Le spese sostenute per il consulente tecnico di parte sono ripetibili anche se il cliente non le ha ancora effettivamente pagate al momento della decisione. La Cassazione supera l’orientamento che richiedeva la prova del pagamento effettivo come condizione per il rimborso. Per lo studio legale significa poter inserire in nota spese il compenso del CTP senza dover attendere la quietanza.
Punti chiave
- Punto 1 — Il rimborso delle spese del CTP non richiede la prova del pagamento effettivo al momento della sentenza.
- Punto 2 — La parte vittoriosa può chiedere la liquidazione anche se l’onorario del consulente è ancora dovuto.
- Punto 3 — Lo studio deve comunque documentare l’incarico conferito e il compenso pattuito o liquidato dal professionista.
Da oggi inserire il compenso del consulente tecnico di parte nella nota spese non richiede più di attendere la quietanza. La Cassazione ha chiarito che il diritto al rimborso sorge con l’obbligazione assunta, non con il pagamento materiale: una distinzione che semplifica la gestione delle liquidazioni e riduce il rischio di perdere voci di spesa per ragioni formali.
La svolta arriva da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, segnalata da Diritto.it, che ha rivisto il criterio tradizionalmente applicato dai giudici di merito in sede di liquidazione delle spese processuali.
Il contesto normativo
Il riferimento è l’art. 91 c.p.c., che pone a carico della parte soccombente le spese del giudizio, e l’art. 92 c.p.c. sulla compensazione. La voce relativa al consulente tecnico di parte rientra tra le spese vive documentabili ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 794/1942 e, nel regime attuale, secondo i criteri del D.M. 55/2014 e successive modifiche. L’orientamento minoritario che negava il rimborso in assenza di pagamento si fondava su un’interpretazione restrittiva del concetto di «spesa sostenuta», che la Cassazione ora corregge: sostenere una spesa significa assumere l’obbligazione, non necessariamente estinguerla.
Cosa cambia per lo studio
- Puoi inserire in nota spese il compenso del CTP dal momento in cui l’incarico è stato formalizzato e il corrispettivo è determinabile, senza attendere il saldo della parcella.
- In sede di liquidazione, il giudice non può rigettare la voce per il solo fatto che la parte non abbia prodotto ricevuta di pagamento: è sufficiente documentare l’incarico e l’importo pattuito o fatturato.
- Nei procedimenti con CTU, conviene allegare subito il contratto d’incarico o la fattura pro forma del consulente di parte per anticipare eventuali contestazioni della controparte.
- Nei ricorsi per decreto ingiuntivo fondati su crediti professionali, la pronuncia rafforza la posizione di chi chiede il rimborso di spese tecniche ancora insolute al momento del deposito del ricorso.
- Negli accordi transattivi, tieni conto che la parte avversaria non potrà più obiettare l’assenza di pagamento per ridurre il valore delle spese tecniche nella trattativa.
Attenzione a
Il principio non elimina l’onere di prova sull’an e sul quantum: senza documentazione dell’incarico (lettera di nomina, preventivo, fattura) il giudice può comunque non liquidare la voce. Non basta dichiarare di aver incaricato un consulente; serve traccia scritta dell’obbligazione assunta e del corrispettivo concordato.
Attenzione anche alla congruità dell’importo richiesto: i giudici di merito continuano ad applicare un controllo di ragionevolezza sul compenso del CTP, specie quando supera in modo significativo quello liquidato per il CTU. Una richiesta sproporzionata rischia la riduzione d’ufficio indipendentemente dalla questione del pagamento.
Domande frequenti
Il consulente tecnico di parte va pagato prima di chiedere il rimborso in sentenza?
No. Secondo la Cassazione, il diritto al rimborso delle spese del CTP sorge con l’assunzione dell’obbligazione, non con il pagamento effettivo. È sufficiente documentare l’incarico conferito e il compenso pattuito o fatturato per far liquidare la voce al giudice.
Quali documenti servono per far liquidare le spese del consulente di parte?
Occorre produrre la lettera di nomina o il contratto d’incarico, il preventivo o la fattura del consulente con l’importo del compenso. La sola dichiarazione della parte non è sufficiente: il giudice deve poter verificare l’an e il quantum dell’obbligazione assunta.
Il giudice può ridurre il compenso del CTP anche se la Cassazione ne ammette il rimborso senza pagamento?
Sì. Il controllo di congruità sul compenso del consulente tecnico di parte resta in capo al giudice di merito. Se l’importo richiesto appare sproporzionato rispetto al compenso del CTU o alla complessità della causa, il giudice può ridurlo d’ufficio, indipendentemente dalla questione del pagamento anticipato.
Fonte di riferimento: Diritto.it