L’Arbitro Assicurativo (AAS), operativo dal 15 gennaio 2026 e gestito dall’IVASS, consente a assicurati e imprese di risolvere controversie in via stragiudiziale con procedura interamente telematica e documentale. Prima di adire le vie giudiziarie in materia assicurativa, occorre valutare se il ricorso all’AAS costituisce condizione di procedibilità, analogamente a quanto avviene per la mediazione civile ex d.lgs. 28/2010. Lo strumento riduce i costi e i tempi rispetto al contenzioso ordinario, ma impone di conoscerne i limiti di competenza per ratione materiae e valore.
Punti chiave
- Dal 15 gennaio 2026 l’AAS è operativo: verificare subito se è condizione di procedibilità nelle controversie assicurative.
- Il procedimento è interamente telematico e documentale, gestito dall’IVASS senza udienza orale.
- Conoscere i limiti di competenza per materia e valore evita ricorsi inammissibili e decadenze.
Dal 15 gennaio 2026 ogni studio che assiste clienti in controversie assicurative deve fare i conti con un nuovo passaggio obbligato: l’Arbitro Assicurativo (AAS). Prima di valutare l’azione giudiziaria, occorre stabilire se il ricorso all’AAS è condizione di procedibilità, con quali soglie di valore opera e in quanto tempo si chiude il procedimento. Sbagliare questa valutazione significa esporre il cliente a improcedibilità o a decadenze difficili da sanare.
L’AAS è entrato ufficialmente in vigore il 15 gennaio 2026, al termine di un percorso avviato oltre un decennio fa. La sua istituzione, gestita dall’IVASS, introduce uno strumento stragiudiziale pensato per assicurati e imprese, con procedura interamente telematica e documentale. L’analisi completa dell’Avv. Maria Teresa Federico è disponibile su AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
L’AAS si inserisce nel quadro delle ADR assicurative disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005), con particolare riferimento all’art. 187-bis e seguenti introdotti dalle disposizioni attuative IVASS. Il modello riprende la struttura degli Arbitri Bancari Finanziari (ABF) regolati dalla normativa Banca d’Italia, ma con specificità proprie del settore assicurativo. Sul piano della procedibilità, il richiamo sistematico va all’art. 5 d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione: la giurisprudenza di merito ha già chiarito, per l’ABF, che il mancato esperimento del rimedio stragiudiziale obbligatorio determina l’improcedibilità dell’azione (cfr. Trib. Milano, orientamento consolidato post-2013). Lo stesso schema interpretativo è destinato ad applicarsi all’AAS non appena si formerà il primo contenzioso sulla procedibilità.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica della procedibilità prima di ogni atto giudiziario: in materia assicurativa rientrante nella competenza AAS, depositare un atto introduttivo senza aver esperito il ricorso stragiudiziale rischia di produrre un’eccezione di improcedibilità rilevabile anche d’ufficio.
- Procedura 100% telematica e documentale: non è prevista udienza orale. Tutta la difesa si costruisce sui documenti caricati in piattaforma. Questo cambia il modo di preparare il fascicolo: la completezza documentale iniziale è decisiva, non si integra in corso di procedimento come davanti a un giudice.
- Tempi certi da sfruttare come leva negoziale: il procedimento AAS ha termini definiti, mediamente più brevi del contenzioso ordinario. Usare questa prevedibilità temporale nella fase di trattativa stragiudiziale con la compagnia è già una tattica efficace.
- Competenza per materia e valore da mappare subito: non tutte le controversie assicurative rientrano nell’AAS. Prima di procedere, occorre verificare i limiti ratione materiae (tipologie di polizze coperte) e l’eventuale soglia di valore, per non presentare ricorsi dichiarati inammissibili con perdita di tempo e costi.
- Gestione del rapporto con la compagnia post-AAS: la decisione dell’AAS non è vincolante come una sentenza, ma produce effetti reputazionali e pratici sulla compagnia. Conoscere il peso effettivo della pronuncia orienta la scelta tra accettare l’esito o proseguire in giudizio.
Attenzione a
Decadenze nascoste nel silenzio della compagnia. Se la compagnia non risponde al reclamo preventivo nei termini previsti dalla normativa IVASS, scattano condizioni di accesso all’AAS che vanno documentate con precisione. Ignorare questa fase pre-ricorso e presentare direttamente l’istanza senza il reclamo formale è uno degli errori più frequenti e comporta l’inammissibilità immediata del ricorso.
Confondere l’AAS con la mediazione ex d.lgs. 28/2010. Sono strumenti distinti con esiti, natura giuridica e regole procedurali diverse. Avviare una mediazione ordinaria pensando di soddisfare la condizione di procedibilità richiesta dall’AAS — o viceversa — espone a contestazioni sulla procedibilità dell’azione giudiziaria successiva.
Guida pratica: come procedere
- Verifica la competenza dell’AAS per la controversia
Prima di qualsiasi atto, controlla che la controversia rientri per materia e valore nella competenza dell’AAS secondo il regolamento attuativo IVASS. Le esclusioni (es. grandi rischi, riassicurazione) sono tassative: un ricorso inammissibile brucia tempo senza sospendere i termini di prescrizione. - Presenta il reclamo formale alla compagnia
Il reclamo scritto alla compagnia è condizione di accesso all’AAS. Deve essere inviato con modalità tracciabile e documentata. Se la compagnia non risponde entro 45 giorni o risponde in modo insoddisfacente, si apre la finestra per il ricorso. Conserva tutta la documentazione della fase pre-ricorso. - Deposita il ricorso telematico sulla piattaforma IVASS
Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite la piattaforma IVASS. Carica da subito tutta la documentazione rilevante: polizza, reclamo, risposta della compagnia, prove del danno. Non ci sono udienze integrative — il fascicolo documentale iniziale è l’unica difesa disponibile. - Gestisci i termini del procedimento documentale
Dopo il deposito, la compagnia ha un termine definito per controdeduzioni. Monitora le scadenze sulla piattaforma e rispetta i termini per eventuali repliche. Il mancato rispetto dei termini procedurali può essere valutato negativamente nella decisione dell’AAS. - Valuta l’esito e decidi se proseguire in giudizio
La pronuncia dell’AAS non è vincolante come una sentenza. Se l’esito è sfavorevole o parziale, valuta costi-benefici dell’azione giudiziaria ordinaria. Se è favorevole e la compagnia non si adegua spontaneamente, la decisione AAS diventa un elemento di pressione documentato nel giudizio successivo.
Domande frequenti
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è obbligatorio prima di andare in giudizio?
La normativa istitutiva dell’AAS prevede un meccanismo di accesso obbligatorio per le controversie rientranti nella sua competenza, analogamente all’ABF in campo bancario. Prima di avviare un giudizio civile su materie coperte dall’AAS, occorre verificare se il mancato esperimento del ricorso stragiudiziale determini improcedibilità dell’azione, rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
Quali controversie assicurative rientrano nella competenza dell’Arbitro Assicurativo?
L’AAS è competente per controversie tra assicurati — o danneggiati — e imprese assicurative relative a contratti di assicurazione, con possibili limiti di valore e limitazioni per materia (es. grandi rischi industriali o riassicurazione). La mappa precisa delle esclusioni è definita dal regolamento IVASS attuativo: verificarla caso per caso prima di presentare il ricorso è indispensabile per evitare inammissibilità.
Quanto dura il procedimento davanti all’Arbitro Assicurativo?
Il procedimento AAS è interamente documentale e telematico, senza udienze orali. I termini sono definiti dalla normativa attuativa IVASS e risultano strutturalmente più brevi di un giudizio ordinario di primo grado. Questa prevedibilità temporale può essere usata come leva nelle trattative con la compagnia prima ancora di depositare il ricorso formale.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani