Memorie ex art. 171 ter c.p.c. e termini a ritroso dall’udienza in citazione


I termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. decorrono a ritroso dalla data dell’udienza indicata nell’atto di citazione, anche quando il giudice la rinvia d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis comma 4 c.p.c. Il differimento del dies a quo scatta solo se il giudice lo dispone espressamente con i provvedimenti di cui all’art. 171 bis commi 2 e 3 c.p.c. Chi calcola i termini dalla nuova data fissata dal rinvio d’ufficio rischia la decadenza senza accorgersene.

Punti chiave

  • Punto 1 — I termini ex art. 171 ter c.p.c. decorrono dall’udienza indicata in citazione, non da quella di rinvio d’ufficio.
  • Punto 2 — Solo i provvedimenti del giudice ex art. 171 bis commi 2 e 3 c.p.c. spostano il dies a quo delle memorie.
  • Punto 3 — Un rinvio d’ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c. non modifica i termini a ritroso già in corso.

Calcolare i termini per le memorie integrative dalla data del rinvio d’ufficio è un errore che può costare la decadenza. Il Tribunale di Massa lo dice chiaramente: l’udienza di riferimento per il computo a ritroso ex art. 171 ter c.p.c. è quella indicata nell’atto di citazione, indipendentemente da quanto accade dopo con i rinvii automatici.

La sentenza n. 236 del 06/05/2025 del Tribunale di Massa affronta la questione della decorrenza dei termini per le memorie integrative quando la prima udienza viene rinviata dal presidente ai sensi dell’art. 168 bis comma 4 c.p.c. Il testo integrale è analizzato da Avvocato Andreani.

Il contesto normativo

L’art. 171 ter c.p.c. — nel testo applicabile alle cause introdotte dopo la riforma Cartabia — stabilisce termini perentori a ritroso rispetto all’udienza di prima comparizione per il deposito delle memorie integrative delle parti. L’art. 168 bis comma 4 c.p.c. consente al presidente del tribunale di rinviare d’ufficio la prima udienza quando il giudice assegnatario risulta assente o impedito. L’art. 171 bis commi 2 e 3 c.p.c. prevede invece che il giudice, all’esito delle verifiche preliminari, possa fissare una nuova udienza e assegnare alle parti termini diversi: solo in questo caso il punto di riferimento per il calcolo a ritroso si sposta.

Il Tribunale di Massa distingue nettamente le due ipotesi: il rinvio ex art. 168 bis comma 4 è un fatto organizzativo interno che non produce alcun effetto sui termini processuali già in corso di maturazione. Il differimento dei termini per le memorie richiede invece un provvedimento esplicito del giudice adottato nelle forme previste dall’art. 171 bis commi 2 e 3.

Cosa cambia per lo studio

  1. Appena notificata la citazione, segna subito nel gestionale i tre termini a ritroso ex art. 171 ter c.p.c. calcolati sulla data di udienza indicata nell’atto, non aspettare eventuali comunicazioni di rinvio.
  2. Se arriva un avviso di rinvio d’ufficio ex art. 168 bis comma 4, verifica immediatamente se si tratta di un rinvio automatico o di un provvedimento del giudice ex art. 171 bis: solo nel secondo caso i termini si ricalcolano.
  3. Controlla la natura del provvedimento di rinvio: un decreto presidenziale di organizzazione del ruolo non equivale a un provvedimento del giudice istruttore sulle verifiche preliminari.
  4. In caso di dubbio sulla natura del rinvio, deposita comunque le memorie nei termini originari per evitare qualsiasi rischio di decadenza.
  5. Aggiorna le procedure interne di studio affinché chi gestisce il calendario sappia distinguere le due tipologie di rinvio e non sposti i termini in automatico ogni volta che cambia la data di udienza.

Attenzione a

Il rischio principale è la decadenza silenziosa: il rinvio d’ufficio arriva per posta o via PEC, lo studio aggiorna la data di udienza nel gestionale e ricalcola tutto dalla nuova data, convinto di guadagnare tempo. Quando ci si presenta alla nuova udienza, le memorie risultano depositate fuori termine rispetto a quelle originarie e il giudice le dichiara tardive.

Attenzione anche alla situazione speculare: se sei parte convenuta e l’attore deposita le proprie memorie contando dalla data di rinvio anziché da quella in citazione, hai un motivo fondato per eccepirne la tardività. Verifica sempre la tempestività delle memorie avversarie usando come riferimento la data originaria dell’udienza indicata in citazione.

Domande frequenti

I termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c. cambiano se l’udienza viene rinviata d’ufficio?

No, secondo il Tribunale di Massa (sentenza n. 236/2025). Il rinvio d’ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c. è un fatto organizzativo interno e non sposta il dies a quo. I termini a ritroso continuano a decorrere dall’udienza indicata nell’atto di citazione. Solo un provvedimento del giudice ex art. 171 bis commi 2 e 3 c.p.c. può modificare questo riferimento.

Quando il giudice può spostare i termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.?

Il giudice può differire i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c. solo con i provvedimenti previsti dall’art. 171 bis commi 2 e 3 c.p.c., cioè all’esito delle verifiche preliminari sulla regolarità della costituzione delle parti. In quel caso il giudice fissa una nuova udienza e può assegnare alle parti termini diversi, che diventano il nuovo riferimento per il calcolo a ritroso.

Come si calcola il termine per la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. se l’udienza è stata posticipata?

Se la posticipazione deriva da un rinvio d’ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., il termine per la prima memoria ex art. 171 ter (40 giorni prima dell’udienza) si calcola comunque a ritroso dalla data originariamente indicata in citazione. Se invece il giudice ha emesso un provvedimento ex art. 171 bis commi 2 o 3 con nuova udienza, si usa quella nuova data come riferimento.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani