In caso di frode assicurativa ex art. 642 c.p., il termine di tre mesi per proporre querela non decorre dalla semplice notizia del sinistro, ma dallo spirare dei trenta giorni che la compagnia ha per rispondere dopo aver comunicato all’interessato l’avvio di approfondimenti ex art. 148 d.lgs. 209/2005. Questo significa che il dies a quo per la querela si sposta in avanti ogni volta che la procedura amministrativa del Codice delle Assicurazioni viene attivata. Chi difende l’indagato deve verificare con precisione le date di quella comunicazione prima di eccepire la tardività della querela.
Punti chiave
- Il termine di 3 mesi per la querela decorre dallo spirare dei 30 giorni dalla comunicazione ex art. 148 d.lgs. 209/2005.
- L’attivazione della procedura amministrativa assicurativa sposta il dies a quo rispetto alla data del sinistro.
- Cass. pen. n. 7247/2026 consolida un indirizzo già esistente: verificare le date è indispensabile prima di ogni eccezione.
Nei procedimenti per frode assicurativa, l’eccezione di tardività della querela è spesso la prima carta da giocare. Ma giocarla male, senza conoscere il momento esatto da cui decorre il termine, espone il difensore a una sconfitta prevedibile. La Cassazione con la sentenza n. 7247/2026 ha ribadito con chiarezza il meccanismo applicabile quando la compagnia ha attivato la procedura di accertamento del sinistro.
Secondo quanto riportato da AvvocatoAndreani, la Corte ha stabilito che il termine ordinario di tre mesi per proporre querela ex art. 642 c.p. decorre dallo spirare dei trenta giorni successivi all’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro, comunicazione prevista dall’art. 148 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Il contesto normativo
L’art. 642 c.p. punisce la frode in materia assicurativa come reato procedibile a querela della persona offesa. Il termine per proporla è di tre mesi dalla notizia del fatto, ai sensi dell’art. 124 c.p. Tuttavia, quando entra in gioco l’art. 148 d.lgs. 209/2005, il quadro si complica: quella norma obbliga la compagnia a comunicare all’assicurato, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, l’eventuale decisione di svolgere ulteriori verifiche sul sinistro. Cass. pen. n. 7247/2026 chiarisce che solo dallo spirare di quei trenta giorni — e non dalla data della denuncia del sinistro né da quella della scoperta dell’eventuale irregolarità — comincia a decorrere il termine per la querela. Il ragionamento della Corte tutela la compagnia assicurativa, che in quella fase non ha ancora elementi sufficienti per formalizzare la notizia di reato in modo consapevole.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di sollevare l’eccezione di tardività della querela, recupera e data con precisione la comunicazione che la compagnia ha inviato all’assicurato ai sensi dell’art. 148 d.lgs. 209/2005: da quel documento dipende tutto il calcolo.
- Il dies a quo non è la data del sinistro né quella in cui la compagnia ha avuto il primo sospetto, ma lo spirare dei 30 giorni successivi a quella comunicazione obbligatoria.
- Se la procedura ex art. 148 non è stata attivata, si torna alla regola generale dell’art. 124 c.p.: il termine di tre mesi decorre da quando il querelante ha avuto effettiva conoscenza del fatto costituente reato. Verifica quindi se e quando quella conoscenza può dirsi acquisita.
- Nei fascicoli già aperti, controlla le date del fascicolo sinistro in possesso della compagnia: una comunicazione inviata in ritardo o mai inviata può alterare il calcolo del termine a tuo favore o a tuo sfavore.
- La pronuncia consolida un indirizzo già esistente, il che significa che eventuali difese fondate su una diversa ricostruzione del dies a quo hanno oggi ancora meno chance di passare.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere la data della denuncia del sinistro con la data della comunicazione ex art. 148. Sono due momenti distinti e spesso distanziati di settimane: usare la prima al posto della seconda porta a calcoli sbagliati e a eccezioni respinte senza possibilità di recupero.
Secondo rischio: dare per scontato che la compagnia abbia sempre attivato la procedura ex art. 148. Se dagli atti non emerge quella comunicazione, il meccanismo descritto dalla Cassazione non scatta e si applica la regola ordinaria dell’art. 124 c.p. Verifica sempre la documentazione del fascicolo assicurativo prima di impostare la strategia difensiva.
Domande frequenti
Da quando decorre il termine per la querela per frode assicurativa se la compagnia ha fatto accertamenti?
Secondo Cass. pen. n. 7247/2026, il termine di tre mesi decorre dallo spirare dei trenta giorni successivi alla comunicazione obbligatoria che la compagnia invia all’assicurato ex art. 148 d.lgs. 209/2005, quando decide di svolgere approfondimenti sul sinistro. Non rileva la data del sinistro né quella della prima notizia di reato.
Cosa succede se la compagnia assicurativa non ha inviato la comunicazione ex art. 148?
Se la procedura ex art. 148 d.lgs. 209/2005 non è stata attivata, si torna alla regola generale dell’art. 124 c.p. Il termine di tre mesi per proporre querela decorre da quando il querelante ha avuto effettiva e concreta conoscenza del fatto costituente il reato di frode assicurativa ex art. 642 c.p.
La frode assicurativa ex art. 642 c.p. è procedibile d’ufficio o a querela?
La frode in materia assicurativa prevista dall’art. 642 c.p. è procedibile a querela della persona offesa. Il termine per proporla è ordinariamente di tre mesi ai sensi dell’art. 124 c.p., ma si sposta in avanti quando la compagnia attiva la procedura amministrativa di accertamento ex art. 148 d.lgs. 209/2005.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani