Pubblicare sui social network foto di minori senza il consenso di entrambi i genitori può configurare un trattamento illecito di dati personali ai sensi del GDPR e del Codice Privacy. Il genitore che pubblica unilateralmente espone sé stesso a reclami al Garante, richieste di risarcimento e provvedimenti in sede civile e familiare. Negli studi che trattano separazioni o affidi, questo profilo va considerato già in fase di consulenza iniziale.
Punti chiave
- Punto 1 — Il consenso di un solo genitore non basta: serve l’accordo di entrambi per pubblicare foto di minori.
- Punto 2 — Il Garante Privacy può essere adito con reclamo diretto, senza necessità di procedura giudiziale preventiva.
- Punto 3 — La pubblicazione non autorizzata può pesare nelle valutazioni del giudice nei procedimenti di affido.
Chi segue pratiche di diritto di famiglia o protezione dei dati ha un nuovo argomento da portare al primo colloquio con i clienti separati o in conflitto genitoriale: la pubblicazione non concordata di foto dei figli minorenni sui social non è una questione di buon senso, ma un illecito trattamento di dati personali con conseguenze concrete. Il tema entra anche nelle valutazioni sull’idoneità genitoriale nei procedimenti camerali davanti al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
La questione è tornata alla ribalta grazie a un approfondimento pubblicato da Diritto.it, che ricostruisce il quadro normativo applicabile quando un genitore pubblica unilateralmente immagini del figlio minore senza il consenso dell’altro.
Il contesto normativo
Il trattamento di dati personali di un minore da parte di un genitore non è esente dall’applicazione del Reg. UE 2016/679 (GDPR). L’art. 8 GDPR fissa a 16 anni la soglia oltre la quale il minore può prestare autonomamente il consenso al trattamento per servizi della società dell’informazione, ma sotto tale soglia il consenso spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. L’art. 316 c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale si esercita di comune accordo da entrambi i genitori: una decisione unilaterale sulla diffusione pubblica dell’immagine del figlio viola questa regola. Il Garante per la protezione dei dati personali ha già affrontato il tema con provvedimenti specifici, e l’art. 10 c.c. tutela il diritto all’immagine anche del minore, azionabile dal genitore non consenziente o, in prospettiva, dallo stesso minore al raggiungimento della maggiore età.
Cosa cambia per lo studio
- Nei procedimenti di separazione e affido, inserire una clausola specifica negli accordi o nelle condizioni di separazione consensuale che regoli espressamente la pubblicazione di foto dei figli sui social, indicando piattaforme, tipologia di contenuto e obbligo di consenso reciproco.
- In caso di pubblicazione non autorizzata già avvenuta, il genitore leso può presentare reclamo al Garante Privacy ai sensi dell’art. 77 GDPR: la procedura è gratuita e non richiede patrocinio obbligatorio, ma il cliente va assistito nella redazione per massimizzare l’efficacia.
- La pubblicazione reiterata di foto del minore senza consenso può essere valorizzata come condotta pregiudizievole nei procedimenti ex art. 337-ter c.c. e, nei casi più gravi, come elemento per la limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 333 e 330 c.c.
- Sul piano risarcitorio, il danno non patrimoniale da trattamento illecito di dati personali è riconoscibile ai sensi dell’art. 82 GDPR: la quantificazione resta complessa, ma alcune pronunce di merito hanno già liquidato somme tra 500 e 5.000 euro per singoli episodi di diffusione non autorizzata di immagini.
- Gli studi che assistono influencer o creator con figli coinvolti nei contenuti devono verificare che i contratti con brand e piattaforme includano una gestione conforme del consenso: il committente commerciale non è esente da responsabilità solidale.
Attenzione a
Il primo rischio è sottovalutare la posizione del genitore che pubblica in buona fede: l’illiceità non richiede dolo, e anche un post apparentemente innocuo con geolocalizzazione attiva o con dati scolastici visibili può integrare una violazione rilevante ai fini del GDPR. Documentare subito il contenuto con screenshot datati e certificati è il primo passo, perché la rimozione successiva non elimina la responsabilità già perfezionatasi.
Il secondo rischio riguarda i termini di prescrizione: l’azione risarcitoria da illecito trattamento dei dati si prescrive in cinque anni dalla conoscenza del danno, ma i reclami al Garante non hanno termine decadenziale rigido. Attenzione a non confondere i due binari e a non perdere la tutela risarcitoria per inerzia sul fronte giudiziale.
Domande frequenti
Un genitore può pubblicare foto del figlio minore sui social senza il consenso dell’altro?
No. L’art. 316 c.c. impone che la responsabilità genitoriale si eserciti di comune accordo. La pubblicazione unilaterale di immagini del minore su piattaforme pubbliche costituisce un trattamento di dati personali non autorizzato ai sensi del GDPR, azionabile sia davanti al Garante Privacy sia in sede civile o familiare.
Come si tutela il genitore che non ha dato il consenso alla pubblicazione delle foto del figlio?
Può presentare reclamo al Garante Privacy ex art. 77 GDPR, chiedere la rimozione del contenuto e agire in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 82 GDPR. Nei procedimenti di affido, la condotta può essere utilizzata per chiedere limitazioni alla responsabilità genitoriale dell’altro genitore ex art. 333 c.c.
Quanto si rischia per aver pubblicato senza consenso foto di un minore sui social?
Il Garante può irrogare sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo ai sensi dell’art. 83 GDPR, ma per privati le somme effettive sono molto inferiori. Sul piano civile, alcune pronunce di merito hanno liquidato tra 500 e 5.000 euro per singoli episodi. Nei procedimenti familiari, la condotta può incidere sulle decisioni di affido.
Fonte di riferimento: Diritto.it