Dal 2026, nella fase di transizione verso la carta d’identità elettronica obbligatoria, i cittadini possono esibire un documento d’identità provvisorio con modello ora approvato in via ufficiale. Per uno studio legale, questo incide sulle verifiche di identità in atti notarili, procure, contratti e depositi telematici. Il modello approvato ha valore legale a tutti gli effetti nei procedimenti in cui la legge richiede un documento di riconoscimento valido.
Punti chiave
- Punto 1 — Il modello del documento provvisorio è stato approvato in attuazione dell’art. 11, co. 3, d.l. n. 108/2026.
- Punto 2 — Il documento ha piena validità identificativa durante la transizione dal cartaceo alla CIE.
- Punto 3 — Gli studi legali devono aggiornare le procedure interne di verifica dell’identità dei clienti.
Da oggi, nel momento in cui un cliente si presenta in studio con un documento d’identità che non è né la vecchia carta cartacea né ancora la CIE, lo studio ha uno strumento normativo di riferimento preciso per valutarne la validità. Il modello del documento d’identità provvisorio è stato approvato con decreto ministeriale e produce effetti immediati su ogni attività che richiede l’identificazione certa del cliente: procure alle liti, autentiche, contratti, accessi al fascicolo telematico.
Il decreto di approvazione del modello, pubblicato in attuazione dell’art. 11, co. 3 del d.l. n. 108 del 26 giugno 2026, definisce le caratteristiche del documento provvisorio rilasciabile ai cittadini durante la fase di transizione obbligatoria dalla carta d’identità cartacea alla carta d’identità elettronica (CIE). La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Il d.l. n. 108 del 26 giugno 2026 ha avviato la transizione obbligatoria verso la CIE come unico documento d’identità standard per i cittadini italiani. L’art. 11, co. 3 dello stesso decreto ha previsto espressamente la possibilità di rilasciare un documento provvisorio per il periodo intercorrente tra la scadenza o il ritiro del documento cartaceo e il rilascio della CIE. Il decreto ora approvato ne fissa il modello, completando così il quadro attuativo della norma primaria. Sul piano dei rapporti privati, la validità del documento ai fini dell’identificazione si misura sul combinato disposto dell’art. 35 del d.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e delle disposizioni in materia di autentica delle sottoscrizioni.
Cosa cambia per lo studio
- Nelle procure alle liti e negli atti che richiedono identificazione del cliente, il documento provvisorio approvato con questo decreto è da considerarsi documento valido a tutti gli effetti: rifiutarlo o trattarlo come insufficiente espone lo studio a responsabilità verso il cliente.
- Per i depositi telematici che richiedono allegazione di copia del documento di identità (es. istanze all’ANPR, accessi SPID-based con fallback documentale), il modello ora ha caratteristiche grafiche e dati definiti: verificare che il gestionale di studio riconosca il nuovo formato nei controlli automatici.
- Le scadenze di transizione fissate dal d.l. 108/2026 restano ferme: monitorarle è utile per anticipare situazioni in cui clienti anziani o residenti all’estero potrebbero presentarsi con il provvisorio per periodi prolungati.
- Negli atti con pubblica funzione (autentiche, dichiarazioni sostitutive), l’art. 35 d.P.R. 445/2000 richiede l’indicazione degli estremi del documento esibito: annotare tipo, numero e data di rilascio del provvisorio con la stessa cura riservata alla CIE o al passaporto.
- Per i clienti stranieri con doppia residenza o procedimenti transfrontalieri, verificare la spendibilità del documento provvisorio italiano all’estero: non è detto che abbia valore nei Paesi UE come la CIE, che beneficia del riconoscimento reciproco ai sensi del Regolamento UE 2019/1157.
Attenzione a
Il rischio più concreto è accettare un documento provvisorio “generico” o autoprodotto dal Comune in attesa del modello ministeriale ufficiale: solo il modello approvato con questo decreto ha piena copertura normativa. Qualsiasi documento rilasciato prima dell’approvazione del modello andrebbe verificato con il Comune emittente prima di utilizzarlo in atti con rilevanza giuridica.
Secondo profilo critico: la validità temporale. Il documento provvisorio non ha la durata standard della CIE (10 anni per gli adulti): verificare sempre la data di scadenza indicata sul documento prima di procedere con qualsiasi atto, per evitare che un documento già scaduto al momento dell’atto invalidi le formalità compiute.
Domande frequenti
Il documento d’identità provvisorio è valido per la procura alle liti?
Sì, il documento provvisorio approvato con decreto ministeriale in attuazione dell’art. 11, co. 3, d.l. 108/2026 ha piena validità identificativa. Ai fini della procura alle liti, l’avvocato deve annotare negli atti gli estremi completi del documento (tipo, numero, data e luogo di rilascio), esattamente come farebbe con CIE o passaporto.
Fino a quando sarà rilasciato il documento d’identità provvisorio?
Il documento provvisorio copre il periodo di transizione obbligatoria dalla carta d’identità cartacea alla CIE, disciplinato dal d.l. n. 108 del 26 giugno 2026. Le scadenze specifiche della fase transitoria sono indicate nel decreto stesso: lo studio deve monitorarle per gestire correttamente le verifiche documentali sui clienti che si trovano in questa finestra temporale.
Il documento provvisorio italiano vale come documento di identità nei Paesi UE?
Non automaticamente. La CIE beneficia del riconoscimento reciproco negli Stati UE ai sensi del Regolamento UE 2019/1157 sui documenti d’identità. Il documento provvisorio non ha lo stesso status e la sua spendibilità all’estero va verificata caso per caso, specialmente in procedimenti con elementi transfrontalieri o per clienti con doppia residenza.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali