.R. 642/1972, salvo che ricorra una specifica causa di esenzione prevista dalla Tabella B dello stesso decreto.
Come si paga il bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari verso la PA?
Il bollo sulle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione si assolve in modalità virtuale compilando l’elemento “DatiBollo” nel tracciato XML del file fattura. L’importo di 2 euro viene poi addebitato al cliente o sostenuto dall’emittente. L’omissione del campo nel file equivale a mancato assolvimento dell’imposta e apre il rischio sanzionatorio ex art. 25 d.P.R. 642/1972.
Quali sanzioni si applicano se un forfettario non mette il bollo in fattura?
L’art. 25 d.P.R. 642/1972 prevede una sanzione dal 100% al 500% dell’imposta di bollo non assolta. Su singole fatture l’importo può sembrare irrisorio, ma in presenza di più documenti non bollati nell’arco di un periodo d’imposta la somma totale diventa significativa. Il ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione, ma va attivato prima della contestazione formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte di riferimento: MisterFisco