Blockchain compliance aziendale cosa cambia per gli avvocati


La blockchain usata come registro immutabile di adempimenti aziendali produce effetti diretti sul piano probatorio e contrattuale: i log su distributed ledger possono valere come prova documentale nei contenziosi supply chain e nei procedimenti ESG. Gli avvocati che assistono imprese con obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD, d.lgs. 125/2024) devono iniziare a valutare se i dati registrati su piattaforme come Omniachain soddisfano i requisiti di autenticità e integrità richiesti dalla normativa vigente.

Punti chiave

  • Punto 1 — I log blockchain possono costituire prova documentale nei contenziosi sulla supply chain.
  • Punto 2 — Il Digital Product Passport diventa obbligo regolatorio UE per molte categorie di prodotti dal 2026.
  • Punto 3 — La CSRD recepita con d.lgs. 125/2024 impone rendicontazione ESG verificabile anche digitalmente.

Chi assiste imprese strutturate deve iniziare a ragionare sulla blockchain non come tecnologia futuristica ma come strumento probatorio già operativo. Quando una piattaforma registra in modo immutabile ogni passaggio della catena di fornitura o ogni adempimento ESG, quei dati entrano nel perimetro della prova documentale e modificano il peso degli oneri probatori in caso di contenzioso.

Il progetto Omniachain, descritto da Agenda Digitale, propone una piattaforma che integra supply chain, reporting ESG, Digital Product Passport e controlli documentabili usando la blockchain come registro di integrità. Il modello non è ancora uno standard di mercato, ma anticipa l’architettura che molte imprese dovranno adottare per rispettare i nuovi obblighi europei.

Il contesto normativo

Il quadro regolatorio si è già mosso su più fronti. Il d.lgs. 125/2024 ha recepito la Direttiva CSRD (2022/2464/UE), rendendo obbligatoria la rendicontazione di sostenibilità per le imprese di grandi dimensioni a partire dall’esercizio 2024. La rendicontazione deve essere verificabile da un revisore esterno: questo crea un bisogno diretto di tracciabilità digitale dei dati ESG. Sul versante del Digital Product Passport, il Regolamento UE 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products) prevede l’obbligo di passaporto digitale del prodotto per diverse categorie merceologiche, con rollout progressivo dal 2026. Sul piano probatorio, l’art. 2712 c.c. riconosce efficacia alle riproduzioni informatiche come prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo disconoscimento. I log blockchain, in quanto rappresentazioni informatiche di eventi documentati, possono rientrare in questo perimetro se correttamente strutturati e conservati.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei contratti di fornitura con clausole ESG o di audit, inserire già oggi previsioni sulla forma e il valore probatorio dei log digitali: chi produce i dati, con quale sistema, secondo quale standard di conservazione.
  2. Nelle due diligence su operazioni straordinarie che coinvolgono imprese con obblighi CSRD, verificare se il sistema di raccolta dati ESG è auditabile e se i dati su blockchain sono accessibili e leggibili da terzi certificatori.
  3. Nel contenzioso supply chain, valutare se la controparte usa sistemi di tracciabilità blockchain: quei log, se prodotti in giudizio, possono vincolare la ricostruzione dei fatti in modo più rigido di un documento cartaceo.
  4. Assistendo clienti nel settore manifatturiero o tessile, monitorare il calendario di entrata in vigore degli obblighi di Digital Product Passport previsti dal Reg. UE 2024/1781: le prime categorie (es. tessili, elettronica) saranno soggette agli obblighi tra il 2026 e il 2027.
  5. Segnalare ai clienti che adottano piattaforme di compliance digitale che l’efficacia probatoria dei dati blockchain dipende dalla corretta qualificazione del sistema: non basta usare una DLT, serve documentare architettura, permissioning e modalità di hash dei dati.

Attenzione a

Il principale rischio è sopravvalutare l’automatismo probatorio della blockchain. Un log su distributed ledger non è automaticamente una prova inattaccabile: l’art. 2712 c.c. consente il disconoscimento, e in assenza di una certificazione qualificata o di un timestamp elettronico qualificato ai sensi del Reg. eIDAS (910/2014/UE), il dato blockchain può essere contestato sulla sua riferibilità temporale o sull’identità del soggetto che lo ha generato.

Secondo rischio: confondere la compliance digitale con la compliance legale. Una piattaforma come Omniachain automatizza la raccolta e la tracciabilità dei dati, ma non sostituisce la valutazione giuridica degli obblighi. Il cliente che usa un sistema del genere potrebbe ritenere di essere in regola anche quando gli obblighi normativi specifici richiedono adempimenti ulteriori, come la nomina di un revisore ESG o la pubblicazione nel formato ESRS previsto dalla CSRD.

Domande frequenti

I dati registrati su blockchain hanno valore probatorio in giudizio in Italia?

Sì, in linea generale. L’art. 2712 c.c. riconosce efficacia probatoria alle riproduzioni informatiche salvo disconoscimento. I log blockchain possono rientrare in questa categoria, ma la loro solidità probatoria dipende dalla qualificazione del sistema, dalla presenza di timestamp qualificato ai sensi del Reg. eIDAS e dalla documentazione dell’architettura tecnica adottata.

Quando entra in vigore l’obbligo di Digital Product Passport per le imprese italiane?

Il Regolamento UE 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products) prevede un’entrata in vigore progressiva per categoria di prodotto. Le prime categorie obbligate, tra cui tessili ed elettronica, saranno soggette agli obblighi indicativamente tra il 2026 e il 2027, con atti delegati della Commissione UE che definiranno i dettagli tecnici per ciascun settore.

La CSRD si applica anche alle PMI italiane?

Nella sua forma attuale, il d.lgs. 125/2024 si applica alle grandi imprese con più di 500 dipendenti a partire dall’esercizio 2024, estendendosi progressivamente alle grandi imprese sotto soglia dal 2025 e alle PMI quotate dal 2026. Le PMI non quotate sono attualmente escluse, ma possono subire pressioni indirette da parte di grandi committenti soggetti agli obblighi di rendicontazione della supply chain.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale