Prima copia della cartella clinica gratuita


Il paziente ha diritto a ricevere gratuitamente la prima copia completa della propria cartella clinica, senza dover giustificare la richiesta. La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 26 ottobre 2023 nella causa C-307/22, ha dichiarato incompatibile con il GDPR qualsiasi norma nazionale che consenta alla struttura sanitaria di addebitare i costi di riproduzione. In Italia, questo principio è direttamente invocabile dal paziente — e dal suo avvocato — già oggi, prima di qualsiasi aggiornamento legislativo interno.

Punti chiave

  • La CGUE C-307/22 del 26 ottobre 2023 sancisce: prima copia della cartella clinica sempre gratuita.
  • Il paziente non deve motivare la richiesta: il sospetto di errore medico è sufficiente.
  • Le strutture che addebitano costi di copia violano direttamente il GDPR, art. 15, par. 3.

Nei contenziosi da responsabilità medica, ottenere la cartella clinica è spesso il primo ostacolo concreto. Strutture sanitarie e studi dentistici che richiedono rimborsi spese per la copia della documentazione commettono oggi una violazione diretta del GDPR. Questo significa che il rifiuto di consegnare gratuitamente la prima copia non è solo un problema burocratico: è un illecito che rafforza la posizione del paziente già nella fase precontenziosa.

Con la sentenza del 26 ottobre 2023 (causa C-307/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il diritto di accesso ai dati personali previsto dal GDPR include il diritto a ottenere gratuitamente una prima copia completa della propria cartella clinica. Il caso originava da un dentista tedesco (FT) che aveva rifiutato di consegnare la documentazione al paziente DW senza il pagamento delle spese di riproduzione. La Corte ha dichiarato la normativa tedesca incompatibile con il Regolamento UE. Approfondimento su StudioCataldi.

Il contesto normativo

Il pilastro della sentenza è l’art. 15, par. 3, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che riconosce all’interessato il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali oggetto di trattamento. La Corte ha precisato che i dati sanitari contenuti nella cartella clinica rientrano pienamente in questo perimetro. In Italia, il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 per adeguarlo al GDPR, recepisce lo stesso principio all’art. 2-terdecies e ss. Il Garante per la protezione dei dati personali ha già da tempo chiarito, nelle proprie FAQ, che le strutture sanitarie non possono subordinare l’accesso alla documentazione al pagamento di somme diverse dall’eventuale costo dei supporti fisici — e solo dalla seconda copia in poi. La sentenza C-307/22 chiude definitivamente ogni margine interpretativo contrario.

Cosa cambia per lo studio

  1. Richiesta formale senza motivazione: nella lettera di accesso alla cartella clinica, non serve indicare le ragioni della richiesta né menzionare un eventuale contenzioso. Il diritto è incondizionato per la prima copia.
  2. Rifiuto o addebito di costi = illecito GDPR: se la struttura sanitaria oppone resistenza o fattura le spese di riproduzione, hai in mano una violazione dell’art. 15 GDPR da segnalare al Garante Privacy, con potenziale effetto rafforzativo nella causa per responsabilità medica.
  3. Termine di 30 giorni: la struttura deve rispondere entro 30 giorni dalla richiesta (art. 12, par. 3, GDPR). La mancata risposta è autonomamente sanzionabile e documenta un comportamento ostruzionistico utile in sede civile.
  4. Strumento negoziale pre-lite: in fase di trattativa stragiudiziale, l’accesso gratuito e rapido alla documentazione accelera la valutazione tecnica del caso e riduce i costi di consulenza medico-legale a carico del cliente.
  5. Applicazione diretta in Italia: il GDPR è un regolamento UE direttamente applicabile. Non serve attendere un intervento del legislatore italiano: la sentenza C-307/22 è già diritto vigente e invocabile davanti a qualsiasi giudice.

Attenzione a

La gratuità vale solo per la prima copia integrale. Dalla seconda richiesta in poi, la struttura può legittimamente addebitare un contributo spese ragionevole, proporzionato ai costi amministrativi effettivi (art. 15, par. 3, GDPR, seconda parte). Chiedere copie multiple o parziali della stessa documentazione senza una giustificazione specifica espone il cliente a contestazioni fondate.

Non confondere il diritto GDPR con l’accesso agli atti amministrativi. Per le strutture pubbliche, esiste anche il canale della L. 241/1990 sull’accesso documentale, che segue regole e termini diversi. Le due istanze non si sovrappongono automaticamente: la richiesta ex art. 15 GDPR è più rapida e più forte sul punto della gratuità, ma va formulata esplicitamente come tale per evitare che la struttura la gestisca come ordinaria richiesta amministrativa, con conseguente applicazione di tariffe.

Domande frequenti

La struttura sanitaria può chiedere soldi per una copia della cartella clinica?

No, per la prima copia completa la struttura non può addebitare alcun costo al paziente. La Corte di Giustizia UE, con sentenza C-307/22 del 26 ottobre 2023, ha dichiarato questa pratica incompatibile con l’art. 15, par. 3, del GDPR. Dalla seconda copia in poi è invece ammesso un contributo spese proporzionato ai costi amministrativi reali.

Il paziente deve spiegare perché vuole la cartella clinica?

No. La sentenza CGUE C-307/22 chiarisce che il diritto di accesso ex art. 15 GDPR è incondizionato: il paziente non è tenuto a indicare le ragioni della richiesta, né a rivelare che sospetta un errore medico o che valuta un’azione legale. Qualsiasi clausola che subordini la consegna a una motivazione è illegittima.

Cosa fare se l’ospedale non risponde alla richiesta della cartella clinica entro 30 giorni?

Il silenzio oltre i 30 giorni dalla richiesta (termine ex art. 12, par. 3, GDPR) configura una violazione autonomamente sanzionabile. Puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, in parallelo, utilizzare il ritardo come elemento indiziario di condotta ostruzionistica nel giudizio civile per responsabilità medica.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie