Concessioni balneari senza proroghe automatiche dopo il TAR Lazio


Dopo la sentenza TAR Lazio – Latina n.562/2026, qualsiasi proroga automatica di concessione balneare è impugnabile per violazione dei principi di evidenza pubblica. Il project financing applicato alle concessioni demaniali marittime deve rispettare criteri pubblici e procedure aperte, pena l’annullabilità dell’atto. Gli studi che assistono concessionisti uscenti o nuovi entranti devono rivalutare immediatamente le posizioni in essere.

Punti chiave

  • Punto 1 — Le proroghe automatiche di concessioni balneari sono illegittime secondo il TAR Lazio-Latina n.562/2026.
  • Punto 2 — Il project financing su concessioni demaniali richiede procedure aperte con criteri pubblici verificabili.
  • Punto 3 — I concessionisti uscenti prorogati senza gara espongono il Comune a ricorsi da terzi operatori.

Se assisti un concessionario balneare con proroga in corso, o un Comune che ha affidato la gestione tramite project financing, questa sentenza cambia il quadro operativo adesso. Il TAR Lazio – Latina ha fornito un punto di riferimento giurisprudenziale preciso che rafforza la posizione di chi vuole contestare affidamenti non trasparenti e indebolisce quella di chi conta sulla continuità automatica della concessione.

La sentenza TAR Lazio – Latina (Sez. II) dell’11 maggio 2026, n. 562 ha annullato un provvedimento di proroga automatica di una concessione demaniale marittima, ribadendo che qualsiasi affidamento di questo tipo richiede procedure aperte, criteri pubblici e reale concorrenza tra operatori. Il testo integrale è consultabile tramite La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento parte dall’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein), che vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni su risorse scarse, e si salda con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, da ultimo confermata in CGUE, Grande Sezione, 20 aprile 2023 (cause riunite C-348/22). A livello interno, l’art. 1, comma 682 della L. 145/2018 aveva prorogato le concessioni al 2033, ma quella norma è stata dichiarata incompatibile con il diritto UE da Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 17 e 18/2021. Il TAR Lazio-Latina n.562/2026 si inserisce in questa linea e la estende al project financing, chiarendo che l’art. 183 del d.lgs. 50/2016 — oggi confluito nell’art. 193 del d.lgs. 36/2023 — non consente di aggirare l’obbligo di gara nelle concessioni demaniali marittime.

Cosa cambia per lo studio

  1. Le proroghe in essere affidate senza gara pubblica sono impugnabili da qualsiasi operatore del settore con interesse legittimo: verifica subito se i tuoi clienti concessionisti hanno titoli esposti a ricorso di terzi.
  2. Il project financing su concessioni balneari deve rispettare tutti i requisiti di trasparenza del d.lgs. 36/2023 (artt. 193 ss.): mancanza di criteri pubblici o di adeguata pubblicità rende l’atto annullabile in sede TAR.
  3. I Comuni che intendono indire gare devono predisporre bandi con criteri oggettivi e verificabili: se assisti un ente locale, aggiorna subito lo schema di bando escludendo clausole che favoriscano il gestore uscente in modo automatico.
  4. Per i nuovi entranti, questa sentenza costituisce un precedente spendibile per contestare affidamenti diretti o prorogati: censisci le concessioni nel territorio di interesse del cliente e verifica le scadenze entro cui proporre ricorso (60 giorni dalla conoscenza dell’atto, ex art. 29 c.p.a.).
  5. La difesa del concessionario uscente deve essere impostata su argomenti diversi dalla continuità automatica: punta su investimenti documentati, tutela dell’affidamento qualificato e rispetto dei termini transitori fissati dalla legge delega in materia balneare (L. 5 agosto 2022, n. 118, art. 4).

Attenzione a

Il rischio più immediato riguarda i termini di impugnazione: se il tuo cliente è un operatore che vuole contestare una proroga già concessa, i 60 giorni decorrono dalla piena conoscenza del provvedimento, non dalla sua pubblicazione generica. Documentare il momento esatto della conoscenza è decisivo per non incorrere in decadenza.

Secondo errore da evitare: non confondere la proroga tecnica prevista dalla L. 118/2022 in attesa delle gare con una proroga automatica illegittima. La prima ha ancora una base normativa difendibile; la seconda, dopo questa sentenza, non ne ha più alcuna. Presentare le due ipotesi in modo equivalente davanti al TAR è una strategia che espone il ricorrente a una soccombenza prevedibile.

Domande frequenti

Una proroga di concessione balneare al 2033 è ancora impugnabile al TAR?

Sì. Dopo Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 17 e 18/2021 e ora TAR Lazio-Latina n.562/2026, le proroghe automatiche al 2033 restano impugnabili da operatori concorrenti. I termini per il ricorso (60 giorni ex art. 29 c.p.a.) decorrono dalla piena conoscenza del provvedimento, non dalla norma che le ha istituite. Verificare la data di conoscenza dell’atto specifico è il primo passo operativo.

Il project financing può essere usato per assegnare una concessione balneare senza gara?

No. Il TAR Lazio-Latina n.562/2026 chiarisce che l’art. 193 del d.lgs. 36/2023 non consente di aggirare l’obbligo di procedura aperta nelle concessioni demaniali marittime. Il project financing resta uno strumento percorribile, ma richiede criteri pubblici, adeguata pubblicità e reale concorrenza tra operatori, pena l’annullabilità dell’affidamento.

Cosa prevede la legge delega balneare L. 118/2022 per i concessionisti uscenti?

L’art. 4 della L. 5 agosto 2022, n. 118 ha delegato il Governo a riordinare le concessioni balneari prevedendo una proroga tecnica transitoria in attesa delle gare. Questa proroga ha una base normativa ancora difendibile in giudizio, a differenza delle proroghe automatiche prive di procedura selettiva. La distinzione tra le due ipotesi è centrale per impostare correttamente la difesa del concessionario uscente.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali