Gli enti pubblici che intendono incrementare il fondo risorse decentrate per il 2025 devono seguire le istruzioni operative della circolare RGS n. 12 del 26 giugno 2026, emanata in sede di conto annuale. Il riferimento normativo abilitante è l’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25 del 2025. Chi assiste enti locali o amministrazioni pubbliche deve verificare subito la compatibilità delle delibere già adottate con i nuovi parametri operativi.
Punti chiave
- Punto 1 — La circolare RGS n. 12/2026 regolamenta l’incremento del fondo risorse decentrate in sede di conto annuale 2025.
- Punto 2 — La base normativa è l’art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 25/2025, che amplia la capacità di incremento del fondo.
- Punto 3 — Gli enti che non rispettano le istruzioni operative rischiano l’invalidità delle delibere di costituzione del fondo.
Se assisti un ente locale o un’amministrazione pubblica nella gestione del personale, la circolare RGS n. 12/2026 cambia concretamente le regole operative per costituire e incrementare il fondo risorse decentrate relativo al 2025. Le istruzioni riguardano in particolare gli enti che intendono avvalersi della facoltà ampliativa introdotta di recente, e ignorarle espone a contestazioni in sede di controllo della Corte dei conti.
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il 26 giugno 2026 la circolare n. 12 con le istruzioni operative per gli enti che vogliono incrementare il fondo risorse decentrate ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25 del 2025. Il documento si inserisce nel ciclo del conto annuale 2025 e stabilisce le modalità di comunicazione e rendicontazione.
Il contesto normativo
L’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25 del 2025 ha introdotto una facoltà di incremento del fondo risorse decentrate che deroga, entro i limiti stabiliti, ai vincoli generali sulla spesa di personale previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. Quest’ultima norma fissa il tetto alla crescita dei fondi per la contrattazione integrativa al valore del 2016, e qualsiasi deroga richiede una base legale espressa e una procedura certificata. La circolare RGS n. 12/2026 è lo strumento attuativo che traduce la facoltà legislativa in adempimenti concreti, con specifici obblighi di rilevazione nel sistema del conto annuale.
Cosa cambia per lo studio
- Gli enti che intendono incrementare il fondo devono seguire le istruzioni della circolare n. 12/2026 per la corretta imputazione nel conto annuale 2025: senza questo passaggio, l’incremento non risulta validato a livello centrale.
- Il riferimento normativo abilitante da citare in ogni atto interno è l’art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 25/2025: qualsiasi delibera di Giunta o determinazione dirigenziale che ometta questo richiamo è formalmente incompleta.
- I professionisti che assistono enti in sede di contrattazione integrativa devono verificare che il tetto del fondo così incrementato non superi i limiti quantitativi eventualmente specificati dalla circolare, pena il recupero delle somme in sede di referto alla Corte dei conti.
- Le istruzioni operative del conto annuale 2025 incidono anche sui termini di trasmissione dei dati: verificare le scadenze previste dalla circolare per evitare inadempimenti procedurali che bloccano l’intera operazione.
- Chi ha già avviato procedure di contrattazione integrativa per il 2025 deve confrontare le clausole già negoziate con i nuovi parametri: eventuali difformità vanno corrette prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato.
Attenzione a
Il rischio principale è adottare la delibera di incremento del fondo citando la norma primaria senza rispettare le istruzioni procedurali della circolare RGS. La Corte dei conti, in sede di controllo sulla contrattazione integrativa ex art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, verifica la conformità sia alla fonte legislativa sia alle circolari attuative: un vizio procedurale può comportare la dichiarazione di nullità delle clausole economiche del contratto decentrato e l’obbligo di restituzione delle somme erogate.
Secondo rischio: confondere la facoltà dell’art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 25/2025 con altre disposizioni derogatorie già in vigore. Ogni incremento del fondo ha una base normativa distinta, con presupposti e limiti diversi. Applicare la circolare n. 12/2026 a incrementi fondati su norme diverse produce un’imputazione contabile errata che emerge inevitabilmente in sede di conto annuale.
Domande frequenti
Come si incrementa il fondo risorse decentrate ai sensi del d.l. 25/2025?
L’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25/2025 consente l’incremento del fondo risorse decentrate oltre i limiti ordinari dell’art. 23 d.lgs. 75/2017. L’ente deve seguire le istruzioni operative della circolare RGS n. 12 del 26 giugno 2026, adottare apposita delibera con il richiamo normativo corretto e trasmettere i dati nel sistema del conto annuale 2025 entro le scadenze indicate.
La circolare RGS n. 12/2026 è vincolante per gli enti locali?
Sì. Le circolari della Ragioneria Generale dello Stato in materia di conto annuale hanno natura vincolante per le amministrazioni pubbliche destinatarie. Il mancato rispetto delle istruzioni operative impedisce la validazione dell’incremento del fondo e può essere rilevato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo o referto sulla contrattazione integrativa.
Cosa rischia un ente che incrementa il fondo decentrato senza seguire la circolare RGS?
L’ente rischia la nullità delle clausole economiche del contratto integrativo decentrato, con conseguente obbligo di recupero delle somme erogate al personale. La Corte dei conti verifica la doppia conformità: alla norma primaria (art. 14, comma 1-bis, d.l. 25/2025) e alla circolare attuativa (RGS n. 12/2026). Un vizio su uno dei due livelli inficia l’intera operazione.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali