Formazione giudiziaria comparata cosa impara un avvocato


Nel Regno Unito, i candidati alla magistratura di primo grado seguono seminari obbligatori pre-selezione con accesso pubblico e calendarizzazione anticipata di oltre un anno. In Italia, la formazione continua degli avvocati è disciplinata dal Regolamento CNF n. 6/2014 e richiede 20 crediti formativi annui, ma la trasparenza sui contenuti dei percorsi selettivi in magistratura segue logiche diverse. Conoscere i modelli europei comparati aiuta a strutturare argomentazioni più solide nei procedimenti con elementi transnazionali o nei dossier di diritto comparato.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il Regno Unito organizza seminari pubblici pre-selezione per giudici di primo grado con preavviso superiore a 12 mesi.
  • Punto 2 — In Italia la formazione forense obbligatoria prevede 20 crediti annui ai sensi del Regolamento CNF n. 6/2014.
  • Punto 3 — Il diritto comparato sui modelli di accesso alla magistratura è rilevante nei procedimenti con parti o prove di origine britannica post-Brexit.

Se il tuo studio gestisce fascicoli con elementi transnazionali o contenzioso arbitrale internazionale, conoscere come altri ordinamenti selezionano e formano i propri giudici non è curiosità accademica: è un vantaggio competitivo concreto nella costruzione di argomenti comparatistici e nella valutazione dell’affidabilità di pronunce straniere da far valere in Italia.

Nel Regno Unito, il sistema giudiziario ha reso pubblico un seminario online rivolto ai candidati alla carica di giudice distrettuale, fissato per il 23 aprile 2026 dalle 17:00 alle 18:15 tramite piattaforma telematica. Il dettaglio e l’anticipo con cui viene comunicato riflettono un modello di accesso trasparente e strutturato, lontano dalla logica concorsuale italiana. Maggiori informazioni sul programma sono disponibili direttamente sul sito della magistratura britannica.

Il contesto normativo

In Italia, la formazione continua degli avvocati è regolata dal Regolamento CNF n. 6/2014, che fissa in 20 il numero minimo di crediti formativi annui, con obbligo di almeno 5 crediti in materie obbligatorie (deontologia, ordinamento forense, previdenza). L’accesso alla magistratura ordinaria segue invece il d.lgs. n. 160/2006, che disciplina le modalità concorsuali e il tirocinio successivo presso la Scuola Superiore della Magistratura, istituita con d.lgs. n. 26/2006. Sul versante europeo, il riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri resta ancorato alla Direttiva 2005/36/CE, oggi rilevante soprattutto per i professionisti provenienti da Paesi terzi post-Brexit come il Regno Unito, non più soggetti alla procedura automatica di riconoscimento.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei procedimenti arbitrali internazionali con sede in Inghilterra o Galles, la conoscenza del profilo formativo dei giudici distrettuali britannici aiuta a valutare l’orientamento interpretativo prevedibile di una controparte giudiziaria straniera.
  2. Il modello britannico di seminari pre-selezione pubblici e aperti può ispirare richieste di accesso civico o interrogazioni agli ordini professionali italiani sulla trasparenza dei criteri di valutazione nei corsi abilitanti post-laurea.
  3. Per gli studi che assistono clienti britannici residenti in Italia, il confronto tra i due sistemi di accesso alla giustizia è utile per spiegare differenze procedurali rilevanti ai fini dell’art. 14 del Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) sulla competenza giurisdizionale.
  4. La formazione digitale a distanza ormai consolidata nel modello britannico — il seminario si svolge integralmente online — rafforza l’argomento a favore della piena equiparazione dei crediti formativi conseguiti in modalità telematica, già ammessa dal Regolamento CNF n. 6/2014 senza limitazioni di quota dal 2020.
  5. Chi segue dossier di diritto comparato o redige pareri pro veritate su ordinamenti stranieri può citare questo tipo di iniziative come indice del grado di accessibilità e prevedibilità del sistema giudiziario di riferimento.

Attenzione a

Il primo rischio è sovrapporre i due sistemi: il giudice distrettuale britannico non è l’equivalente del giudice di pace italiano né del tribunale ordinario in composizione monocratica. Si tratta di una figura professionale retribuita con competenze civili e penali significative, paragonabile per ruolo — ma non per selezione — a un magistrato togato italiano. Usare il termine in modo impreciso in atti o pareri espone a contestazioni sulla correttezza del riferimento comparato.

Il secondo rischio riguarda il valore probatorio delle pronunce straniere: una sentenza di un giudice distrettuale britannico non è automaticamente riconoscibile in Italia. Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è fuori dall’area di applicazione del Regolamento Bruxelles I-bis, e il riconoscimento avviene secondo le norme di diritto internazionale privato italiano ex artt. 64-67 della legge n. 218/1995, con verifica caso per caso dei requisiti di reciprocità e regolarità procedurale.

Domande frequenti

Come si riconosce in Italia una sentenza emessa da un giudice britannico dopo la Brexit?

Dal 1° gennaio 2021 il Regolamento Bruxelles I-bis non si applica più al Regno Unito. Il riconoscimento avviene tramite gli artt. 64-67 della legge n. 218/1995, che richiedono la verifica di: competenza del giudice straniero secondo i criteri italiani, regolare instaurazione del contraddittorio, assenza di giudicato italiano contrario e non contrarietà all’ordine pubblico.

I crediti formativi conseguiti online valgono come quelli in presenza per l’obbligo CNF?

Sì. Il Regolamento CNF n. 6/2014, come modificato nella prassi applicativa consolidata dal 2020, ammette i crediti formativi in modalità telematica senza limitazioni di quota rispetto al totale annuo di 20 crediti. L’ordine di appartenenza può prevedere regole integrative, quindi verifica sempre il regolamento locale.

Un avvocato italiano può partecipare al seminario per giudici distrettuali britannici?

Il seminario è formalmente destinato ai candidati alla selezione come giudici distrettuali nel sistema giudiziario di Inghilterra e Galles. Un avvocato italiano può seguirlo a fini di aggiornamento comparatistico, ma non otterrà crediti formativi CNF riconosciuti, a meno che l’ordine di appartenenza non lo accredi specificamente come evento estero equiparabile.

Fonte di riferimento: JudiciaryUK