Il decreto FER X (D.M. 18 giugno 2026) attiva un ciclo di incentivi per 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, con entrata in vigore fissata al 7 agosto 2026. Gli studi che assistono sviluppatori, EPC contractor o investitori nel fotovoltaico, eolico e idroelettrico devono aggiornare subito la struttura contrattuale dei mandati in corso. Le regole operative sui contratti di incentivazione saranno definite dal GSE con provvedimenti attuativi successivi, il che apre già oggi un fronte di consulenza preventiva.
Punti chiave
- Punto 1 — Il D.M. 18 giugno 2026 entra in vigore il 7 agosto 2026 e copre 37,15 GW di rinnovabili.
- Punto 2 — I contratti di incentivazione saranno gestiti dal GSE con regole operative ancora da pubblicare.
- Punto 3 — Fotovoltaico, eolico e idroelettrico rientrano nell’ambito applicativo del decreto FER X.
Gli studi che seguono operatori nel settore energy hanno un’agenda che cambia dal 7 agosto 2026: da quella data il decreto FER X è pienamente operativo e i clienti che puntano agli incentivi sulle rinnovabili devono essere già posizionati correttamente sotto il profilo autorizzativo e contrattuale. Chi arriva impreparato alla finestra dei registri GSE rischia di perdere l’accesso agli incentivi per difetti formali evitabili.
Il D.M. 18 giugno 2026 — il cosiddetto decreto FER X — è stato pubblicato e fissa le condizioni di accesso agli incentivi per 37,15 GW complessivi di nuova capacità da fotovoltaico, eolico e idroelettrico. I dettagli operativi sui contratti di incentivazione saranno rilasciati dal GSE con provvedimenti successivi. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Il decreto FER X si inserisce nel solco del d.lgs. 199/2021 (attuazione della direttiva RED II), che all’art. 20 delega al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la definizione dei regimi di sostegno per le fonti rinnovabili tramite decreti ministeriali. Il meccanismo degli incentivi si fonda sul contratto per differenza (CfD), disciplinato operativamente dai regolamenti GSE: il mancato rispetto delle condizioni contrattuali può integrare inadempimento con conseguente decadenza dall’incentivo, con effetti analoghi a quelli previsti dall’art. 1456 c.c. per la clausola risolutiva espressa, se inserita nel contratto GSE. Sul piano autorizzativo, rimane vigente il quadro del d.lgs. 28/2011 e del D.P.R. 31/2017 per le procedure semplificate, oltre al Testo Unico delle Rinnovabili introdotto dal d.lgs. 199/2021.
Cosa cambia per lo studio
- Aggiorna i mandati di assistenza in corso: dal 7 agosto i clienti con impianti in sviluppo devono sapere se e come rientrano nelle categorie incentivabili dal FER X e quali registri GSE li riguardano.
- Monitora i provvedimenti attuativi GSE: le regole operative sui contratti di incentivazione non sono ancora pubblicate. Imposta un sistema di alert normativo perché i termini per le domande potrebbero aprirsi con poco preavviso.
- Verifica la solidità delle autorizzazioni in essere: l’accesso agli incentivi presuppone titoli autorizzativi completi e conformi. Un’autorizzazione unica viziata o un’AIA scaduta possono bloccare l’ammissione al regime FER X.
- Struttura le clausole contrattuali nei PPA e negli accordi EPC tenendo conto del meccanismo CfD: il rischio di decadenza dall’incentivo va allocato esplicitamente tra le parti, con clausole di manleva e obblighi di manutenzione della conformità normativa.
- Valuta l’impatto sulle due diligence energetiche: chi acquisisce quote in SPV titolari di impianti rinnovabili deve ora verificare la posizione rispetto al FER X come elemento autonomo di rischio regolatorio.
Attenzione a
Il rischio principale è la frammentazione temporale tra entrata in vigore del decreto (7 agosto 2026) e pubblicazione delle regole operative GSE. Molti clienti tenderanno ad aspettare il provvedimento attuativo prima di muoversi, ma alcune attività preparatorie — verifica dei requisiti soggettivi, completamento dei titoli autorizzativi, aggiornamento dei business plan — devono avvenire prima dell’apertura dei registri. Presentarsi al registro GSE con documentazione incompleta equivale a non presentarsi.
Secondo rischio: confondere il perimetro del FER X con i decreti FER precedenti. Le categorie di impianti ammissibili, le soglie di potenza e le tariffe incentivanti cambiano da decreto a decreto. Applicare per analogia le condizioni del FER 2 o del FER Agri al nuovo decreto è un errore che può portare a valutazioni di convenienza economica completamente errate per il cliente.
Domande frequenti
Dal 7 agosto 2026 come si accede agli incentivi del decreto FER X?
L’accesso avviene tramite i registri e le procedure gestite dal GSE, le cui regole operative non sono ancora state pubblicate alla data di entrata in vigore del decreto (7 agosto 2026). Il D.M. 18 giugno 2026 fissa il quadro generale per 37,15 GW di rinnovabili; i dettagli applicativi — termini, requisiti documentali, graduatorie — arriveranno con provvedimenti GSE successivi da monitorare.
Quali impianti rientrano nel decreto FER X fotovoltaico eolico idroelettrico?
Il decreto FER X copre fotovoltaico, eolico e idroelettrico per una capacità complessiva di 37,15 GW. Le soglie di potenza minima e massima per ciascuna tecnologia, nonché le categorie di intervento ammissibili (nuovo impianto, revamping, repowering), saranno specificate nei provvedimenti attuativi GSE. Prima di consigliare un cliente, verifica che il titolo autorizzativo sia coerente con il perimetro del FER X e non con decreti precedenti.
Cosa succede se il contratto GSE decade per inadempimento nel regime FER X?
La decadenza dall’incentivo GSE per inadempimento comporta la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi, e può attivare le clausole risolutive espresse eventualmente inserite nel contratto. Sul piano civilistico, se il rischio di decadenza non è stato correttamente allocato nei contratti EPC o nei PPA, il produttore potrebbe trovarsi esposto senza possibilità di rivalsa sul costruttore o sull’O&M provider. Strutturare le clausole di manleva prima dell’ammissione al regime è la mossa corretta.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali