La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13865/2026, ha ribadito che il danno non patrimoniale da perdita del congiunto va quantificato attraverso un sistema tabellare a punti, capace di assicurare uniformità tra i giudici e di tenere conto delle specificità del singolo caso. Nei giudizi risarcitori in corso, presentare una liquidazione strutturata per punti non è più solo una scelta strategica: è il metro che la Suprema Corte si aspetta. Chi si affida ancora a stime globali non ancorate a parametri tabellari rischia contestazioni in sede di impugnazione.
Punti chiave
- Punto 1 — La Cassazione n. 13865/2026 impone la tabella a punti come criterio standard per il danno da perdita del congiunto.
- Punto 2 — Il sistema tabellare bilancia uniformità e flessibilità, consentendo di valorizzare le circostanze concrete del singolo caso.
- Punto 3 — Le liquidazioni forfettarie prive di aggancio tabellare espongono la sentenza a censura in Cassazione per violazione dei criteri di equità strutturata.
Se stai gestendo una causa di risarcimento per morte di un familiare, l’ordinanza n. 13865/2026 della Cassazione ti impone una revisione del metodo di quantificazione del danno non patrimoniale. Non basta più allegare il dolore e chiedere una somma in via equitativa: il giudice deve ancorare la liquidazione a una tabella a punti, e tu devi sapere come utilizzarla a vantaggio del tuo assistito.
La Suprema Corte, con l’ordinanza Cass. civ. n. 13865/2026, ha ribadito che il danno non patrimoniale da perdita del congiunto deve essere liquidato secondo un criterio tabellare a punti, idoneo a garantire al tempo stesso uniformità di giudizio e adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto.
Il contesto normativo
Il fondamento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto risiede negli artt. 2043 e 2059 c.c., letti in combinato con l’art. 32 Cost. e l’art. 8 CEDU sulla tutela della vita familiare. La Cassazione aveva già tracciato la strada con le Sezioni Unite n. 26972/2008 (le cosiddette sentenze di San Martino), che avevano unificato le voci di danno non patrimoniale ed escluso duplicazioni risarcitorie. Il sistema tabellare a punti — sviluppato dalla prassi dei tribunali, in particolare dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma — è stato progressivamente elevato dalla giurisprudenza di legittimità a riferimento privilegiato per garantire la prevedibilità delle liquidazioni, in linea con il principio di equità di cui all’art. 1226 c.c., applicabile per richiamo all’art. 2056 c.c.
Con l’ordinanza n. 13865/2026, la Corte consolida questo orientamento: il giudice che liquida il danno da perdita del congiunto senza utilizzare parametri tabellari strutturati espone la propria decisione a censura per violazione dei criteri legali di liquidazione equitativa.
Cosa cambia per lo studio
- Aggiorna i tuoi atti di citazione e le comparse conclusionali. Inserisci sempre una sezione dedicata alla quantificazione tabellare a punti, indicando la tabella di riferimento adottata (Milano o Roma), il punteggio attribuito al tipo di rapporto e i correttivi applicati per le specificità del caso.
- Documenta le circostanze concrete che incidono sul punteggio. Convivenza, frequenza dei contatti, dipendenza economica, età della vittima e dei congiunti: ogni elemento che sposta il punteggio verso l’alto va provato con dichiarazioni, testi e documenti, non lasciato alla valutazione discrezionale del giudice.
- In fase di impugnazione, verifica se il giudice di merito ha adottato un criterio tabellare. Se la sentenza liquida il danno con una somma globale non ancorata a parametri identificabili, hai un motivo di ricorso per cassazione fondato sull’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. (violazione di legge) o n. 4 (motivazione apparente).
- Coordina la liquidazione con l’eventuale danno biologico iure proprio. Il sistema a punti riguarda il danno da perdita del rapporto familiare; il danno biologico dei congiunti che abbiano subito un pregiudizio alla salute va liquidato separatamente, con le tabelle per punti di invalidità permanente, evitando sovrapposizioni censurabili.
- Attenzione alla scelta della tabella. Milano e Roma non coincidono nei valori base. Scegli quella più favorevole al tuo assistito e rendila esplicita negli atti: il giudice non è vincolato a una tabella specifica, ma la tua scelta argomentata orienta la decisione.
Attenzione a
Rischio duplicazione delle voci di danno. Il sistema a punti copre il danno da perdita del rapporto parentale nella sua interezza. Aggiungere voci autonome come “danno morale” o “danno esistenziale” senza differenziarne il contenuto espone la domanda alla falcidia per duplicazione, secondo il consolidato orientamento post-San Martino. Ogni voce aggiuntiva deve descrivere un pregiudizio ontologicamente distinto e provato.
Rischio di liquidazione insufficiente per mancata allegazione dei correttivi. Il punto base della tabella è un punto di partenza, non di arrivo. Se non alleghi e provi i fattori di personalizzazione — intensità del legame, patologie del lutto, giovane età della vittima — il giudice applica il valore medio e il tuo assistito riceve meno di quanto spetterebbe. La prova dei correttivi non è un optional: è parte integrante della strategia risarcitoria.
Domande frequenti
Quale tabella a punti usare per il danno da morte del congiunto?
Non esiste una tabella imposta per legge: le più usate sono quelle del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma. La Cassazione non vincola il giudice a una specifica, ma pretende che la liquidazione sia ancorata a parametri tabellari identificabili e motivati. Scegli quella più favorevole al tuo assistito e rendila esplicita negli atti, argomentando i correttivi applicati.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice non ha usato la tabella a punti?
Sì. Se la sentenza liquida il danno da perdita del congiunto con una somma globale non ancorata a criteri tabellari identificabili, puoi censurare la decisione ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., oppure per motivazione apparente se il ragionamento liquidatorio è del tutto privo di parametri. L’ordinanza n. 13865/2026 rafforza questo motivo di impugnazione.
Il danno morale del congiunto va liquidato separatamente dalla tabella a punti?
No, in linea generale. Dopo le Sezioni Unite n. 26972/2008, il danno non patrimoniale è unitario. Il sistema tabellare a punti per la perdita del congiunto assorbe la componente morale e quella relazionale. Puoi richiedere una personalizzazione verso l’alto per la sofferenza soggettiva particolarmente intensa, ma solo se la alleghi e la provi con elementi concreti, evitando duplicazioni che il giudice è tenuto a eliminare.
Fonte di riferimento: Giuricivile