Equo compenso editori e poteri Agcom confermati dalla Corte UE


La Corte di Giustizia UE ha confermato che il modello italiano sull’equo compenso agli editori online è compatibile con il diritto europeo. Agcom può fissare criteri di riferimento, sanzionare le piattaforme digitali che rifiutano di trattare e intervenire in sostituzione delle parti in caso di mancato accordo, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto al ricorso giurisdizionale. Chi assiste editori o aggregatori di notizie deve aggiornare la propria strategia negoziale e contenziosa alla luce di questi confini ora definitivamente tracciati.

Punti chiave

  • Agcom può sanzionare le piattaforme che rifiutano trattative sull’equo compenso agli editori.
  • L’autorità può fissare criteri tariffari di riferimento e intervenire in assenza di accordo tra le parti.
  • Proporzionalità della sanzione, libertà negoziale residua e accesso al giudice restano limiti invalicabili.

Chi assiste editori di stampa online o piattaforme digitali — Google, Meta e simili — ha ora un quadro giurisprudenziale europeo stabile su cui costruire sia la strategia negoziale sia l’eventuale contenzioso davanti ad Agcom o al giudice amministrativo. La pronuncia della Corte di Giustizia UE chiude il principale spazio di incertezza sulla legittimità del meccanismo italiano: l’autorità regolatoria non agisce ultra vires quando impone un tavolo negoziale e ne disciplina l’esito.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato compatibile con il diritto dell’Unione il sistema previsto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, che ha recepito la Direttiva Copyright (Dir. 2019/790/UE, art. 15) introducendo il diritto connesso degli editori di stampa. Secondo la pronuncia, Agcom può sanzionare le piattaforme che rifiutano di avviare o proseguire le trattative, stabilire criteri di riferimento per il corrispettivo e adottare una decisione sostitutiva in assenza di accordo. I dettagli della sentenza sono disponibili su Agenda Digitale.

Il contesto normativo

Il diritto connesso degli editori trova la propria base nel Titolo II-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), introdotto dal d.lgs. n. 177/2021 in attuazione dell’art. 15 della Direttiva 2019/790/UE. L’art. 43-bis l.d.a. attribuisce agli editori di stampa il diritto a un compenso equo per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte di fornitori di servizi della società dell’informazione. Il Regolamento Agcom adottato ai sensi dell’art. 43-quater l.d.a. disciplina la procedura negoziale obbligatoria, i criteri per la determinazione del compenso e il potere sanzionatorio dell’autorità in caso di condotta ostruzionistica della piattaforma. La Corte UE ha ora validato questo schema, confermando che la scelta del legislatore italiano di affidare ad Agcom un ruolo attivo — e non meramente arbitrale — rientra nel margine discrezionale lasciato dalla direttiva agli Stati membri.

Cosa cambia per lo studio

  1. Se assisti una piattaforma digitale, la posizione «non negoziamo» espone ora al rischio sanzionatorio Agcom con una base giurisprudenziale europea consolidata: valuta subito l’apertura formale del tavolo negoziale previsto dall’art. 43-quater l.d.a.
  2. Se assisti un editore, puoi invocare i criteri di riferimento fissati da Agcom come pavimento negoziale vincolante nelle trattative private, non come semplice indicazione di massima.
  3. L’intervento sostitutivo di Agcom — la decisione che fissa il compenso in mancanza di accordo — è ora blindato dalla pronuncia UE: impugnarlo davanti al TAR richiede argomenti di merito sulla proporzionalità, non più contestazioni di principio sulla legittimità del potere.
  4. Il ricorso al giudice ordinario per far valere il diritto al compenso ex art. 43-bis l.d.a. resta percorribile in parallelo alla procedura amministrativa, purché si coordini con i tempi Agcom per evitare decisioni contraddittorie.
  5. Nei contratti di licenza e distribuzione digitale già in essere, verifica se le clausole di determinazione del corrispettivo devono essere rinegoziare alla luce dei nuovi criteri regolatori: una clausola che esclude qualsiasi adeguamento potrebbe risultare in contrasto con il diritto connesso riconosciuto dalla norma.

Attenzione a

La Corte ha subordinato la compatibilità del modello italiano al rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni e alla garanzia del ricorso effettivo al giudice. Un’impugnativa davanti al TAR Lazio che non attacchi specificamente questi profili — limitandosi a contestare il potere di Agcom in astratto — ha ora probabilità di successo molto ridotte. Struttura il ricorso sui vizi concreti: quantificazione del compenso, metodo di calcolo, motivazione della sanzione.

Attenzione anche a non confondere il diritto connesso degli editori con il diritto d’autore del giornalista o del fotografo: sono titolari distinti, con legittimazioni attive separate. Un accordo firmato dall’editore con la piattaforma non estingue i diritti patrimoniali dei singoli autori, che restano azionabili autonomamente ex art. 12 l.d.a.

Domande frequenti

Agcom può imporre un compenso agli editori senza accordo con la piattaforma?

Sì. Il d.lgs. n. 177/2021 e il Regolamento Agcom ex art. 43-quater l.d.a. prevedono un potere sostitutivo: se le parti non raggiungono l’accordo nel termine previsto, Agcom fissa il compenso con propria decisione. La Corte di Giustizia UE ha ora confermato la compatibilità di questo meccanismo con la Direttiva 2019/790/UE, purché la decisione sia proporzionata e impugnabile davanti al giudice.

Una piattaforma digitale può rifiutarsi di negoziare l’equo compenso con gli editori?

No senza conseguenze. Il rifiuto di avviare o proseguire la trattativa espone la piattaforma a sanzioni Agcom. Dopo la pronuncia della Corte UE, contestare in radice il potere sanzionatorio dell’autorità è sostanzialmente improponibile: residua solo la contestazione sulla proporzionalità della misura concreta applicata.

Il diritto connesso dell’editore copre anche i diritti dei singoli giornalisti?

No. Il diritto connesso ex art. 43-bis l.d.a. spetta all’editore come soggetto che organizza e investe nella pubblicazione. I diritti patrimoniali dei singoli autori — giornalisti, fotografi — restano separati e azionabili autonomamente ai sensi degli artt. 12 e seguenti della legge sul diritto d’autore. Un accordo tra editore e piattaforma non estingue queste posizioni individuali.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale