Foro convenzionale esclusivo quando la clausola è efficace


Il foro convenzionale esclusivo produce effetti solo se dalla clausola emerge in modo espresso, chiaro e univoco la volontà di escludere anche i fori alternativi previsti dalla legge, non basta derogare al foro ordinario. Una clausola che si limiti a indicare un foro senza escludere gli altri lascia intatta la concorrenza con i fori legali. Prima di sollevare un’eccezione d’incompetenza o scegliere dove radicare il giudizio, occorre analizzare il tenore letterale della clausola contrattuale con questo criterio triplice: espressività, chiarezza, univocità.

Punti chiave

  • La clausola deve escludere esplicitamente i fori alternativi, non solo derogare al foro ordinario.
  • Un foro convenzionale non esclusivo lascia al creditore la scelta tra i fori legalmente previsti.
  • L’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile va sollevata entro la prima udienza o prima memoria.

Ogni volta che un contratto contiene una clausola di foro, lo studio deve verificare subito una cosa sola: quella clausola esclude davvero i fori concorrenti oppure si limita ad aggiungerne uno? La risposta cambia radicalmente la strategia processuale, sia in fase di radicamento del giudizio sia quando si vuole contestare la competenza del tribunale adito dalla controparte.

Su questo tema interviene un’analisi pubblicata da AvvocatoAndreani, a firma dell’Avv. Giovanni Iaria, che ricostruisce i requisiti affinché un foro convenzionale possa considerarsi effettivamente esclusivo, con effetti preclusivi sui fori alternativi di legge.

Il contesto normativo

Il codice di procedura civile fissa la competenza territoriale agli artt. 18-30 c.p.c., prevedendo il foro generale del convenuto (art. 18 c.p.c.), il foro delle obbligazioni (art. 20 c.p.c.) e altri fori speciali alternativi. La deroga pattizia è ammessa dall’art. 29 c.p.c., ma opera solo nei limiti in cui la clausola soddisfi i requisiti di forma e sostanza richiesti. La Cassazione ha ripetutamente affermato — anche di recente — che la semplice indicazione di un foro non equivale a esclusione degli altri: serve una manifestazione di volontà chiara e univoca in tal senso (v. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 9749/2022 e, in senso conforme, Cass. Civ. n. 14553/2019). Il test è triplice: la clausola deve essere espressa, chiara e univoca nel sopprimere la concorrenza con i fori legali.

Cosa cambia per lo studio

  1. Analisi lessicale della clausola prima di ogni scelta processuale. Formule come “le parti eleggono il foro di X” non bastano. Servono locuzioni del tipo “con esclusione di ogni altro foro” o “in via esclusiva”. In assenza, il foro indicato è meramente aggiuntivo.
  2. Scelta strategica del foro da parte dell’attore. Se la clausola non è esclusiva, l’attore può radicare il giudizio presso il foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione (art. 20 c.p.c.) o altro foro alternativo, ignorando legittimamente quello contrattuale.
  3. Tempestività nell’eccezione d’incompetenza. L’incompetenza territoriale derogabile non è rilevabile d’ufficio: va eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta, a pena di decadenza (art. 38, co. 2, c.p.c.). Perdere questa finestra significa accettare tacitamente la competenza del giudice adito.
  4. Contratti B2C: attenzione al Codice del Consumo. Nei rapporti con i consumatori, le clausole di foro esclusivo a favore del professionista sono presuntivamente vessatorie ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. 206/2005 e richiedono specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. Senza doppia firma, la clausola è inefficace indipendentemente dal tenore letterale.
  5. Contratti tra imprese (B2B). Anche qui vale la forma scritta richiesta dall’art. 29 c.p.c., ma il requisito di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. si applica solo alle condizioni generali predisposte unilateralmente. In un contratto negoziato, la clausola di foro è valida se per iscritto, ma resta da valutarne il carattere esclusivo o meno.

Attenzione a

Clausole ambigue nei modelli contrattuali standard. Molti contratti recano formule ibride del tipo “le parti concordano il foro di Milano, fatta salva la facoltà del creditore di adire altro giudice competente”: qui l’esclusività è espressamente esclusa. Usare quella clausola per sollevare eccezione d’incompetenza è un errore che espone al rischio di rigetto con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.

Confondere foro esclusivo e foro derogato. Derogare al foro generale del convenuto (art. 18 c.p.c.) non significa automaticamente escludere i fori speciali dell’art. 20 c.p.c. Se la clausola non li menziona espressamente, la controparte conserva il diritto di avvalersene. Questo errore di valutazione porta a instaurare giudizi nel foro sbagliato o a perdere eccezioni fondate.

Domande frequenti

Quando una clausola di foro è considerata esclusiva dalla Cassazione?

La Cassazione richiede che dalla clausola emerga in modo espresso, chiaro e univoco la volontà di escludere i fori alternativi previsti dalla legge, non solo di derogare al foro generale del convenuto. Formule generiche come ‘le parti eleggono il foro di X’ non soddisfano questo standard: servono locuzioni esplicite di esclusività (Cass. Civ. n. 9749/2022).

Entro quando va eccepita l’incompetenza territoriale per foro convenzionale?

L’incompetenza territoriale derogabile va eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta depositata entro il termine di costituzione (art. 38, co. 2, c.p.c.). Se il convenuto non la solleva tempestivamente, la competenza del giudice adito si consolida per acquiescenza tacita e non è più contestabile in nessuna fase del giudizio.

La clausola di foro nei contratti con consumatori richiede la doppia firma?

Sì. Nei contratti con consumatori, la clausola di foro esclusivo a favore del professionista è presuntivamente vessatoria ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. 206/2005. Deve essere specificamente approvata per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c., altrimenti è inefficace anche se formalmente chiara nel testo contrattuale.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani