Richiesta estratto conto condominiale sentenze Cassazione

L’ordinanza n. 7823/2026 della Cassazione: il diritto di accesso del condomino

Con l’ordinanza n. 7823/2026 depositata il 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è ammissibile il richiamo alla tutela della privacy per negare al singolo condomino l’accesso alla documentazione contabile e all’anagrafe condominiale. La pronuncia risolve un contrasto interpretativo che aveva generato incertezza applicativa nella gestione dei condomini, definendo con precisione i limiti del diritto di accesso dei condòmini alle informazioni relative agli altri partecipanti alla compagine condominiale.

Il caso: la richiesta di accesso alla documentazione contabile

Una condomina, soccombente in primo e secondo grado, aveva chiesto giudizialmente la restituzione di oneri condominiali a suo avviso indebitamente versati e la condanna del condominio a esibire la documentazione contabile e l’anagrafe condominiale. I giudici di merito avevano respinto la domanda sollevando una questione terminologica: la condomina aveva chiesto la “comunicazione” degli atti, non di “prendere visione” come previsto dalla legge. La Cassazione ha ribaltato tale impostazione formalistica.

Gli artt. 1129 e 1130-bis c.c.: il diritto di accesso del condomino

La Corte ha richiamato gli artt. 1129, comma II, e 1130-bis, comma I, del codice civile, che assicurano ai condòmini e ai titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari la possibilità di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo. L’amministratore è tenuto anche, previo rimborso della spesa, a fornire copia, da lui firmata, dei registri obbligatori che deve tenere, quindi anche dell’anagrafe condominiale. La riforma del condominio del 2012 ha comportato, come chiarito dallo stesso Garante della privacy, la conoscibilità da parte del singolo condomino delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale senza la necessità del loro consenso.

Privacy e condominio: il bilanciamento degli interessi

La Cassazione ha precisato che sull’amministratore del condominio grava soltanto il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio. Nei confronti dei condòmini, invece, l’amministratore è obbligato a comunicare le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini su richiesta. Il richiamo, per sé solo, al limite della privacy per negare il diritto di accesso non è motivazione conforme alla legge. Le norme sul condominio e le relative modifiche sono consultabili attraverso le pubblicazioni ufficiali in Gazzetta Ufficiale.

Implicazioni pratiche per condòmini e amministratori

La pronuncia ha importanti ricadute pratiche per la gestione quotidiana dei condomini. I condòmini che si vedono negare l’accesso alla documentazione contabile o all’anagrafe condominiale possono ora fare leva su questo chiarimento della Cassazione per ottenere giudizialmente le informazioni richieste. Gli amministratori di condominio, dal canto loro, devono adeguare le proprie procedure operative, garantendo l’accesso alla documentazione richiesta dai condòmini nel rispetto dei limiti indicati dalla Corte.