La parte stabile del fondo risorse decentrate deve essere stanziata ogni anno dall’ente locale, indipendentemente dallo stato dei conti. La Corte dei conti Sicilia ha chiarito che le risorse obbligatorie destinate al trattamento accessorio del personale non sono comprimibili per esigenze di equilibrio di bilancio. Un ente che omette o riduce tali stanziamenti espone il personale a un’azione risarcitoria e i dirigenti responsabili a responsabilità erariale.
Punti chiave
- Punto 1 — La parte stabile del fondo decentrato è obbligatoria e non comprimibile per ragioni di bilancio.
- Punto 2 — La Corte dei conti Sicilia esclude che le difficoltà finanziarie dell’ente giustifichino tagli alle risorse obbligatorie.
- Punto 3 — I dirigenti che omettono lo stanziamento rischiano responsabilità erariale oltre al contenzioso del personale.
Se assisti enti locali in difficoltà finanziaria o rappresenti dipendenti pubblici con trattamento accessorio decurtato, questa pronuncia ti offre un argomento difensivo preciso: lo stanziamento della parte stabile del fondo risorse decentrate non è una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma un obbligo giuridico che non cede davanti alle esigenze di bilancio. Tenerlo a mente significa poter contestare preventivamente le delibere che incidono su quella voce o impostare correttamente un ricorso già in sede di costituzione in mora dell’ente.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, ha ribadito con una recente pronuncia che le risorse obbligatorie destinate al trattamento accessorio del personale devono essere stanziate ogni anno, anche quando l’ente si trova in una situazione di sofferenza finanziaria. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Il fondo per il trattamento accessorio del personale degli enti locali si articola in una componente stabile e una variabile. La parte stabile è determinata dalle disposizioni contrattuali collettive nazionali e dalla legge, con riferimento principale all’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e all’art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, che affida alla contrattazione collettiva la definizione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio. La Corte dei conti ha più volte chiarito — in linea con Corte dei conti, Sez. Autonomie, delibera n. 26/2014 — che le voci obbligatorie del fondo non possono essere soppresse unilateralmente dall’ente, poiché costituiscono adempimento di un obbligo derivante dalla fonte contrattuale nazionale e, in ultima istanza, dalla legge. L’omissione o la riduzione illegittima configurano un danno erariale indiretto, nella misura in cui espongono l’ente al contenzioso e alle relative condanne risarcitorie.
Cosa cambia per lo studio
- Nelle consulenze a enti locali in pre-dissesto o dissesto, devi segnalare espressamente che il piano di riequilibrio finanziario non può incidere sulla parte stabile del fondo decentrato: tagliarla non risolve il problema di bilancio, ma aggiunge esposizione al rischio di responsabilità erariale.
- Se assisti dipendenti pubblici che non hanno ricevuto il trattamento accessorio dovuto, questa pronuncia rafforza la pretesa creditoria: non si tratta di un’erogazione discrezionale sospendibile, ma di una componente retributiva obbligatoria esigibile anche in giudizio davanti al giudice ordinario del lavoro.
- Nelle vertenze già pendenti, valuta di depositare la delibera o la pronuncia della Corte dei conti come documento a supporto della memoria, per ancorare la richiesta risarcitoria a un indirizzo consolidato delle sezioni di controllo.
- Monitora le delibere di approvazione del bilancio preventivo degli enti clienti: la mancata iscrizione della parte stabile del fondo è un segnale di irregolarità contabile rilevabile già in sede di controllo preventivo di legittimità da parte dell’organo di revisione.
- In caso di ricorso al TAR per annullamento di atti di programmazione del personale che presuppongano la riduzione del fondo, la pronuncia della Corte dei conti siciliana costituisce un elemento di fatto utile a dimostrare l’illegittimità del presupposto contabile su cui l’atto si fonda.
Attenzione a
Non confondere la parte stabile con la parte variabile del fondo: solo la prima è rigidamente obbligatoria e non comprimibile. La parte variabile può essere modulata in funzione delle risorse disponibili e dei risultati effettivamente conseguiti, nel rispetto dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva nazionale. Sovrapporre le due componenti in un atto difensivo o in una consulenza indebolisce l’argomento e rischia di essere smontato dalla controparte con facilità.
Attenzione anche alla prescrizione: il credito per trattamento accessorio non erogato si prescrive in cinque anni dalla singola annualità non corrisposta. Se il dipendente ha aspettato a lungo prima di agire, verifica le annualità ancora azionabili e imposta la domanda su quelle, evitando di includere periodi prescritti che indebolirebbero la credibilità complessiva della pretesa.
Domande frequenti
Un ente locale in dissesto può ridurre il fondo risorse decentrate del personale?
No, almeno non nella sua componente stabile. La Corte dei conti ha chiarito che le risorse obbligatorie del fondo devono essere stanziate ogni anno indipendentemente dalla situazione finanziaria dell’ente. Il dissesto non costituisce causa di giustificazione per omettere o ridurre le voci retributive obbligatorie derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Cosa rischia il dirigente che non stanzia la parte stabile del fondo decentrato?
Il dirigente responsabile della mancata iscrizione in bilancio della parte stabile del fondo rischia la responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti, nella misura in cui l’omissione genera un danno indiretto all’ente sotto forma di condanne risarcitorie nei giudizi promossi dal personale danneggiato. In parallelo, l’ente resta esposto al contenzioso ordinario del lavoro.
Come si recupera il trattamento accessorio non pagato da un ente locale?
Il dipendente pubblico può agire davanti al giudice ordinario del lavoro per ottenere il pagamento del trattamento accessorio non corrisposto, documentando la mancata erogazione attraverso i cedolini e gli atti di bilancio dell’ente. Il termine di prescrizione è di cinque anni per ciascuna annualità. La pronuncia della Corte dei conti può essere usata come supporto argomentativo per dimostrare l’obbligatorietà dello stanziamento.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali