Decreto FER X rinnovabili cosa cambia per gli studi legali


Il Decreto FER X introduce un regime di incentivazione per oltre 37 GW di capacità da fonti rinnovabili, generando un’ondata di operazioni di investimento che richiedono due diligence legale specializzata. Gli avvocati che assistono fondi, utility o sviluppatori devono presidiare la qualità autorizzativa dei progetti, la bancabilità dei contratti e la corretta allocazione del rischio normativo. L’uso di strumenti AI per scremare pipeline di progetti non elimina la responsabilità professionale nella valutazione finale.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il FER X incentiva oltre 37 GW: il volume di operazioni M&A e project finance nel settore aumenterà significativamente.
  • Punto 2 — La due diligence autorizzativa è il nodo critico: titoli edilizi, VIA e autorizzazione unica determinano bancabilità e rischio.
  • Punto 3 — L’AI accelera lo screening delle pipeline, ma la responsabilità legale sulla qualità del progetto resta in capo al professionista.

Chi assiste investitori nel settore energia si troverà nelle prossime settimane a gestire un volume crescente di richieste di due diligence su progetti rinnovabili. Il Decreto FER X spinge operatori e fondi a muoversi rapidamente, e la qualità dell’analisi legale diventa il discriminante tra un investimento bancabile e uno bloccato in contenzioso amministrativo.

Il decreto, atteso da mesi, mette in campo oltre 37 GW di capacità incentivabile attraverso un sistema di aste e registro. Per una sintesi tecnica del meccanismo, Agenda Digitale ha pubblicato un’analisi dettagliata che esplora anche l’uso dell’intelligenza artificiale nella selezione dei progetti.

Il contesto normativo

Il FER X si inserisce nel quadro del d.lgs. 199/2021 (attuazione della direttiva RED II), che all’art. 4 delega al MASE la definizione dei meccanismi di incentivazione per le fonti rinnovabili. Le procedure autorizzative restano disciplinate dal d.lgs. 387/2003, con l’autorizzazione unica regolata dall’art. 12, che fissa tempi massimi di 180 giorni e individua nella Regione il soggetto competente al rilascio. Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) aggiornato al 2023 fissa l’obiettivo di 131 GW di rinnovabili al 2030, rendendo il FER X uno strumento strutturale e non episodico. Sul fronte contenzioso, il TAR Lazio ha consolidato orientamenti restrittivi sui requisiti di ammissione alle aste GSE (si vedano le pronunce del 2023 sul registro FER 1), che anticipano profili di rischio analoghi per il nuovo decreto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Due diligence autorizzativa più granulare. Con 37 GW in gioco e pipeline numerose, il cliente chiederà pareri rapidi. Struttura una checklist che copra: titolo abilitativo edilizio, provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, VIA o verifica di assoggettabilità, connessione alla rete (preventivo Terna o e-distribuzione accettato). Un progetto privo di qualsiasi elemento non è bancabile, indipendentemente dalla tecnologia.
  2. Contratti di cessione quote e SPA. Le rep & warranties sui progetti FER devono includere dichiarazioni specifiche sulla validità e non impugnabilità dei titoli autorizzativi, sull’assenza di ricorsi pendenti al TAR e sulla correttezza delle domande di incentivo già presentate al GSE. Adatta i tuoi modelli standard prima che arrivi la prima richiesta.
  3. Monitoraggio del rischio normativo post-closing. Il GSE può decadere l’incentivo in caso di difformità rispetto al progetto autorizzato (art. 42 d.lgs. 28/2011). Chi assiste il compratore deve prevedere meccanismi di escrow o indennizzo calibrati su questo rischio specifico.
  4. Uso dell’AI come strumento di supporto. Strumenti di analisi documentale automatizzata possono ridurre i tempi di screening di grandi portfolio, ma il giudizio sulla qualità giuridica di un titolo autorizzativo rimane non delegabile. Usali per organizzare i dati, non per sostituire l’analisi.
  5. Contenzioso amministrativo in aumento. Le aste GSE generano storicamente ricorsi da parte di esclusi o di controinteressati. Presidia la scadenza dei termini per l’impugnazione davanti al TAR Lazio (60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie) per chi assiste operatori già ammessi e vuole difendere la posizione acquisita.

Attenzione a

Il titolo autorizzativo non basta se è impugnato. Un’autorizzazione unica formalmente rilasciata ma oggetto di ricorso pendente al TAR è un rischio che molti acquirenti sottovalutano. Verifica sempre l’assenza di contenziosi attraverso visure specifiche e, se possibile, interpella direttamente gli enti rilascianti. Un’operazione chiusa con un ricorso pendente può bloccare l’accesso all’incentivo per anni.

L’AI non valida i titoli giuridici. Alcuni strumenti di screening automatizzato classificano i progetti sulla base di dati strutturati (MW, tecnologia, regione, stato iter), ma non leggono la sostanza giuridica di un provvedimento amministrativo. Presentare al cliente un’analisi AI come sostitutiva della due diligence legale espone lo studio a responsabilità professionale ex art. 2236 c.c.

Domande frequenti

Quali titoli autorizzativi deve verificare un avvocato in una due diligence su un progetto FER X?

Deve verificare almeno: l’autorizzazione unica regionale ex art. 12 d.lgs. 387/2003, il provvedimento VIA o di verifica di assoggettabilità, il titolo edilizio (spesso incorporato nell’AU), il preventivo di connessione accettato da Terna o dal gestore di rete locale e l’eventuale domanda di incentivo già inoltrata al GSE. L’assenza di uno qualsiasi di questi elementi compromette la bancabilità del progetto.

Cosa succede se il GSE revoca l’incentivo FER dopo il closing di un’operazione M&A?

La revoca dell’incentivo da parte del GSE, possibile ex art. 42 d.lgs. 28/2011 in caso di difformità dal progetto autorizzato, incide direttamente sul valore dell’asset. Chi ha strutturato la SPA senza rep & warranties specifiche su questo rischio e senza meccanismi di escrow o indennizzo si troverà con rimedi contrattuali limitati. Il compratore deve esigere dichiarazioni esplicite del venditore sulla conformità tra progetto realizzato e titoli autorizzativi.

Entro quando si può impugnare l’esclusione da un’asta GSE per rinnovabili al TAR?

Il termine generale per il ricorso al TAR Lazio avverso i provvedimenti GSE sulle aste rinnovabili è di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria o dalla comunicazione individuale di esclusione, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo). Il contenzioso sulle aste FER si concentra tradizionalmente sui requisiti di ammissione: verifica subito se il bando FER X introduce soglie o condizioni nuove rispetto ai decreti precedenti.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale