Errore medico in gravidanza risarcimento: Errore medico in gravid


Quando una struttura ospedaliera somministra un farmaco controindicato in gravidanza, risponde in via contrattuale ex art. 1218 c.c. per inadempimento del contratto di spedalità, indipendentemente dalla colpa del singolo medico. Il danneggiato deve provare il nesso causale tra la condotta e il danno, mentre l’ospedale deve dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l’inadempimento è stato impossibile per causa a sé non imputabile. Le voci risarcibili includono danno biologico, danno da nascita indesiderata e danno morale soggettivo.

Punti chiave

  • La struttura risponde ex art. 1218 c.c. anche se il medico agisce senza colpa grave.
  • La prova del nesso causale spetta all’attore; l’ospedale deve liberarsi dalla presunzione di colpa.
  • Il danno da farmaco in gravidanza può includere lesioni alla madre, al nascituro e nascita indesiderata.

Ogni volta che un giudice condanna un ospedale per errore farmacologico durante la gravidanza, si consolida un orientamento che tocca direttamente le strategie di chi assiste pazienti in sede civile: la responsabilità della struttura non si esaurisce nella colpa del singolo sanitario, ma abbraccia l’intera organizzazione del servizio. Significa che il perimetro della domanda risarcitoria — e le voci di danno attivabili — è più ampio di quanto spesso si valuti in fase di istruttoria.

Un tribunale ha condannato un ospedale al risarcimento del danno per aver somministrato a una paziente in gravidanza un farmaco controindicato, riconoscendo la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. La notizia è riportata da Diritto.it e si inserisce nel filone giurisprudenziale che distingue la posizione dell’ente da quella del medico dipendente.

Il contesto normativo

Dal 2017 la legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) ha ridisegnato il sistema: il medico dipendente risponde a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., mentre la struttura rimane ancorata alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in forza del cosiddetto contratto di spedalità. Questo schema — ribadito dalla Cass. Civ. n. 28994/2019 — determina una ripartizione dell’onere probatorio che avvantaggia sensibilmente il paziente nei confronti dell’ospedale: spetta alla struttura provare che l’inadempimento non le è imputabile, non al paziente dimostrare la colpa organizzativa. Sul fronte del danno al concepito, la Cass. Civ. SS.UU. n. 25767/2015 ha chiarito che il nascituro acquista la titolarità del diritto al risarcimento al momento della nascita, con effetto retroattivo al momento del fatto lesivo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica subito se il farmaco era inserito nella scheda tecnica con controindicazione assoluta o relativa in gravidanza: la distinzione incide sull’intensità della colpa organizzativa e sul quantum risarcitorio.
  2. Articola la domanda su tre livelli distinti: danno biologico della madre, danno biologico del nascituro (se nato con lesioni) e — ove ricorrano i presupposti — danno da nascita indesiderata secondo i criteri delle Cass. Civ. n. 16754/2012.
  3. Cita nel precetto o nell’atto di citazione sia la struttura sia, in via solidale, il medico prescrittore: la legge Gelli non esclude il cumulo, e tenere aperto il fronte extracontrattuale protegge il cliente se emergono profili di autonoma colpa professionale.
  4. Acquisire la cartella clinica completa, inclusa la scheda terapeutica, entro 60 giorni dall’evento: il d.lgs. n. 196/2003 e il GDPR garantiscono al paziente accesso immediato, e i dati sono spesso decisivi per stabilire chi ha autorizzato la prescrizione.
  5. Prima di agire in giudizio, rispetta l’obbligo di tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di responsabilità medica: il mancato esperimento rende la domanda improcedibile.

Attenzione a

Il rischio più frequente è sottovalutare la prescrizione del diritto del nascituro: il termine decennale ex art. 2946 c.c. decorre dalla nascita, non dal fatto, ma se la madre agisce separatamente il suo termine può essere già parzialmente consumato al momento in cui si costituisce il fascicolo. Tieni i due soggetti processuali ben distinti e monitora le scadenze in modo indipendente.

Altro errore ricorrente: affidarsi esclusivamente alla CTU per stabilire il nesso causale senza depositare una consulenza di parte medico-legale sin dalla fase istruttoria. Il CTU nominato dal giudice opera su un quesito che tu hai contribuito a formulare: senza un perito di parte che presidi il contraddittorio tecnico, il consulente d’ufficio riempie i vuoti con valutazioni che non sempre coincidono con l’interesse del cliente.

Domande frequenti

Ospedale o medico: chi si cita in giudizio per errore farmacologico in gravidanza?

Entrambi, in via solidale. Dopo la legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) la struttura risponde contrattualmente ex art. 1218 c.c. e il medico dipendente extracontrattualmente ex art. 2043 c.c. Citare entrambi massimizza le possibilità di recupero e mantiene aperto il contraddittorio su entrambi i fronti probatori.

Chi deve provare la colpa dell’ospedale in un caso di responsabilità medica contrattuale?

Il paziente deve provare il titolo contrattuale, l’inadempimento e il nesso causale col danno. L’onere di dimostrare che l’inadempimento non è imputabile alla struttura ricade sull’ospedale, in applicazione dell’art. 1218 c.c. e secondo l’orientamento consolidato dalla Cass. Civ. n. 28994/2019.

Il figlio nato con danni da farmaco assunto dalla madre può chiedere il risarcimento?

Sì. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (n. 25767/2015) il nascituro acquista la titolarità del diritto al risarcimento al momento della nascita, con effetto retroattivo alla data del fatto lesivo. Il termine di prescrizione decennale decorre dalla nascita, non dall’evento dannoso.

Fonte di riferimento: Diritto.it