Quando una piattaforma digitale disattiva l’account di un professionista o di un’impresa tramite un algoritmo, senza intervento umano, si configura una violazione dell’art. 22 GDPR che vieta le decisioni automatizzate con effetti giuridici significativi. Il soggetto leso ha diritto a ottenere una revisione umana della decisione e può agire sia in sede di reclamo all’Autorità Garante sia in via giudiziale per il risarcimento del danno. La sanzione da 800 milioni inflitta dall’autorità olandese a Uber conferma che questo filone di contenzioso è maturo e percorribile anche in Italia.
Punti chiave
- Punto 1 — Il blocco algoritmico dell’account senza revisione umana viola l’art. 22 GDPR e fonda un’azione risarcitoria.
- Punto 2 — Il Garante italiano può irrogare sanzioni fino al 4% del fatturato mondiale annuo per violazioni dell’art. 22.
- Punto 3 — Il professionista o l’impresa danneggiata può cumulare reclamo al Garante e azione civile per danni ex art. 82 GDPR.
Se un cliente viene disattivato da una piattaforma digitale — marketplace, app di trasporto, sistema di consegne — senza che nessun essere umano abbia esaminato il caso, lo studio ha oggi argomenti solidi per contestare quella decisione. Il quadro normativo europeo già vieta questo tipo di automatismo quando produce effetti giuridici rilevanti, e la prassi sanzionatoria delle autorità di controllo lo conferma con numeri difficili da ignorare.
L’autorità olandese per la protezione dei dati (AP) ha inflitto a Uber una sanzione da 800 milioni di euro per aver disattivato in modo automatizzato gli account dei conducenti, senza garantire né revisione umana né adeguata trasparenza sul processo decisionale. La notizia è riportata da Agenda Digitale e riapre concretamente il tema delle tutele disponibili in Italia per chi dipende economicamente da una piattaforma.
Il contesto normativo
L’art. 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) vieta le decisioni basate unicamente su trattamento automatizzato — inclusa la profilazione — che producano effetti giuridici significativi o analoghi sull’interessato. Il blocco permanente di un account da cui dipende il reddito di un lavoratore autonomo o di un’impresa rientra senza dubbio in questa categoria. La norma impone alla piattaforma di garantire almeno il diritto dell’interessato a ottenere intervento umano, esprimere il proprio punto di vista e contestare la decisione.
Sul versante risarcitorio, l’art. 82 GDPR riconosce il diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale causato da una violazione del Regolamento, con inversione parziale dell’onere della prova a carico del titolare del trattamento. In Italia, il Garante per la protezione dei dati personali può irrogare sanzioni amministrative fino al 4% del fatturato mondiale annuo del soggetto responsabile, in base all’art. 83, par. 5, GDPR. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) può aggiungersi al quadro quando l’utente bloccato è un consumatore, ma per i professionisti la strada maestra resta il GDPR integrato dall’art. 2087 c.c. nei rapporti parasubordinati.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica subito se il cliente ha ricevuto una comunicazione scritta e motivata dalla piattaforma: l’assenza di spiegazione umana è già un indizio di violazione dell’art. 22 GDPR.
- Presenta reclamo al Garante Privacy italiano allegando prova del danno economico subito — fatturato perso, contratti sfumati, periodi di inattività forzata.
- Avvia in parallelo un’azione civile ex art. 82 GDPR davanti al giudice ordinario per il risarcimento del danno materiale e immateriale: i due binari sono cumulabili.
- Richiedi alla piattaforma, tramite istanza di accesso agli atti ex art. 15 GDPR, i dati personali trattati e la logica del sistema automatizzato che ha prodotto il blocco: questa documentazione è fondamentale per il contenzioso.
- Valuta se il cliente rientra nella definizione di lavoratore su piattaforma ai sensi del d.lgs. 104/2022 (trasparenza e prevedibilità nei rapporti di lavoro) o della proposta di direttiva UE sul lavoro tramite piattaforme: se sì, si aggiungono tutele specifiche contro le decisioni algoritmiche in ambito lavorativo.
Attenzione a
Il termine per presentare reclamo al Garante non è perentorio per legge, ma agire rapidamente preserva le prove e aumenta la credibilità dell’istanza. Aspettare mesi mentre la piattaforma cancella i log di sistema può rendere impossibile dimostrare l’assenza di revisione umana.
Non confondere il reclamo al Garante con una denuncia penale: sono strumenti distinti con tempi e presupposti diversi. Il Garante istruisce il procedimento amministrativo e può ordinare misure correttive immediate, ma non liquida il danno al privato — quello rimane compito del giudice civile.
Domande frequenti
Come si contesta il blocco automatico di un account Uber o piattaforma simile in Italia?
Si agisce su due fronti: reclamo al Garante Privacy italiano ex art. 77 GDPR, documentando l’assenza di revisione umana, e azione civile ex art. 82 GDPR per il risarcimento del danno materiale e immateriale. In parallelo si invia alla piattaforma un’istanza di accesso agli atti ex art. 15 GDPR per ottenere i dati trattati e la logica algoritmica applicata.
Quali sanzioni rischia una piattaforma che disattiva account con un algoritmo senza intervento umano?
La violazione dell’art. 22 GDPR espone la piattaforma a sanzioni fino al 4% del fatturato mondiale annuo ex art. 83, par. 5, GDPR. La sanzione da 800 milioni inflitta dall’autorità olandese a Uber è il caso più recente e significativo, ma il Garante italiano ha la stessa base normativa per irrogare importi proporzionati.
Il lavoratore su piattaforma ha tutele aggiuntive rispetto al GDPR contro le decisioni algoritmiche?
Sì. Il d.lgs. 104/2022 impone trasparenza sulle condizioni di lavoro e prevedibilità delle regole contrattuali. La proposta di direttiva UE sul lavoro tramite piattaforme, in fase di recepimento, prevede una presunzione di subordinazione e limiti specifici alle decisioni automatizzate che incidono sull’accesso al lavoro. Chi rientra in queste categorie può cumulare le tutele lavoristiche con quelle GDPR.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale