Nel giudizio contabile, difendere più co-appellanti con lo stesso mandato non costituisce automaticamente un conflitto di interessi rilevabile d’ufficio o su eccezione del PM. La Corte dei conti, Sezione II d’Appello, con sentenza n. 28/2026 ha chiarito che l’ordinamento contabile non prevede un divieto generale di rappresentanza congiunta, a differenza di quanto accade in altri riti. L’avvocato che gestisce mandati plurimi in questi giudizi non deve rinunciare alla difesa, ma deve valutare caso per caso la reale divergenza di posizioni tra i co-convenuti.
Punti chiave
- Punto 1 — Nel giudizio contabile non esiste un divieto normativo espresso alla difesa congiunta di più parti.
- Punto 2 — Il PM può eccepire il conflitto di interessi, ma il Collegio non è tenuto ad accoglierla automaticamente.
- Punto 3 — L’avvocato deve valutare autonomamente se le posizioni dei co-assistiti siano realmente incompatibili prima di accettare il mandato.
Se difendi più convenuti nello stesso giudizio contabile, l’eccezione del Pubblico Ministero sulla sussistenza di un conflitto di interessi non ti obbliga a rinunciare al mandato. La Corte dei conti ha costruito un criterio chiaro: l’incompatibilità va verificata in concreto, non presunta per il solo fatto della co-difesa.
La sentenza della Corte dei conti, Sezione II d’Appello, n. 28/2026 affronta in modo sistematico il tema della rappresentanza congiunta di più appellanti nello stesso procedimento contabile. Il Collegio esclude che l’ordinamento preveda un divieto automatico, respingendo l’eccezione sollevata dal PM. Puoi leggere l’analisi integrale su Giuricivile.it.
Il contesto normativo
Il codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) non contiene una norma analoga all’art. 106 c.p.c. o alle disposizioni del codice penale che impongono la nomina di difensori separati in caso di interessi potenzialmente confliggenti. Il rinvio esterno alle norme del processo civile, previsto dall’art. 7 del d.lgs. 174/2016, opera solo in quanto compatibile con le specificità del rito contabile. Le norme deontologiche dell’avvocato — in particolare l’art. 24 del Codice Deontologico Forense, che vieta di assistere parti con interessi confliggenti — restano il parametro di riferimento primario, ma la loro violazione non determina automaticamente una causa di incompatibilità processuale rilevabile dal giudice su impulso del PM.
Cosa cambia per lo studio
- Puoi mantenere la difesa congiunta di più co-appellanti nel giudizio contabile finché le loro posizioni non presentano una divergenza concreta e sostanziale sulle richieste da formulare al Collegio.
- L’eccezione del PM sul conflitto di interessi non ha valore automaticamente preclusivo: il Collegio deve valutarla nel merito, e la sentenza n. 28/2026 indica che il rigetto è la risposta ordinaria in assenza di incompatibilità reale.
- Prima di accettare il mandato plurimo, verifica se i co-convenuti imputano responsabilità l’uno all’altro o se le difese si basano su argomenti parzialmente contraddittori: in quel caso scatta il divieto deontologico ex art. 24 CDF, indipendentemente da quanto dice il giudice contabile.
- In udienza, se il PM solleva l’eccezione, è utile documentare in forma scritta — anche con una memoria ad hoc — la convergenza delle posizioni difensive e l’assenza di interessi contrapposti tra i clienti.
- Considera che la Procura contabile può usare l’eccezione di conflitto come tattica processuale per frammentare la difesa: una risposta preparata e circostanziata neutralizza questa mossa prima che il Collegio debba pronunciarsi.
Attenzione a
Il rischio principale non è processuale ma deontologico. Se accetti un mandato congiunto e, nel corso del giudizio, uno dei co-appellanti intende scaricare la responsabilità sull’altro, sei tenuto a rinunciare ad almeno uno dei mandati ai sensi dell’art. 24 CDF. Farlo tardivamente espone lo studio a rilievi disciplinari e può compromettere la posizione processuale del cliente che rimane senza difensore in prossimità dell’udienza.
Attenzione anche alla gestione degli atti: una memoria difensiva che argomenta in modo disomogeneo per due co-appellanti con posizioni anche solo sfumate può essere letta dal PM come prova della divergenza di interessi e rilanciata come nuovo motivo di eccezione. Mantieni coerenza interna tra le difese o distingui formalmente le posizioni fin dal primo atto.
Domande frequenti
Il PM può chiedere al giudice contabile di revocare il mandato dell’avvocato che difende più parti?
No, non esiste nel codice di giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) una norma che attribuisce al PM il potere di ottenere la revoca del mandato. Il PM può sollevare l’eccezione di conflitto di interessi, ma il Collegio la valuta nel merito e, in assenza di incompatibilità concreta tra le posizioni, la respinge come chiarito dalla Corte dei conti, II App., n. 28/2026.
Quando scatta il divieto deontologico di difendere più convenuti nello stesso giudizio contabile?
Il divieto scatta ai sensi dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense quando i co-assistiti hanno interessi concretamente contrapposti, ad esempio se uno intende imputare la responsabilità all’altro. La mera co-difesa di soggetti con posizioni parallele e convergenti non integra il conflitto e non richiede mandati separati.
Cosa fare se durante il giudizio contabile emerge un conflitto tra i co-appellanti che difendo?
Devi rinunciare ad almeno uno dei mandati non appena il conflitto diventa concreto, senza attendere che il PM lo eccepisca formalmente. Informare subito entrambi i clienti per iscritto della situazione e della necessità di nomina di un nuovo difensore è la procedura corretta per tutelarti da rilievi disciplinari e tutelare i clienti coinvolti.
Fonte di riferimento: Giuricivile