Il beneficio di escussione impone all’Agente della Riscossione di escutere prima il patrimonio della SNC e solo dopo, accertata l’incapienza, agire sul patrimonio personale del socio. Il socio che riceve una cartella di pagamento per debiti tributari della società può opporre questo beneficio in sede di opposizione agli atti esecutivi. L’onere di provare l’insufficienza del patrimonio sociale grava sul creditore, non sul socio.
Punti chiave
- Punto 1 — Il socio SNC risponde illimitatamente dei debiti sociali, ma solo in via sussidiaria rispetto alla società.
- Punto 2 — L’Agente della Riscossione deve preventivamente escutere il patrimonio della SNC prima di procedere sul socio.
- Punto 3 — L’onere di provare l’incapienza patrimoniale della società grava sul creditore, anche se è lo Stato.
Quando il tuo cliente socio di una S.n.c. riceve una cartella di pagamento per tributi non versati dalla società, la prima mossa difensiva non è l’opposizione nel merito del debito fiscale: è verificare se l’Erario ha rispettato il beneficium excussionis prima di aggredire il patrimonio personale. Se non lo ha fatto, hai un’opposizione agli atti esecutivi fondata e concreta da proporre entro 20 giorni dalla notifica della cartella.
La questione è approfondita in un recente articolo di Studio Cataldi, che ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al socio di S.n.c. colpito da riscossione coattiva per debiti tributari della compagine sociale.
Il contesto normativo
L’art. 2304 c.c. stabilisce espressamente che i creditori sociali, anche in fase di liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo aver preventivamente escusso il patrimonio della società. La norma si applica alle S.n.c. e, per rinvio, alle S.a.s. con riguardo ai soci accomandatari. In ambito tributario, la Corte di Cassazione ha confermato che il beneficio di escussione opera anche nei confronti dell’Agente della Riscossione: lo Stato non gode di una corsia preferenziale rispetto agli altri creditori (cfr. Cass. Civ. n. 7332/2012 e, in senso conforme, Cass. Civ. n. 23785/2020). L’art. 2268 c.c., richiamabile per analogia, conferma che il socio può chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni su cui il creditore può soddisfarsi, con il conseguente trasferimento del rischio dell’infruttuosità in capo al creditore stesso.
Cosa cambia per lo studio
- Alla ricezione di una cartella di pagamento notificata direttamente al socio per debiti della S.n.c., controlla subito se l’Agente della Riscossione ha previamente tentato l’escussione del patrimonio societario: se manca questa prova, l’atto è impugnabile entro 20 giorni ex art. 617 c.p.c.
- L’onere probatorio dell’incapienza patrimoniale della società grava interamente sul creditore: non spetta al socio dimostrare che la società ha beni, ma all’Erario dimostrare che non ne ha più. Usalo come argomento centrale nell’opposizione.
- Prima di qualsiasi atto difensivo, svolgi una visura aggiornata sul patrimonio della S.n.c.: immobili, conti, crediti, quote in altre società. Se emergono beni sociali ancora aggredibili, l’opposizione è quasi automaticamente fondata.
- In sede di rateizzazione o transazione fiscale, ricorda al cliente che il beneficio di escussione può essere negoziato come leva: l’Erario preferisce spesso accordarsi piuttosto che affrontare un contenzioso sull’ordine di escussione.
- Nei contratti di cessione di quote o di recesso da S.n.c., inserisci clausole che regolino espressamente il regime di responsabilità per i debiti tributari pregressi: l’art. 2290 c.c. prevede la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione del recesso, con un’esposizione che dura fino a cinque anni.
Attenzione a
Il beneficio di escussione non opera automaticamente: il socio deve eccepirlo espressamente e tempestivamente. Se non lo solleva nell’opposizione agli atti esecutivi entro i termini di legge, decade dalla possibilità di farlo valere in quella sede. Molti soci — e a volte i loro difensori — aspettano l’udienza senza aver prima verificato lo stato patrimoniale della società, arrivando impreparati sul punto cruciale della prova.
Attenzione anche al caso del socio che abbia prestato garanzie personali per i debiti sociali: in quel caso il beneficio di escussione potrebbe non applicarsi nei limiti della garanzia prestata, con il rischio di una difesa parzialmente inefficace se non si distingue nettamente tra responsabilità ex art. 2304 c.c. e obbligazione di garanzia assunta contrattualmente.
Domande frequenti
Il socio di SNC può opporsi alla cartella di pagamento per debiti tributari della società?
Sì. Il socio può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica della cartella, eccependo la violazione del beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c. L’opposizione è fondata se l’Agente della Riscossione non ha preventivamente tentato di soddisfarsi sul patrimonio della S.n.c. e non ha provato la sua incapienza.
Chi deve provare che la SNC non ha patrimonio per aggredire il socio?
L’onere probatorio grava sul creditore, incluso l’Erario. Non spetta al socio dimostrare che la società possiede beni: è il creditore che deve provare di aver escusso il patrimonio sociale e di averlo trovato insufficiente. La Cassazione ha confermato questo principio anche in materia di riscossione coattiva tributaria.
Il socio uscente da una SNC risponde dei debiti fiscali pregressi della società?
Sì, in base all’art. 2290 c.c. il socio che recede risponde delle obbligazioni sociali sorte prima dell’iscrizione del recesso nel registro delle imprese. L’esposizione si protrae fino a cinque anni. Per questo nei contratti di cessione di quote è indispensabile inserire clausole di manleva e regolare contrattualmente il riparto del rischio fiscale pregresso.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie