Adeguamento antincendio scuole con Consip 2024


Consip ha attivato strumenti di acquisto dedicati all’adeguamento antincendio delle scuole, rendendo operative le procedure centralizzate per gli enti locali e le istituzioni scolastiche. Chi assiste comuni, province o istituti scolastici deve verificare l’obbligo di ricorrere agli strumenti Consip prima di avviare qualsiasi procedura autonoma d’appalto. L’omissione di questa verifica espone il responsabile del procedimento a responsabilità erariale e può determinare l’inefficacia del contratto stipulato.

Punti chiave

  • Punto 1 — Gli enti locali devono usare gli strumenti Consip per l’adeguamento antincendio delle scuole prima di avviare gare autonome.
  • Punto 2 — Il mancato ricorso agli strumenti Consip può esporre il RUP a responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti.
  • Punto 3 — I contratti stipulati in violazione dell’obbligo Consip sono nulli per il parametro prezzo-qualità ex art. 1, c. 449, L. 296/2006.

Se assisti un comune, una provincia o un istituto scolastico nella gestione degli appalti, hai una finestra operativa concreta: Consip ha attivato strumenti di acquisto specifici per l’adeguamento antincendio delle scuole. Prima di consigliare qualsiasi procedura autonoma, devi verificare se l’ente rientra nella platea dei soggetti obbligati e se i lotti disponibili coprono il fabbisogno.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta degli Enti Locali, Consip ha reso disponibili gli strumenti centralizzati per gli acquisti relativi all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici, nell’ambito del programma di messa in sicurezza previsto dalla normativa vigente.

Il contesto normativo

L’obbligo di ricorso agli strumenti Consip per le pubbliche amministrazioni trova la sua base nell’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che impone alle amministrazioni statali l’utilizzo delle convenzioni-quadro e prevede per le altre PA l’obbligo di usarle come parametro di riferimento. Il Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all’art. 7 ribadisce il principio di centralizzazione degli acquisti e il ricorso alle centrali di committenza. Sul piano della responsabilità, la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Lombardia, con sentenza n. 112/2022, ha condannato un RUP che aveva aggirato le convenzioni Consip senza adeguata motivazione, ritenendo integrato il danno erariale per il differenziale di prezzo rispetto alla convenzione attiva. Sul fronte della sicurezza antincendio nelle scuole, il d.m. 26 agosto 1992 e il successivo d.m. 7 agosto 2017 fissano i requisiti tecnici minimi che gli interventi devono rispettare, requisiti che le stazioni appaltanti devono trasfondere nei capitolati.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di avviare qualsiasi gara autonoma per lavori o forniture antincendio in ambito scolastico, verifica sul portale Acquistinretepa.it se esiste una convenzione o un accordo quadro Consip attivo e capiente per la categoria merceologica richiesta.
  2. Se l’ente opta per una procedura autonoma pur in presenza di strumenti Consip attivi, predisponi una motivazione tecnica documentata che giustifichi lo scostamento, da allegare agli atti di gara: senza di essa il RUP rischia la responsabilità erariale.
  3. Controlla che il capitolato tecnico recepisse le prescrizioni del d.m. 7 agosto 2017 sui requisiti antincendio delle scuole: un capitolato lacunoso espone l’ente a contestazioni in fase di collaudo e, in caso di sinistro, a responsabilità civile e penale per il dirigente scolastico e il funzionario committente.
  4. Nei contratti già in esecuzione, verifica se l’eventuale subentro degli strumenti Consip configura una causa di recesso anticipato ai sensi dell’art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con L. 135/2012), che consente alle PA di recedere dai contratti in corso qualora i parametri Consip risultino più favorevoli di oltre il 10%.
  5. Per i clienti che gestiscono istituti scolastici paritari, verifica l’eventuale estensione volontaria agli strumenti Consip e i relativi requisiti di abilitazione al MEPA.

Attenzione a

Il rischio principale è consigliare all’ente di procedere con gara autonoma senza aver previamente documentato l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti Consip disponibili. La Corte dei Conti valuta il danno erariale anche quando il prezzo pagato con la gara autonoma è solo marginalmente superiore a quello della convenzione: non serve uno scarto significativo per integrare la responsabilità.

Attenzione anche ai tempi: gli strumenti Consip hanno durata e lotti limitati. Se l’ente avvia la procedura interna mentre è attiva una convenzione Consip, ma questa scade prima dell’aggiudicazione, la giurisprudenza contabile non esclude comunque la responsabilità per il periodo di sovrapposizione. Monitora le scadenze sul portale Consip con la stessa attenzione che riservi ai termini processuali.

Domande frequenti

Un comune è obbligato a usare Consip per l’adeguamento antincendio delle scuole?

Sì, se esiste una convenzione Consip attiva e capiente per la categoria merceologica richiesta, i comuni rientrano tra i soggetti tenuti a utilizzarla o, quantomeno, ad adottarla come parametro di riferimento ai sensi dell’art. 1, comma 449, L. 296/2006. In caso contrario, devono documentare le ragioni dello scostamento negli atti di gara.

Cosa rischia il RUP che bypassa Consip per lavori antincendio a scuola?

Rischia la responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti per il danno corrispondente al differenziale tra il prezzo pagato e quello della convenzione Consip vigente. La giurisprudenza contabile non richiede uno scarto elevato: anche un margine contenuto, in assenza di motivazione adeguata, è sufficiente a integrare il danno erariale.

Un contratto già firmato può essere risolto se Consip attiva una convenzione più vantaggiosa?

Sì. L’art. 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito con L. 135/2012, consente alla PA di recedere dal contratto in corso se i parametri della convenzione Consip risultano migliorativi di oltre il 10% rispetto alle condizioni contrattuali vigenti. Il recesso è facoltativo ma il mancato esercizio può essere contestato dalla Corte dei Conti.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali