La clausola Euribor nei contratti di finanziamento a tasso variabile è valida solo se il tasso risulta determinabile con certezza, il che richiede l’indicazione del TAN implicito e della days count convention. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19348 dell’11 giugno 2026, conferma che l’assenza di questi elementi rende la clausola nulla per indeterminabilità dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c. Chi assiste mutuatari o istituti di credito deve verificare sistematicamente questi requisiti nei contratti in portafoglio.
Punti chiave
- Punto 1 — La clausola Euribor è nulla se manca il TAN implicito o la days count convention nel contratto.
- Punto 2 — Cass. civ. Sez. II, ord. n. 19348/2026 ribadisce il requisito di determinabilità ex art. 1346 c.c.
- Punto 3 — I contratti di finanziamento a tasso variabile già in esecuzione vanno verificati prima di ogni contenzioso.
Chi gestisce contenzioso bancario o assiste mutuatari deve aggiornare subito la check-list di analisi dei contratti di finanziamento a tasso variabile: la Cassazione ha fissato con chiarezza i requisiti minimi della clausola Euribor, e la loro assenza apre la strada alla nullità parziale del contratto con sostituzione del tasso ai sensi dell’art. 117 TUB.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19348 dell’11 giugno 2026, torna sul tema della validità delle clausole di determinazione degli interessi nei contratti a tasso variabile, affrontando specificamente il ruolo del TAN implicito e della cosiddetta days count convention.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è l’art. 1346 c.c., che impone la determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto a pena di nullità. Applicato alle clausole di tasso variabile, questo principio significa che il meccanismo di calcolo degli interessi deve essere ricostruibile in modo univoco dal testo contrattuale, senza margini di ambiguità. L’art. 117 TUB (d.lgs. 385/1993) interviene poi sul piano della trasparenza bancaria, prevedendo la nullità delle clausole che non rispettano i requisiti di forma e contenuto, con sostituzione automatica del tasso ai sensi del comma 7. La giurisprudenza di legittimità aveva già affrontato profili analoghi con Cass. n. 34889/2023 e Cass. n. 8806/2024, ma l’ordinanza n. 19348/2026 fa un passo ulteriore precisando il peso specifico della days count convention — cioè la convenzione che stabilisce quanti giorni compongono l’anno di riferimento per il calcolo — come elemento essenziale e non meramente accessorio della clausola.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica sistematica dei contratti in portafoglio: nei contratti di mutuo e leasing a tasso variabile indicizzati all’Euribor, controlla che siano esplicitati sia il TAN implicito sia la days count convention (tipicamente Act/360 o Act/365). L’assenza di uno solo dei due è sufficiente a sostenere la nullità della clausola.
- Strategia processuale nei giudizi già avviati: se il contratto è già oggetto di contenzioso, valuta se introdurre o rafforzare il motivo di nullità parziale per indeterminabilità, con conseguente domanda di sostituzione del tasso ai sensi dell’art. 117, comma 7, TUB e restituzione delle somme percepite in eccesso.
- Perizia tecnica di parte: la dimostrazione del vizio richiede quasi sempre un calcolo attuariale che confronti il tasso applicato con quello legalmente sostitutivo. Predisponi o commissiona una perizia tecnica prima del deposito dell’atto introduttivo, non in corso di causa.
- Assistenza agli istituti di credito: chi rappresenta banche o intermediari deve verificare che i modelli contrattuali in uso riportino entrambi gli elementi. Un contratto carente espone l’istituto a domande restitutorie che possono riguardare l’intera vita del finanziamento.
- Termini di prescrizione: l’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive in dieci anni dall’ultimo pagamento, non dalla stipula. Nei contratti ancora in esecuzione il termine non decorre, il che allarga sensibilmente la platea di posizioni aggredibili.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere la mera indicazione dell’indice Euribor con la sufficiente determinabilità del tasso. Scrivere “tasso Euribor a 3 mesi” senza specificare la days count convention non soddisfa il requisito: lo stesso indice produce valori diversi a seconda della convenzione applicata, e questa ambiguità è esattamente ciò che la Cassazione sanziona con la nullità.
Attenzione anche a non limitare l’analisi ai soli mutui ipotecari: l’ordinanza riguarda i contratti di finanziamento in senso ampio, quindi la questione si pone anche per aperture di credito in conto corrente, contratti di leasing finanziario e prestiti personali a tasso variabile indicizzati all’Euribor.
Domande frequenti
Quando la clausola Euribor è nulla per indeterminabilità del tasso?
La clausola Euribor è nulla quando il contratto non indica il TAN implicito o la days count convention, cioè la convenzione di calcolo dei giorni (Act/360 o Act/365). Secondo Cass. civ. n. 19348/2026, entrambi gli elementi sono necessari per soddisfare il requisito di determinabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c. La sola menzione dell’indice Euribor non basta.
Cosa succede al contratto se la clausola Euribor è dichiarata nulla?
La nullità della clausola è parziale: il contratto rimane in piedi, ma il tasso viene sostituito automaticamente con quello sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB (d.lgs. 385/1993). Il mutuatario ha diritto alla restituzione della differenza tra gli interessi effettivamente pagati e quelli calcolati al tasso legale sostitutivo, per l’intera durata del finanziamento.
Quanto tempo ho per agire in giudizio su un mutuo a tasso variabile con clausola Euribor irregolare?
L’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dall’ultimo pagamento effettuato, non dalla stipula del contratto. Per i finanziamenti ancora in corso il termine non è ancora iniziato a decorrere, quindi la posizione è aggredibile in qualsiasi momento fino alla fine del piano di rimborso.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani