D.l. 63/2026 Incentivi all’occupazione


Il D.L. 63/2026 consente ai datori di lavoro privati di azzerare i contributi previdenziali per 24 mesi sulle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un tetto di 650 euro mensili (800 euro nelle regioni ZES). Lo studio legale che assiste aziende nella gestione del personale deve verificare subito quali posizioni aperte rientrano nei requisiti e predisporre la documentazione per accedere agli esoneri prima della scadenza delle finestre operative.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il Bonus Assunzione Donne 2026 azzera i contributi per 24 mesi con tetto a 650 €/mese.
  • Punto 2 — Per le regioni ZES il massimale sale a 800 €/mese: verifica la sede operativa del cliente.
  • Punto 3 — Il D.L. 63/2026 introduce anche una definizione di ‘giusta retribuzione’ con riflessi sui contratti.

I clienti datori di lavoro dello studio che stanno pianificando assunzioni nei prossimi mesi hanno un’opportunità concreta sul tavolo: azzerare i contributi previdenziali per due anni su ogni assunzione a tempo indeterminato che rientra nei parametri del decreto. Il risparmio reale dipende dalla retribuzione lorda e dalla sede operativa, ma su una RAL di 25.000 euro annui si parla di importi nell’ordine di 10.000–12.000 euro di oneri contributivi risparmiati nel biennio.

Il decreto legge del 30 aprile 2026, n. 63 introduce una serie di incentivi all’occupazione stabile, tra cui il Bonus Assunzione Donne 2026 e una revisione della nozione di giusta retribuzione rilevante ai fini contrattuali. L’analisi completa della misura è disponibile su AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

Il D.L. 63/2026 si innesta sul quadro degli esoneri contributivi già disciplinati dall’art. 1, commi 100 e seguenti, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha introdotto la struttura base degli sgravi per assunzioni di lavoratori svantaggiati. Il decreto interviene poi sulla nozione di giusta retribuzione, terreno reso scivoloso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2024, che aveva sollecitato il legislatore a parametrare i minimi retributivi ai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi, superando la logica del semplice rinvio all’art. 36 Cost. Chi segue vertenze in materia di retribuzione minima deve rileggere le clausole contrattuali dei clienti alla luce di questa nuova definizione normativa.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica immediata del requisito soggettivo: il Bonus Assunzione Donne 2026 copre le lavoratrici “svantaggiate” secondo la definizione del Reg. UE 651/2014. Prima di consigliare il cliente, controlla che la candidata rientri nelle categorie (disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate, ecc.).
  2. Calcola il massimale applicabile in base alla sede: 650 euro mensili per le regioni ordinarie, 800 euro per le unità produttive situate nelle Zone Economiche Speciali. Per clienti con stabilimenti in più regioni la sede operativa della singola assunzione determina il tetto.
  3. Durata dell’esonero fissata a 24 mesi: a differenza di alcune misure precedenti con finestre a 12 mesi, qui il biennio è pieno. Struttura i contratti con clausole che tengano conto della scadenza dell’agevolazione per evitare shock di costo al mese 25.
  4. Nuova nozione di giusta retribuzione: rivedi i contratti di lavoro dei clienti e verifica che i minimi applicati siano allineati ai CCNL comparativamente più rappresentativi, ora richiamati espressamente dal decreto. Un contratto sotto soglia espone il datore a recupero contributivo e potenziale contenzioso.
  5. Monitoraggio della conversione in legge: il decreto è in vigore dal 30 aprile 2026 ma può subire modifiche in sede parlamentare. Imposta un alert sulla G.U. per intercettare eventuali correttivi sui massimali o sui requisiti soggettivi.

Attenzione a

Cumulo con altri incentivi. Il D.L. 63/2026 non chiarisce esplicitamente se il Bonus Donne 2026 sia cumulabile con altri esoneri contributivi attivi (es. sgravi per giovani under 36 o incentivi ZES autonomi). In assenza di norma espressa, il rischio di recupero INPS è concreto: prima di consigliare la doppia agevolazione, attendi la circolare INPS attuativa che di norma arriva entro 60-90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Retribuzione imponibile e tetto mensile. L’esonero del 100% si calcola sulla contribuzione dovuta, non sulla retribuzione lorda. Se la retribuzione mensile è bassa, l’esonero effettivo può essere inferiore al tetto massimo previsto: il cliente non “recupera” la differenza. Chiariscilo subito per evitare aspettative non fondate sui risparmi attesi.

Domande frequenti

Chi sono le lavoratrici svantaggiate che danno diritto al Bonus Assunzione Donne 2026?

Il D.L. 63/2026 richiama la definizione del Reg. UE 651/2014. Rientrano le donne disoccupate da almeno 6 mesi, le residenti in aree geografiche svantaggiate, le lavoratrici prive di impiego regolare da oltre 24 mesi e quelle in professioni o settori a forte disparità di genere. La verifica del requisito va documentata al momento dell’assunzione e conservata in caso di ispezione INPS.

Il Bonus Assunzione Donne 2026 è cumulabile con gli sgravi per under 36?

Il decreto non lo esclude espressamente, ma nemmeno lo autorizza. La regola generale vieta il cumulo di esoneri contributivi sulla stessa posizione lavorativa salvo disposizione contraria. Prima di applicare entrambi gli sgravi, attendi la circolare INPS attuativa: applicare il cumulo in anticipo espone il datore a un recupero degli importi non spettanti con sanzioni.

Come cambia la nozione di giusta retribuzione con il D.L. 63/2026 e cosa devo rivedere nei contratti dei clienti?

Il decreto aggancia la giusta retribuzione ex art. 36 Cost. ai minimi stabiliti dai CCNL comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, in linea con la Corte Costituzionale n. 33/2024. Devi verificare che i trattamenti economici dei dipendenti del cliente rispettino questi minimi: un trattamento inferiore espone al recupero contributivo, a un potenziale contenzioso retributivo individuale e all’esclusione dai benefici previsti dal decreto stesso.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani