La prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. si applica alla riscossione di IRPEF, IVA e IRES: lo ha confermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 85/2026, dichiarando infondate le questioni di legittimità sollevate dalla CGT di secondo grado del Lazio. Chi assiste contribuenti raggiunti da cartelle esattoriali relative a crediti maturati da oltre dieci anni dispone ora di un presidio costituzionalmente validato per eccepire l’estinzione della pretesa fiscale.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sull’art. 2946 c.c. applicato ai tributi erariali.
- Punto 2 — Il termine decennale di prescrizione vale per IRPEF, IVA e IRES in sede di riscossione coattiva.
- Punto 3 — L’eccezione di prescrizione decennale è ora un argomento difensivo con copertura costituzionale diretta.
Per chi assiste contribuenti colpiti da cartelle esattoriali datate, la sentenza n. 85/2026 della Corte costituzionale rafforza una difesa già collaudata: se l’Agenzia delle entrate-Riscossione resta inerte per oltre dieci anni dopo la notifica del titolo esecutivo, la pretesa tributaria si estingue per prescrizione. Questo principio — già “diritto vivente” nella giurisprudenza di merito e di legittimità — ha superato il vaglio di costituzionalità e può essere invocato con sicurezza nei ricorsi.
Con la sentenza n. 85/2026, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell’art. 2946 c.c. nella parte in cui si applica alla riscossione dei crediti erariali. Il giudizio era nato dall’impugnazione di una cartella esattoriale decisa in primo grado a favore del contribuente: la CGT di secondo grado del Lazio aveva rimesso la questione alla Consulta dopo che l’Agenzia delle entrate aveva invocato la proroga dei termini disposta durante l’emergenza Covid.
Il contesto normativo
L’art. 2946 c.c. fissa la prescrizione ordinaria in dieci anni. La giurisprudenza — prima con orientamenti di merito, poi consolidata in Cassazione — ha esteso tale termine alla fase della riscossione dei tributi erariali, superando l’idea che i crediti fiscali godessero di un regime speciale imprescrittibile o soggetto a termini diversi. La Corte di cassazione ha ribadito più volte che, decorso il termine decennale dall’ultimo atto interruttivo notificato al contribuente, il diritto alla riscossione si estingue. La sentenza n. 85/2026 chiude il cerchio: il legislatore non ha mai dettato una disciplina speciale derogatoria per IRPEF, IVA e IRES, e l’applicazione dell’art. 2946 c.c. non viola alcun precetto costituzionale.
Cosa cambia per lo studio
- Nei ricorsi contro cartelle esattoriali, verifica sistematicamente la data dell’ultimo atto interruttivo notificato (cartella, precetto, atto di pignoramento): se sono trascorsi più di dieci anni senza atti interruttivi, l’eccezione di prescrizione è fondata e ora costituzionalmente blindata.
- La proroga dei termini disposta durante l’emergenza Covid non ha convinto la Consulta: argomenta sempre in modo specifico se e in quale misura quella sospensione abbia effettivamente interrotto o sospeso il decorso, senza darlo per scontato.
- Nelle opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario, o nei ricorsi tributari davanti alle CGT, la prescrizione decennale va eccepita espressamente: il giudice non la rileva d’ufficio.
- Quando assisti un cliente che riceve una cartella per debiti molto risalenti, richiedi subito l’estratto di ruolo e la cronologia degli atti della riscossione: è il documento su cui si costruisce o si smonta l’eccezione.
- In fase stragiudiziale, la sentenza n. 85/2026 può essere usata come leva negoziale con l’Agenzia delle entrate-Riscossione per ottenere lo sgravio o la definizione agevolata su crediti prossimi alla prescrizione.
Attenzione a
Non confondere la prescrizione del diritto all’accertamento (che segue termini propri, generalmente quinquennali o decennali a seconda del tributo e della dichiarazione presentata) con la prescrizione del diritto alla riscossione: sono fasi distinte e la sentenza n. 85/2026 riguarda esclusivamente la seconda. Un’eccezione mal formulata che mescola i due piani può essere rigettata anche quando il dato cronologico è favorevole al contribuente.
Attenzione anche agli atti interruttivi “dimenticati”: pignoramenti eseguiti su conti correnti o immobili, anche se andati deserti, interrompono la prescrizione e azzerano il conteggio. Prima di eccepire la prescrizione, ottieni tutta la documentazione dalla procedura esecutiva eventualmente avviata, non solo le notifiche formali degli atti tipici.
Domande frequenti
Qual è il termine di prescrizione per la riscossione di IRPEF e IVA?
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85/2026, ha confermato che si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione non compie atti interruttivi per dieci anni dal titolo esecutivo, il credito fiscale si estingue e il contribuente può eccepire la prescrizione in sede di opposizione alla cartella o all’esecuzione.
La sospensione Covid ha interrotto la prescrizione dei tributi erariali?
L’Agenzia delle entrate aveva invocato la proroga disposta durante l’emergenza Covid per opporsi all’eccezione di prescrizione decennale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85/2026, non ha accolto questa impostazione. Occorre però verificare caso per caso l’esatto perimetro temporale della sospensione applicabile, senza assumere che azzeri automaticamente il decorso del termine.
Come si eccepisce la prescrizione decennale in un ricorso contro una cartella esattoriale?
L’eccezione va formulata espressamente nel ricorso davanti alla CGT competente, indicando la data dell’ultimo atto interruttivo notificato e il decorso del termine decennale. A supporto, allega l’estratto di ruolo e la documentazione della procedura esecutiva eventualmente avviata. Il giudice tributario non rileva d’ufficio la prescrizione, quindi l’omessa eccezione equivale a rinunciarvi.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie