Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, stabiliscono che il giudice può liquidare le spese del consulente tecnico di parte anche in assenza di prova documentale del pagamento effettivo. La parte non deve quindi produrre ricevute o bonifici per ottenere il rimborso del compenso CTP: è sufficiente che la spesa risulti comunque dall’attività difensiva svolta. Questo principio impatta direttamente sulla compilazione delle note spese e sulla strategia da adottare in fase di liquidazione del danno.
Punti chiave
- Punto 1 — Il rimborso del compenso CTP non richiede prova documentale del pagamento effettuato.
- Punto 2 — La Cassazione chiarisce quando censurare in sede di legittimità il rigetto di una prova testimoniale.
- Punto 3 — Il giudice ha il dovere di liquidare le spese CTP se la consulenza risulta dall’atto difensivo.
Da oggi nelle note spese puoi includere il compenso del consulente tecnico di parte senza allegare ricevute di pagamento. Le Sezioni Unite hanno chiuso un contenzioso interpretativo che penalizzava le parti nei giudizi di danno ogni volta che il pagamento al CTP non era ancora avvenuto o non era documentabile al momento della decisione.
Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito principi rilevanti su prova testimoniale, consulenza tecnica d’ufficio, spese del CTP e liquidazione del danno. Il testo integrale è consultabile su GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
Il rimborso delle spese di lite — incluse quelle per il consulente tecnico di parte — è disciplinato dall’art. 91 c.p.c., che pone a carico del soccombente le spese del giudizio, e dall’art. 92 c.p.c. per i casi di compensazione. La giurisprudenza di merito aveva applicato in modo disomogeneo il principio, richiedendo talvolta la prova del pagamento effettivo come condizione per la liquidazione. Alcune sezioni della Cassazione avevano già segnalato che la spesa sostenibile — anche se non ancora materialmente pagata — rientra nel danno risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c., trattandosi di perdita patrimoniale connessa causalmente all’illecito o all’inadempimento. Le Sezioni Unite intervengono ora a unificare l’indirizzo.
Cosa cambia per lo studio
- Nelle note spese puoi indicare il compenso del CTP anche se il pagamento non è ancora avvenuto o non disponi della ricevuta: l’ordinanza n. 24699/2026 esclude che la prova del pagamento sia condizione necessaria per la liquidazione.
- In sede di ricorso per cassazione, la pronuncia chiarisce il perimetro del vizio deducibile quando il giudice di merito ha rigettato una richiesta di prova testimoniale: il motivo deve aggredire la motivazione sul punto, non limitarsi a reiterare la richiesta istruttoria.
- Quando redigi la comparsa conclusionale o la memoria ex art. 190 c.p.c., inserisci sempre un paragrafo dedicato alle spese del CTP con l’indicazione del professionista incaricato e del compenso pattuito o stimato: questo basta a far risultare la spesa dagli atti difensivi.
- Nella liquidazione del danno, il giudice non può respingere la voce CTP per il solo fatto che manca il bonifico: dopo questa pronuncia, un provvedimento in tal senso è censurabile in Cassazione per violazione di legge.
- Aggiorna i tuoi template di nota spese: aggiungi una riga specifica per le spese di consulenza tecnica di parte con importo e riferimento all’incarico, senza condizionarla alla prova del pagamento.
Attenzione a
La pronuncia non elimina l’onere di allegare la spesa agli atti: il compenso del CTP deve comunque risultare dal fascicolo (incarico scritto, relazione depositata, indicazione in nota spese). Se non hai depositato nulla che dimostri l’esistenza del rapporto con il consulente, il rigetto della voce rimane giustificato a prescindere da questa sentenza.
Attenzione anche alla sovrapposizione con le spese di CTU: il principio riguarda esclusivamente il consulente tecnico di parte, non il compenso del consulente d’ufficio, che segue le regole del d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) e viene liquidato dal giudice con decreto separato a carico delle parti secondo le proporzioni stabilite.
Domande frequenti
Posso chiedere il rimborso del CTP senza allegare la ricevuta di pagamento?
Sì. Le Sezioni Unite con l’ordinanza n. 24699/2026 hanno stabilito che la prova del pagamento effettivo non è condizione necessaria per la liquidazione delle spese del consulente tecnico di parte. È sufficiente che la spesa risulti dagli atti difensivi, ad esempio tramite l’indicazione del compenso nella nota spese e il deposito della relazione del CTP.
Come si censura in Cassazione il rigetto di una prova testimoniale?
Secondo l’ordinanza n. 24699/2026, il motivo di ricorso deve specificamente aggredire la motivazione con cui il giudice di merito ha rigettato la richiesta istruttoria. Non basta reiterare la richiesta di prova: occorre denunciare il vizio motivazionale o la violazione delle norme in materia di ammissione dei mezzi istruttori, indicando le circostanze che si intendevano provare e la loro rilevanza decisiva.
Il giudice può rigettare la liquidazione delle spese CTP se manca il bonifico?
No, non più. Dopo l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, un provvedimento che nega il rimborso delle spese CTP per la sola assenza della prova del pagamento è censurabile in Cassazione per violazione di legge, in particolare degli artt. 91 c.p.c. e 1223 c.c. La spesa deve però risultare comunque dagli atti del fascicolo di causa.
Fonte di riferimento: Giuricivile