La riforma delle incompatibilità forensi consente agli avvocati di assumere ruoli in società, organismi condominiali e associazioni sportive senza perdere l’iscrizione all’albo. Il perimetro delle attività vietate si restringe, aprendo spazi operativi concreti per i professionisti che gestiscono incarichi extraforense. Prima di accettare nuovi ruoli, verificare che la specifica attività rientri tra quelle espressamente ammesse dal testo riformato.
Punti chiave
- Punto 1 — Gli avvocati possono ora ricoprire cariche in società senza incorrere in incompatibilità automatica con l’iscrizione all’albo.
- Punto 2 — L’attività in ambito condominiale e sportivo è espressamente ammessa dalla riforma, superando i precedenti divieti.
- Punto 3 — Restano ferme le incompatibilità per attività di impresa svolta in forma personale e diretta ai sensi della legge professionale.
Se gestisci uno studio legale e hai valutato incarichi in CDA, collegi sindacali o associazioni sportive frenandoti per il rischio disciplinare, la situazione cambia. La riforma del regime delle incompatibilità forensi ridisegna il confine tra esercizio della professione e attività accessorie, allargando in modo significativo lo spazio d’azione dell’avvocato fuori dall’aula.
La notizia arriva da Diritto.it, che segnala l’introduzione di nuove compatibilità per gli iscritti all’albo: via libera a ruoli in società, organismi condominiali e settore sportivo, con una revisione sistematica dei divieti previsti dalla legge professionale forense.
Il contesto normativo
Il riferimento di partenza è l’art. 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge professionale forense), che disciplina le incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato. La norma ha sempre vietato l’esercizio di attività di impresa in forma diretta e personale, ma ha lasciato margini interpretativi su figure come l’amministratore di società, il consigliere condominiale o il dirigente sportivo. La riforma interviene proprio su questi margini, tipizzando le ipotesi compatibili e riducendo l’incertezza applicativa che ha alimentato contenziosi disciplinari davanti ai Consigli dell’Ordine.
Cosa cambia per lo studio
- Ruoli societari accessibili: l’avvocato può assumere cariche in organi di amministrazione e controllo di società senza che questo configuri automaticamente incompatibilità, purché non svolga attività di impresa in nome proprio. La distinzione tra carica sociale e imprenditorialità diretta diventa il criterio operativo.
- Condominio senza preclusioni: l’attività nel settore condominiale — inclusa la gestione o la consulenza strutturata — rientra ora tra le compatibili. Chi già operava in questo ambito può formalizzare l’incarico senza timore di rilievi disciplinari.
- Sport e associazionismo: dirigenza e ruoli federali in associazioni e società sportive dilettantistiche sono espressamente ammessi. Per le società sportive professionistiche la valutazione resta caso per caso, verificando l’assenza di conflitti con i clienti dello studio.
- Riduzione del contenzioso disciplinare: la tipizzazione delle ipotesi compatibili riduce il margine discrezionale dei Consigli dell’Ordine nella valutazione dei singoli casi. Un avvocato che riceve una contestazione per un’attività ora espressamente ammessa ha argomenti difensivi netti.
- Obbligo di comunicazione all’Ordine: le nuove compatibilità non eliminano l’onere di comunicare all’Ordine di appartenenza gli incarichi extraprofessionali rilevanti. La comunicazione preventiva resta lo strumento per prevenire contestazioni tardive.
Attenzione a
Conflitto di interessi non automaticamente escluso. Compatibilità con l’iscrizione all’albo non significa assenza di conflitti. Un avvocato che siede nel CDA di una società e ne segue parallelamente il contenzioso espone lo studio a contestazioni deontologiche ai sensi degli artt. 24 e 68 del Codice Deontologico Forense. Valutare caso per caso, con astensione formale quando necessario.
Attività di impresa in forma personale resta vietata. Il confine che la riforma non sposta è quello dell’art. 18, co. 1, l. 247/2012: svolgere attività commerciale in nome proprio, anche in settori oggi compatibili, resta causa di incompatibilità. Chi cumula ruolo societario e attività d’impresa individuale nello stesso settore rischia ancora l’apertura di un procedimento disciplinare.
Domande frequenti
Un avvocato può fare l’amministratore di condominio senza perdere l’iscrizione all’albo?
Con la riforma sì. L’attività nel settore condominiale rientra ora tra quelle compatibili con l’esercizio della professione forense. Resta consigliabile comunicare l’incarico all’Ordine di appartenenza e verificare l’assenza di conflitti di interessi con i clienti dello studio che abbiano rapporti con il condominio amministrato.
Un avvocato può essere consigliere di amministrazione di una società senza incorrere in incompatibilità?
Sì, dopo la riforma la carica in organi societari non configura automaticamente incompatibilità ai sensi dell’art. 18 l. 247/2012. Il limite resta l’esercizio diretto e personale di attività di impresa. La posizione di amministratore, senza svolgimento diretto di attività commerciale in nome proprio, è ora espressamente ammessa.
Quale rischio corre un avvocato che assume un ruolo dirigenziale in una società sportiva?
Per le associazioni e società dilettantistiche il rischio disciplinare è ora ridotto, essendo l’attività sportiva tra quelle compatibili. Per le società professionistiche occorre una valutazione concreta: verificare che non esistano clienti dello studio in conflitto d’interessi con la società e formalizzare la comunicazione all’Ordine prima di accettare l’incarico.
Fonte di riferimento: Diritto.it