Dazi piccoli acquisti online dal 2026 cosa cambia


Dal 1° luglio 2026 ogni spedizione e-commerce sotto i 150 euro sarà soggetta a dazio doganale nell’UE: la franchigia vigente viene abolita e si applica un dazio forfettario temporaneo di 3 euro per riga di dichiarazione doganale. Chi assiste marketplace, retailer online o importatori deve aggiornare da subito i contratti di fornitura e le clausole di resa, perché l’obbligazione doganale ricadrà in via principale sul dichiarante o, nei modelli IOSS/OSS, sulla piattaforma stessa. Il quadro transitorio regge fino all’entrata in operatività dell’EU Customs Data Hub previsto dalla riforma doganale UE.

Punti chiave

  • Dal 1° luglio 2026 la franchigia doganale sotto 150 euro è abolita in tutta l’UE.
  • Si applica un dazio temporaneo di 3 euro per ogni riga di dichiarazione doganale.
  • Nei modelli IOSS e OSS l’obbligo di versamento ricade sulla piattaforma digitale intermediaria.

Chi assiste operatori e-commerce, marketplace o importatori di beni a basso valore deve riscrivere le clausole di resa e le pattuizioni sui costi doganali. La modifica incide su milioni di transazioni oggi esenti: ogni spedizione che fino al 30 giugno 2026 entrava in franchigia dovrà invece essere sdoganata con un costo minimo di 3 euro per riga, con ricadute dirette sulla struttura dei prezzi e sulla responsabilità contrattuale del dichiarante.

Secondo quanto riportato da Agenda Digitale, dal 1° luglio 2026 l’Unione europea abolirà la franchigia daziaria per le merci e-commerce di valore inferiore a 150 euro, introducendo un dazio transitorio forfettario di 3 euro per riga di dichiarazione doganale, in attesa dell’operatività del nuovo EU Customs Data Hub previsto dalla riforma doganale UE.

Il contesto normativo

La franchigia vigente trova base nel Regolamento (UE) n. 1186/2009 del Consiglio, che all’art. 23 esenta dai dazi doganali le merci di valore trascurabile — storicamente fissato a 150 euro per le spedizioni commerciali. La riforma in arrivo modifica strutturalmente questo regime tramite il pacchetto di riforma doganale UE presentato dalla Commissione nel maggio 2023 (COM/2023/258), che introduce l’EU Customs Data Hub come infrastruttura centrale per la gestione delle dichiarazioni a basso valore. Sul versante IVA, il regime IOSS — disciplinato dalla Direttiva 2021/62/UE e recepito in Italia con il d.lgs. 83/2021 — già oggi individua nella piattaforma digitale il soggetto passivo per le vendite a distanza di beni importati sotto i 150 euro: questo schema di responsabilità si estenderà ora anche al dazio.

Il dato rilevante per la consulenza è che il combinato disposto tra obbligo doganale e regime IOSS/OSS crea una doppia esposizione in capo alle piattaforme, che diventano contemporaneamente debitori d’imposta e dichiaranti doganali. Qualsiasi accordo di servizio che non preveda questa allocazione del rischio è oggi già lacunoso.

Cosa cambia per lo studio

  1. Revisione dei contratti di fornitura e termini di resa: le clausole Incoterms che oggi scaricano sul venditore extra-UE i costi di sdoganamento devono essere verificate: con 3 euro per riga il costo è basso ma certo, e va esplicitamente allocato tra le parti prima del 1° luglio 2026.
  2. Responsabilità delle piattaforme digitali: marketplace e intermediari iscritti all’IOSS devono aggiornare i propri termini di servizio verso i seller terzi, specificando chi anticipa il dazio e con quale meccanismo di rivalsa. Il silenzio contrattuale espone la piattaforma a costi non recuperabili.
  3. Due diligence su clienti importatori: studi che assistono PMI che acquistano stock dall’Asia tramite canali B2C (pratica diffusa) devono segnalare che dal luglio 2026 anche questi acquisti saranno soggetti a dichiarazione doganale formale, con conseguenti obblighi di registrazione e tenuta documenti.
  4. Contrattualistica con corrieri e spedizionieri: gli accordi di spedizione che prevedono la dichiarazione doganale in nome e per conto del cliente devono indicare chi è il dichiarante ai sensi dell’art. 5 n. 15 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), perché da quella qualifica discende l’obbligazione doganale.
  5. Monitoraggio del regime transitorio: il dazio da 3 euro per riga è esplicitamente temporaneo. Il passaggio all’EU Customs Data Hub modificherà le aliquote e le modalità di calcolo: i clienti vanno avvisati che la struttura di costo potrebbe cambiare nuovamente entro il 2028.

Attenzione a

Non confondere il dazio con l’IVA all’importazione. Il dazio da 3 euro si somma all’IVA già dovuta sulle importazioni sotto i 150 euro: chi ha strutturato i flussi solo sul regime IOSS pensando di aver risolto ogni problema fiscale si troverà con un’esposizione doganale aggiuntiva non coperta. Sono obbligazioni distinte, con debitori che possono non coincidere.

Attenzione alle dichiarazioni aggregate. Il dazio è calcolato per riga di dichiarazione doganale, non per spedizione. Spedizioni multipole o bundles di prodotti dichiarati su righe separate moltiplicano il costo: un cliente che oggi importa 50 referenze in una sola spedizione potrebbe trovarsi con 150 euro di dazi forfettari invece di 3. Vale la pena verificare subito come i clienti strutturano le proprie dichiarazioni doganali.

Domande frequenti

Chi deve versare il dazio sugli acquisti online sotto 150 euro dal 2026?

Il soggetto obbligato è il dichiarante doganale ai sensi dell’art. 5 n. 15 del Regolamento UE 952/2013. Nei modelli IOSS e OSS, la piattaforma digitale intermediaria è già soggetto passivo IVA e tenderà ad assumere anche il ruolo di dichiarante doganale, diventando quindi debitrice del dazio forfettario di 3 euro per riga. Gli accordi contrattuali con i seller terzi devono disciplinare espressamente la rivalsa.

Il dazio da 3 euro si applica anche alle vendite B2B sotto i 150 euro?

La franchigia abolita riguarda le importazioni di beni a basso valore indipendentemente dalla natura del rapporto commerciale. La soglia dei 150 euro è un criterio di valore della merce, non un criterio soggettivo B2C/B2B. Pertanto anche le PMI italiane che acquistano piccoli stock da fornitori extra-UE tramite piattaforme online saranno soggette al nuovo dazio dal 1° luglio 2026.

Cosa succede se il contratto di fornitura non dice nulla sui dazi doganali?

In assenza di clausola contrattuale, l’obbligazione doganale segue le regole del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE 952/2013): il dichiarante risponde in via principale. Nei contratti con resa DAP o DDP il venditore sopporta i costi; negli altri casi il rischio ricade sull’acquirente o sul suo spedizioniere. Un contratto silente espone entrambe le parti a contestazioni su chi deve anticipare e rimborsare il dazio.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale