Il chiamato all’eredità che sia anche donatario non è tenuto a redigere l’inventario previsto dall’art. 485 c.c. con riferimento ai beni già ricevuti in donazione dal de cuius. La disciplina dell’accettazione con beneficio d’inventario si applica esclusivamente ai beni ereditari, non a quelli già trasferiti in proprietà al donatario prima dell’apertura della successione. Il possesso dei beni donati non fa dunque scattare l’obbligo di inventario entro tre mesi.
Punti chiave
- L’art. 485 c.c. obbliga il chiamato in possesso dei beni a fare inventario entro tre mesi
- Il donatario non è tenuto all’inventario per i beni già ricevuti in donazione
- I beni donati sono già di proprietà del donatario prima dell’apertura della successione
- L’obbligo inventariale riguarda solo i beni che compongono l’asse ereditario effettivo
La disciplina dell’art. 485 c.c. e il possesso dei beni ereditari
L’art. 485 c.c. stabilisce una regola fondamentale per il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari: egli deve redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione. In caso di inadempimento, il chiamato è considerato erede puro e semplice, perdendo la possibilità di accettare con beneficio d’inventario e assumendo così la responsabilità ultra vires per i debiti del defunto.
Qualora invece l’inventario venga completato nei termini previsti, il chiamato dispone di ulteriori quaranta giorni per dichiarare se intende accettare l’eredità. Questa disciplina mira a tutelare i creditori ereditari e a garantire certezza nei rapporti giuridici, impedendo che il chiamato mantenga indefinitamente una situazione di incertezza.
La posizione del donatario nel sistema successorio
Il principio secondo cui l’art. 485 c.c. non si applica ai beni oggetto di donazione si fonda su una distinzione concettuale precisa. Il donatario ha già acquisito la proprietà dei beni ricevuti per atto inter vivos, con effetti pieni e definitivi al momento della donazione. Questi beni non fanno parte dell’asse ereditario e non rientrano nel patrimonio del de cuius al momento dell’apertura della successione.
Il possesso che il donatario esercita su tali beni deriva dal titolo di donazione, non dalla qualità di chiamato all’eredità. Di conseguenza, non sussistono i presupposti applicativi dell’art. 485 c.c., che riguarda esclusivamente il possesso dei beni ereditari. Il donatario che sia anche chiamato all’eredità dovrà redigere l’inventario solo se si trovi in possesso di ulteriori beni che effettivamente compongono l’eredità.
Rilevanza pratica per i professionisti
Questa distinzione assume particolare rilievo nella pratica professionale. Spesso il chiamato all’eredità ha ricevuto in vita donazioni dal de cuius e, al momento dell’apertura della successione, si trova in possesso sia dei beni donati sia di beni ereditari. In tali ipotesi, è necessario distinguere con precisione le due categorie: solo il possesso dei beni ereditari fa scattare l’obbligo di inventario ex art. 485 c.c.
La corretta qualificazione giuridica della situazione consente di evitare decadenze e di pianificare correttamente l’eventuale accettazione con beneficio d’inventario. I professionisti devono pertanto verificare attentamente la natura dei beni in possesso del chiamato, accertando quali siano già stati oggetto di donazione e quali invece rientrino nell’asse ereditario da inventariare.
Domande frequenti
Il donatario deve fare l’inventario dei beni ricevuti in donazione quando diventa erede?
No, il donatario non è tenuto a redigere l’inventario previsto dall’art. 485 c.c. per i beni già ricevuti in donazione. Tali beni non fanno parte dell’eredità, essendo già di sua proprietà prima dell’apertura della successione.
Cosa succede se il chiamato all’eredità possiede sia beni donati sia beni ereditari?
Il chiamato deve redigere l’inventario entro tre mesi solo per i beni che compongono effettivamente l’eredità. I beni ricevuti in donazione non rientrano nell’obbligo inventariale, anche se materialmente posseduti dal chiamato.
Quando scatta l’obbligo di inventario per il chiamato all’eredità?
L’obbligo di inventario ex art. 485 c.c. scatta quando il chiamato si trova nel possesso di beni che fanno parte dell’asse ereditario. L’inventario deve essere completato entro tre mesi dall’apertura della successione, pena la decadenza dal beneficio d’inventario.
Fonte di riferimento: Giuricivile