European Accessibility Act e obblighi per le imprese private


Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act (EAA) si applica alle imprese private italiane che offrono prodotti e servizi digitali, imponendo requisiti di accessibilità ai siti web e alle app. L’Italia non ha ancora comminato sanzioni, ma la normativa è vigente e i clienti esposti a procedimenti amministrativi o azioni risarcitorie. Un avvocato che assiste imprese del settore digitale o commercio elettronico deve verificare subito lo stato di conformità del cliente e mappare i rischi.

Punti chiave

  • Dal 28 giugno 2025 l’EAA vincola le imprese private italiane con obblighi di accessibilità digitale.
  • L’assenza di sanzioni a oggi non elimina la responsabilità giuridica già maturata.
  • Le linee guida operative italiane sono arrivate solo a marzo 2026, con grave ritardo.

Se assisti imprese che operano online, il tuo cliente è probabilmente già inadempiente senza saperlo. Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act si applica alle imprese private italiane che erogano prodotti e servizi digitali: siti, app, e-commerce, servizi bancari online. La mancanza di sanzioni comminante fino a oggi non significa assenza di rischio, ma solo che il meccanismo repressivo non è ancora partito a pieno regime.

A un anno dall’entrata in vigore, le linee guida operative nazionali sono arrivate solo a marzo 2026, e i dati WebAIM confermano che il web globale è peggiorato in termini di accessibilità. La notizia completa è disponibile su Agenda Digitale.

Il contesto normativo

L’European Accessibility Act è stato recepito in Italia con il d.lgs. 27 maggio 2022, n. 82, che ha modificato la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca). Il d.lgs. n. 82/2022 ha esteso gli obblighi di accessibilità digitale — già previsti per le pubbliche amministrazioni — ai soggetti privati che offrono prodotti o servizi al pubblico nell’Unione Europea. Le microimprese che forniscono servizi (fino a 10 dipendenti e fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) sono escluse dall’ambito applicativo ai sensi dell’art. 3, par. 2, della Direttiva UE 2019/882. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è l’autorità di vigilanza designata, con potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 40.000 euro per violazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 82/2022.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica se il cliente rientra nell’ambito applicativo: la soglia microimpresa (sotto 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato) esonera dal d.lgs. n. 82/2022, ma non da eventuali profili di responsabilità civile verso utenti disabili.
  2. Richiedi un audit di accessibilità del sito o dell’app del cliente — le WCAG 2.1 livello AA sono lo standard tecnico di riferimento imposto dalla normativa — e documenta l’esito per costruire una difesa in caso di contestazione AgID.
  3. Redigi o aggiorna la dichiarazione di accessibilità: il d.lgs. n. 82/2022 la impone come adempimento formale obbligatorio, con pubblicazione sul sito e aggiornamento periodico. La sua assenza è una violazione autonoma e immediatamente contestabile.
  4. Valuta il rischio di azioni civili da parte di utenti con disabilità: la mancata accessibilità può integrare discriminazione indiretta ai sensi del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, con conseguente possibilità di ricorso cautelare ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011.
  5. Monitora le prossime circolari AgID: le linee guida operative di marzo 2026 anticipano un’intensificazione dell’attività ispettiva nel secondo semestre 2026, secondo le dichiarazioni ufficiali dell’Agenzia.

Attenzione a

Il ritardo nell’adozione delle linee guida italiane non sana retroattivamente gli inadempimenti. La decorrenza degli obblighi è fissata al 28 giugno 2025 dal d.lgs. n. 82/2022: qualsiasi ispezione AgID potrà contestare violazioni a partire da quella data, indipendentemente da quando le istruzioni operative sono diventate disponibili. Non usare il ritardo normativo come argomento difensivo principale: regge poco davanti a un’autorità che contesta l’omessa dichiarazione di accessibilità, adempimento formale già chiaro nel testo della legge.

Attenzione anche al perimetro soggettivo allargato: l’EAA copre non solo i siti web istituzionali, ma anche le app mobili, i terminali self-service, i servizi di biglietteria online, i servizi bancari al dettaglio e gli e-book. Se il cliente opera in uno di questi settori e non ha mai sentito parlare di WCAG, il rischio è concreto e immediato.

Domande frequenti

Quali imprese sono escluse dall’European Accessibility Act in Italia?

Le microimprese che forniscono servizi sono escluse: devono avere meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro, ai sensi dell’art. 3, par. 2, della Direttiva UE 2019/882, recepita con d.lgs. n. 82/2022. Le microimprese che producono beni, invece, non godono dell’esenzione.

Cosa rischia un’azienda italiana con il sito non accessibile nel 2025?

AgID può irrogare sanzioni amministrative fino a 40.000 euro per singola violazione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 82/2022. In parallelo, utenti con disabilità possono agire per discriminazione indiretta ex d.lgs. n. 216/2003, con possibilità di ricorso d’urgenza. L’assenza di sanzioni finora non protegge da contestazioni retroattive al 28 giugno 2025.

Cos’è la dichiarazione di accessibilità e chi deve pubblicarla?

È un documento obbligatorio che ogni soggetto privato tenuto al d.lgs. n. 82/2022 deve pubblicare sul proprio sito, descrivendo il livello di conformità alle WCAG 2.1 e le eventuali parti non accessibili con le relative motivazioni. Va aggiornata periodicamente. La sua assenza è una violazione autonoma contestabile da AgID indipendentemente dal livello tecnico di accessibilità del sito.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale