Fondo risorse decentrate arretrati 2024-2025 senza nuova contrattazione


Gli enti locali possono erogare gli arretrati 2024-2025 derivanti dall’adeguamento del fondo risorse decentrate senza dover riaprire la contrattazione integrativa decentrata. L’ARAN ha chiarito che è sufficiente un atto unilaterale dell’ente, nel rispetto dei limiti fissati dal CCNL Funzioni Locali. Chi assiste enti pubblici o dipendenti in contenzioso sul trattamento accessorio deve aggiornare la propria valutazione dei margini di impugnazione.

Punti chiave

  • Punto 1 — Gli arretrati 2024-2025 del fondo decentrato si erogano senza riaprire la contrattazione integrativa.
  • Punto 2 — L’ARAN ha fornito istruzioni operative che vincolano il comportamento degli enti locali nella quantificazione.
  • Punto 3 — Chi assiste dipendenti pubblici deve verificare se l’ente ha già recepito le istruzioni o è inadempiente.

Per chi assiste enti locali o dipendenti pubblici in vertenze sul trattamento accessorio, le istruzioni ARAN appena pubblicate cambiano il quadro operativo: gli arretrati sul fondo risorse decentrate relativi al biennio 2024-2025 possono essere liquidati senza avviare una nuova sessione di contrattazione integrativa. Questo vuol dire che l’ente che non ha ancora pagato non può giustificarsi invocando la necessità di trattare con le OO.SS.

L’ARAN ha pubblicato indicazioni specifiche per gli enti locali che devono adeguare il fondo risorse decentrate agli incrementi previsti dal CCNL Funzioni Locali, chiarendo che la procedura non richiede la riapertura del tavolo negoziale interno. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il fondo risorse decentrate negli enti locali è disciplinato dall’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, che fissa i criteri di costituzione e i limiti massimi del fondo. Gli incrementi contrattuali nazionali si riversano automaticamente sul fondo in sede di rinnovo, ma la loro liquidazione ai dipendenti transita normalmente attraverso la contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell’art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001. L’ARAN ha chiarito che, per gli adeguamenti derivanti direttamente dal CCNL nazionale, questa seconda fase negoziale non è necessaria: l’ente può procedere con atto unilaterale di liquidazione, nel rispetto dei tetti fissati dal contratto collettivo nazionale. Resta fermo il controllo dell’organo di revisione contabile previsto dall’art. 40-bis del d.lgs. 165/2001.

Cosa cambia per lo studio

  1. Se assisti un dipendente che non ha ancora ricevuto gli arretrati 2024-2025, puoi contestare l’inerzia dell’ente senza attendere la chiusura di un tavolo contrattuale: il titolo per agire esiste già.
  2. Se assisti un ente locale, devi verificare che l’ufficio del personale abbia recepito le istruzioni ARAN e predisposto l’atto di liquidazione; l’omissione espone l’ente a ricorsi per inadempimento contrattuale.
  3. La mancata erogazione degli arretrati potrebbe configurare un danno erariale se l’ente ha già accantonato le risorse nel fondo senza distribuirle: valuta l’esposizione anche sul fronte della Corte dei Conti.
  4. In sede di contenzioso sul trattamento accessorio, l’esistenza di istruzioni ARAN vincolanti rafforza la posizione del lavoratore: sono atti di indirizzo che il giudice del lavoro considera nella valutazione dell’inadempimento datoriale.
  5. Controlla se l’ente ha già adottato la delibera di Giunta o la determinazione dirigenziale di adeguamento del fondo per il 2024 e il 2025: senza quell’atto a monte, la liquidazione resta bloccata indipendentemente dalla procedura semplificata.

Attenzione a

Il rischio principale è confondere la semplificazione procedurale con una liberalizzazione dei tetti. L’ente non può superare i limiti massimi del fondo fissati dall’art. 67 CCNL Funzioni Locali 2022 nemmeno con l’atto unilaterale: un’erogazione eccedente resta indebita e recuperabile, con potenziale responsabilità del dirigente che ha firmato la liquidazione.

Secondo rischio: gli arretrati erogati senza il passaggio contrattuale restano soggetti al controllo preventivo di legittimità del collegio dei revisori. Un’erogazione avvenuta prima del visto dell’organo di revisione espone l’ente a rilievi della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con effetti anche sul contenzioso pendente in materia di trattamento accessorio.

Domande frequenti

Il dipendente pubblico può chiedere gli arretrati del fondo decentrato senza aspettare la contrattazione integrativa?

Sì, secondo le istruzioni ARAN gli arretrati 2024-2025 derivanti dall’adeguamento del CCNL Funzioni Locali possono essere erogati con atto unilaterale dell’ente. Il dipendente che non li ha ricevuti può agire in giudizio per inadempimento contrattuale senza dover attendere la chiusura di un tavolo negoziale interno.

Cosa rischia un ente locale che non ha ancora pagato gli arretrati del fondo risorse decentrate 2024?

L’ente è esposto a ricorsi per inadempimento contrattuale davanti al giudice del lavoro. Se ha già accantonato le risorse nel fondo senza distribuirle, potrebbe emergere anche un profilo di danno erariale davanti alla Corte dei Conti, oltre a possibili responsabilità dirigenziali per omissione.

Le istruzioni ARAN sul fondo decentrato sono vincolanti per il giudice del lavoro?

Le istruzioni ARAN non hanno forza di legge ma costituiscono atti di indirizzo autorevoli che i giudici del lavoro utilizzano per valutare la condotta dell’ente. In pratica, la loro esistenza rafforza la posizione del lavoratore che contesta il mancato pagamento del trattamento accessorio.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali