Rifiuti speciali abbandonati e obbligo di rimozione dei Comuni


I Comuni sono obbligati a rimuovere i rifiuti abbandonati sul proprio territorio anche quando si tratta di rifiuti speciali, senza poter opporre la natura del rifiuto come esimente. Per la raccolta e il trasporto è ammesso ricorrere a mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Chi assiste enti locali o soggetti privati in contenziosi ambientali deve aggiornare le proprie valutazioni alla luce di questa interpretazione ministeriale.

Punti chiave

  • Punto 1 — I Comuni non possono rifiutarsi di rimuovere rifiuti abbandonati adducendo la natura speciale degli stessi.
  • Punto 2 — Per raccolta e trasporto sono utilizzabili mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali.
  • Punto 3 — La circolare ministeriale rafforza la posizione di chi agisce contro l’inerzia comunale in sede amministrativa.

Se stai assistendo un ente locale o un privato che sollecita l’intervento del Comune su un’area contaminata da rifiuti abbandonati, la nuova circolare ministeriale ti offre un argomento in più. L’amministrazione comunale non può più trincerarsi dietro la classificazione del rifiuto come «speciale» per sottrarsi all’obbligo di rimozione: la competenza e il dovere di intervento restano in capo al Comune indipendentemente dalla tipologia del rifiuto.

Il Ministero dell’Ambiente ha diffuso una circolare che chiarisce le modalità operative per raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati, estendendo esplicitamente l’obbligo comunale ai rifiuti speciali e ammettendo l’utilizzo di mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento è l’art. 192 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e attribuisce all’ente locale poteri e obblighi di intervento sostitutivo quando il responsabile non è identificato o è insolvente. L’art. 198 dello stesso decreto disciplina la gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni, ma la distinzione tra rifiuti urbani e speciali aveva spesso generato zone grigie operative: alcuni Comuni sostenevano di non avere competenza sui rifiuti speciali abbandonati, scaricando l’onere su altri soggetti o semplicemente restando inerti. La circolare ministeriale interviene proprio su questo punto interpretativo, consolidando un orientamento già espresso in sede giurisprudenziale amministrativa, dove il TAR ha più volte condannato l’inerzia comunale ordinando la rimozione anche in presenza di rifiuti non urbani.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei ricorsi al TAR contro l’inerzia del Comune, puoi citare la circolare ministeriale come atto di indirizzo a sostegno del ricorso per silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., rafforzando la fondatezza della pretesa.
  2. Nei procedimenti di rivalsa o risarcimento danni avviati dal privato danneggiato dalla presenza di rifiuti abbandonati, la circolare consolida il presupposto della condotta omissiva illecita del Comune.
  3. Chi assiste enti locali deve aggiornare le proprie istruzioni operative agli uffici tecnici: il rifiuto di intervenire su rifiuti speciali abbandonati espone ora il Comune a responsabilità più difficilmente difendibili.
  4. Sul piano delle gare e degli affidamenti, la circolare apre alla possibilità di coinvolgere operatori iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali, ampliando la platea dei soggetti affidatari e incidendo sulla struttura dei capitolati di appalto per la pulizia del territorio.
  5. Nei rapporti tra Comune e soggetto privato proprietario dell’area, la circolare non elimina l’obbligo solidale del proprietario responsabile, ma chiarisce che l’inerzia comunale non è giustificata dal fatto che il rifiuto sia speciale.

Attenzione a

Il primo rischio è sovrainterpretare la circolare come una liberatoria per il proprietario del fondo. L’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 mantiene la responsabilità solidale del proprietario o del titolare del diritto reale o personale di godimento sull’area, qualora la violazione sia imputabile anche a sua colpa o dolo. La circolare chiarisce la competenza comunale, non esonera i privati coinvolti.

Il secondo rischio riguarda l’operatività dei mezzi di trasporto: ammettere le categorie 4 e 5 dell’Albo non significa che qualsiasi mezzo sia idoneo per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale. Nei contratti di appalto e nelle autorizzazioni operative occorre verificare la corrispondenza tra la categoria di iscrizione e la specifica classe di rifiuto da movimentare, per evitare contestazioni in sede di controllo ambientale.

Domande frequenti

Il Comune può rifiutarsi di rimuovere rifiuti speciali abbandonati su suolo pubblico?

No. La nuova circolare ministeriale chiarisce che l’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati spetta al Comune anche quando si tratta di rifiuti speciali. L’ente locale non può opporre la natura del rifiuto come esimente dall’intervento. In caso di inerzia, il privato interessato può agire con ricorso per silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Quali categorie dell’Albo Gestori Ambientali sono autorizzate per trasportare rifiuti abbandonati rimossi dal Comune?

La circolare ministeriale ammette l’utilizzo di mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati. Resta necessario verificare che l’iscrizione copra la specifica tipologia di rifiuto speciale da movimentare, per non incorrere in contestazioni da parte delle autorità di controllo ambientale.

Il proprietario del terreno è esonerato dall’obbligo di bonifica se interviene il Comune?

No. L’intervento del Comune non libera automaticamente il proprietario del fondo dalla responsabilità prevista dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Se l’abbandono dei rifiuti è imputabile anche a colpa o dolo del proprietario o del titolare di un diritto reale sull’area, la responsabilità solidale rimane. La circolare incide sulla competenza comunale, non sulla posizione del privato.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali