Detrazione IRPEF 65% sui contratti SAFE per start-up innovative


I contratti SAFE (Simply Agreement for Future Equity) stipulati con start-up innovative possono qualificarsi come ‘investimenti in convertendo’ ai sensi dell’art. 31, comma 2, lett. d), L. n. 193/2024, consentendo all’investitore persona fisica di beneficiare della detrazione IRPEF al 65% prevista dall’art. 29-bis del medesimo testo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 137/2026. Lo studio che assiste investitori in operazioni su start-up deve verificare la corretta qualificazione contrattuale del SAFE per non perdere un beneficio fiscale rilevante.

Punti chiave

  • Il SAFE rientra negli ‘investimenti in convertendo’ ex art. 31, c. 2, lett. d), L. 193/2024 se strutturato correttamente.
  • La detrazione IRPEF al 65% spetta alla persona fisica investitrice, non alla start-up emittente.
  • La qualificazione contrattuale del SAFE è determinante: un errore redazionale esclude il beneficio fiscale.

Chi assiste investitori privati in operazioni su start-up innovative ha ora un argomento fiscale concreto da spendere: il contratto SAFE, se strutturato come investimento in convertendo, garantisce una detrazione IRPEF del 65% sull’importo investito. Non si tratta di un’agevolazione marginale — significa che su 100.000 euro investiti, l’investitore recupera 65.000 euro di imposta. La qualificazione contrattuale diventa quindi un passaggio critico, non solo societario.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 137/2026, ha chiarito che i contratti SAFE (Simply Agreement for Future Equity) possono essere inquadrati come “investimenti in convertendo” ai sensi dell’art. 31, comma 2, lett. d), L. n. 193/2024, con conseguente accesso alla detrazione IRPEF al 65% prevista dall’art. 29-bis della stessa legge.

Il contesto normativo

L’art. 29-bis del D.L. n. 179/2012, nella versione riformata dalla L. n. 193/2024, disciplina le detrazioni IRPEF per gli investimenti in start-up innovative. L’art. 31, comma 2, lett. d), della stessa legge definisce le tipologie di strumenti ammissibili, includendo espressamente gli “investimenti in convertendo”, categoria nella quale l’AdE fa ora rientrare i SAFE a determinate condizioni. Il SAFE è un contratto atipico di matrice anglosassone che attribuisce all’investitore il diritto a ricevere quote o azioni della start-up al verificarsi di un evento futuro (tipicamente un round di finanziamento o una exit), senza fissare oggi il prezzo di conversione. La sua natura ibrida — né mutuo, né partecipazione — rendeva incerta la qualificazione fiscale. L’interpello 137/2026 risolve il nodo interpretativo principale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei contratti SAFE già in essere o in fase di negoziazione, verificare che il testo contenga le clausole che l’AdE ritiene necessarie per la qualificazione come “investimento in convertendo”: in assenza di indicazioni esplicite nell’interpello, è prudente allinearsi agli elementi tipici (diritto di conversione, assenza di obbligo di rimborso a scadenza fissa, collegamento a evento trigger).
  2. La detrazione al 65% spetta alla persona fisica che effettua l’investimento, non alla start-up. Chi redige il contratto deve identificare con precisione il soggetto beneficiario e conservare la documentazione a supporto per la dichiarazione dei redditi.
  3. L’investimento deve essere effettuato in una start-up innovativa iscritta nell’apposita sezione del Registro delle Imprese al momento del versamento. Controllare la data di iscrizione prima della firma è un adempimento non delegabile.
  4. Se il SAFE viene strutturato con elementi che richiamano un prestito (tasso di interesse, scadenza con rimborso garantito), il rischio di riqualificazione fiscale come finanziamento ordinario — con perdita della detrazione — è concreto. La redazione del contratto richiede attenzione specifica su questi punti.
  5. Per gli investimenti effettuati tramite società di persone o in trasparenza, verificare le regole di attribuzione pro-quota della detrazione ai singoli soci persone fisiche, secondo le indicazioni generali dell’art. 29-bis.

Attenzione a

Il rischio principale è la riqualificazione del SAFE come finanziamento a titolo di mutuo. Se il contratto prevede una scadenza entro cui la start-up deve restituire le somme in mancanza di conversione, o se stabilisce una remunerazione periodica assimilabile a interessi, l’AdE potrebbe negare la detrazione in sede di controllo. Inserire clausole ibride per rassicurare l’investitore sulla restituzione del capitale è una tentazione comprensibile, ma fiscalmente pericolosa.

Secondo rischio: la perdita del beneficio per decadenza. La normativa sulle start-up innovative subordina il mantenimento della detrazione alla permanenza dell’investimento per almeno tre anni. Se l’investitore cede il SAFE o la partecipazione ricevuta per conversione prima di tale termine, decade dall’agevolazione e deve restituire le imposte risparmiate con interessi. Questo vincolo va comunicato per iscritto all’investitore prima della firma.

Domande frequenti

Un contratto SAFE dà diritto alla detrazione IRPEF del 65% per investimenti in start-up?

Sì, secondo la risposta ad interpello n. 137/2026 dell’Agenzia delle Entrate. Il SAFE può qualificarsi come ‘investimento in convertendo’ ai sensi dell’art. 31, comma 2, lett. d), L. n. 193/2024, con accesso alla detrazione IRPEF al 65% ex art. 29-bis. La qualificazione dipende dalla struttura contrattuale: assenza di obbligo di rimborso e presenza di un diritto di conversione legato a un evento futuro sono elementi determinanti.

Cosa succede se il SAFE prevede la restituzione del capitale in caso di mancata conversione?

Rischia di essere riqualificato dall’Agenzia delle Entrate come finanziamento ordinario o mutuo, con conseguente perdita della detrazione IRPEF al 65%. Le clausole di rimborso garantito o di remunerazione periodica tipo interessi sono incompatibili con la natura di ‘investimento in convertendo’ richiesta dalla L. n. 193/2024. La redazione del contratto deve escludere questi elementi in modo esplicito.

Per quanto tempo l’investitore deve mantenere l’investimento per non perdere la detrazione IRPEF sulla start-up?

La normativa sulle start-up innovative (art. 29-bis, L. n. 193/2024) subordina il mantenimento della detrazione alla conservazione dell’investimento per almeno tre anni. La cessione anticipata del SAFE o delle partecipazioni ricevute per conversione prima di tale termine comporta la decadenza dall’agevolazione e l’obbligo di restituzione delle imposte risparmiate, maggiorate di interessi.

Fonte di riferimento: Giuricivile