La Corte di giustizia UE ha stabilito che i pagamenti tra circuiti di carte e partner commerciali — come quelli tipici degli accordi co-brand e dei programmi fedeltà — possono essere qualificati come interchange fee ai sensi del Regolamento UE 2015/751. Questo significa che clausole contrattuali che aggirano i massimali regolatori attraverso flussi economici indiretti sono ora esposte a contestazione da parte delle autorità nazionali. Qualsiasi accordo tra emittenti, acquirer e partner terzi va riletto alla luce di questo criterio sostanziale, non formale.
Punti chiave
- Punto 1 — I pagamenti co-brand possono essere interchange fee anche senza chiamarsi così contrattualmente.
- Punto 2 — Il Reg. UE 2015/751 si applica in base alla sostanza economica del flusso, non alla sua etichetta.
- Punto 3 — Le autorità nazionali possono ora avviare controlli su accordi finora ritenuti fuori perimetro.
Se assisti banche, istituti di pagamento, retailer con programmi fedeltà o compagnie aeree con carte co-brand, hai un motivo concreto per riaprire quei contratti. La Corte di giustizia UE ha chiarito che il Regolamento (UE) 2015/751 sulle interchange fee si applica in base alla sostanza economica del flusso finanziario, non alla sua denominazione contrattuale. Un pagamento mascherato da fee di licensing o da compensazione commerciale può essere trattato come interchange fee e soggetto ai massimali dello 0,2% per le carte di debito e dello 0,3% per le carte di credito.
La sentenza origina dal caso Amex-KLM, in cui la Corte ha affrontato la qualificazione dei pagamenti tra American Express e la compagnia aerea nell’ambito di un accordo di co-brand con programma fedeltà Flying Blue. La Corte ha fornito criteri sostanziali per stabilire quando questi flussi ricadono nella nozione di interchange fee. Tutti i dettagli nella analisi di Agenda Digitale.
Il contesto normativo
Il Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, fissa massimali cogenti sulle interchange fee: 0,2% per transazione per carte di debito (art. 3) e 0,3% per carte di credito (art. 4). L’art. 2, par. 10 definisce la interchange fee in termini funzionali, come qualsiasi compensazione pagata direttamente o indirettamente tra il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e quello del beneficiario per un’operazione di pagamento. La sentenza della CGUE nel caso C-313/23 — Amex/KLM — consolida l’approccio sostanziale: se il flusso economico svolge la funzione di una interchange fee, ricade nel perimetro del Regolamento indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.
Cosa cambia per lo studio
- Negli accordi co-brand tra circuiti di carte e partner commerciali, ogni flusso economico dal circuito verso il partner va analizzato per verificare se supera i massimali del Reg. 2015/751, anche se denominato royalty, compensazione dati o contributo marketing.
- I contratti di programma fedeltà che prevedono pagamenti periodici del circuito al partner (es. per ogni acquisto del titolare) devono essere sottoposti a un test di qualificazione sostanziale prima della firma o del rinnovo.
- Le autorità nazionali di vigilanza — in Italia Banca d’Italia e AGCM — possono avviare ispezioni su accordi che finora erano ritenuti estranei al perimetro delle interchange fee. Il rischio sanzionatorio è reale e immediato.
- Se assisti l’acquirer o l’emittente in una disputa contrattuale con un partner co-brand, la nullità parziale della clausola di pagamento eccedente i massimali è un argomento difensivo ora fondato su giurisprudenza UE espressa.
- Negli accordi già in esecuzione, verifica se esiste una clausola di adeguamento normativo: in assenza, la parte che ha incassato commissioni oltre soglia è esposta a ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Attenzione a
Il primo rischio è classificare un accordo come puramente commerciale solo perché non menziona esplicitamente il termine “interchange”. La Corte ha detto chiaramente che conta la funzione economica del pagamento nel ciclo della transazione con carta. Un contratto redatto con cura formale ma con flussi che replicano la struttura delle interchange fee non regge a un controllo sostanziale.
Il secondo rischio riguarda i programmi fedeltà multipartner dove i flussi passano attraverso società veicolo o SPV del gruppo. La frammentazione del flusso non neutralizza l’applicazione del Regolamento: se il trasferimento economico finale remunera la messa a disposizione della rete di accettazione, la qualificazione come interchange fee rimane in piedi anche con strutture indirette.
Domande frequenti
Un accordo co-brand tra banca e compagnia aerea è soggetto ai massimali interchange fee UE?
Sì, se i pagamenti del circuito verso la compagnia aerea svolgono la funzione economica di una interchange fee, il Reg. UE 2015/751 si applica indipendentemente dalla denominazione contrattuale. La sentenza CGUE C-313/23 Amex-KLM ha confermato il criterio sostanziale: conta la funzione del flusso nel ciclo di pagamento, non l’etichetta usata nel contratto.
Le commissioni di programma fedeltà pagate da Amex a KLM sono interchange fee?
La CGUE ha stabilito che i pagamenti tra un circuito di carte e un partner commerciale possono essere qualificati come interchange fee ai sensi dell’art. 2, par. 10 del Reg. 2015/751 quando remunerano indirettamente l’operazione di pagamento. Ogni caso va analizzato verificando se il flusso economico replica la struttura funzionale di una commissione interbancaria.
Cosa rischia chi ha già eseguito un contratto co-brand con pagamenti superiori ai massimali interchange?
Chi ha incassato pagamenti eccedenti i massimali dello 0,2% o 0,3% fissati dagli artt. 3 e 4 del Reg. 2015/751 è esposto a un’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. per la parte eccedente. Inoltre, le autorità nazionali — Banca d’Italia e AGCM — possono contestare le pratiche e irrogare sanzioni amministrative per violazione del Regolamento.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale