Quando un paziente ospite di una RSA cade dal letto e muore, la struttura risponde a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., con inversione dell’onere della prova a suo carico. Gli eredi devono dimostrare solo il danno e il nesso causale, mentre la RSA deve provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione adeguate. Il mancato adeguamento ai protocolli di sicurezza anti-caduta costituisce di per sé inadempimento rilevante ai fini risarcitori.
Punti chiave
- La RSA risponde ex art. 1218 c.c.: spetta alla struttura provare l’assenza di colpa organizzativa.
- Gli eredi devono provare solo danno e nesso causale, non la specifica condotta omissiva del personale.
- L’assenza di protocolli anti-caduta documentati aggrava la posizione difensiva della struttura.
Se stai assistendo gli eredi di un paziente deceduto dopo una caduta dal letto in una residenza sanitaria assistenziale, la qualificazione contrattuale del rapporto è il primo dato su cui costruire la strategia. La RSA non è un terzo estraneo: ha assunto per contratto l’obbligo di custodia e assistenza del paziente, e su quell’obbligo si misura la sua responsabilità.
Il Tribunale si è pronunciato condannando una RSA al risarcimento degli eredi di un anziano deceduto a seguito di una caduta dal letto avvenuta all’interno della struttura. La notizia è riportata da Diritto.it e conferma un orientamento ormai consolidato in materia di responsabilità delle strutture di cura.
Il contesto normativo
Il fondamento è l’art. 1218 c.c.: la struttura che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento, salvo che provi che l’inadempimento è dipeso da causa a lei non imputabile. Questo schema si applica integralmente alle RSA perché il contratto di ospitalità e assistenza include, tra le prestazioni principali, la sorveglianza e la prevenzione degli eventi avversi evitabili.
Sulla stessa linea si colloca la Cass. Civ. n. 28993/2019, che ha ribadito come nelle strutture sanitarie e assimilate l’onere della prova liberatoria gravi interamente sul debitore-struttura. Non è sufficiente dimostrare l’assenza di dolo: la RSA deve provare di aver predisposto protocolli adeguati, di averli applicati e che l’evento si è verificato nonostante quelle cautele. Il richiamo all’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere probatorio è quindi determinante nella costruzione della domanda giudiziale.
Cosa cambia per lo studio
- Raccogli subito la documentazione sanitaria completa: cartella clinica, scheda di valutazione del rischio caduta (scala di Morse o Conley), eventuali incident report interni alla struttura. Questi documenti definiscono se esisteva un protocollo e se è stato rispettato.
- Verifica il contratto di ospitalità stipulato con la RSA: spesso contiene clausole che tentano di limitare la responsabilità per eventi accidentali. Quelle clausole, se configurano esonero da responsabilità per inadempimento, sono nulle ex art. 1229 c.c.
- Quantifica separatamente il danno terminale (se il paziente ha vissuto un lasso di tempo apprezzabile tra la caduta e il decesso), il danno biologico iure proprio degli eredi e il danno morale da perdita del congiunto, seguendo i criteri delle Tabelle di Milano aggiornate al 2023.
- Valuta se accanto alla responsabilità contrattuale della struttura esiste una responsabilità aquiliana del personale infermieristico ex art. 2043 c.c., da far valere cumulativamente per allargare il perimetro dei soggetti convenuti.
- Prima di agire in giudizio, attiva il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010: le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria rientrano tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, e la RSA è assimilabile a una struttura sanitaria ai fini procedurali.
Attenzione a
Il rischio principale è sottovalutare la prescrizione: l’azione contrattuale si prescrive in dieci anni ex art. 2946 c.c., ma se agisci anche in via extracontrattuale il termine scende a cinque anni ex art. 2947 c.c. Quando gli eredi si rivolgono allo studio a distanza di tempo dall’evento, verifica sempre entrambi i termini prima di scegliere il titolo della domanda.
Un secondo errore frequente è trascurare la posizione assicurativa della struttura. Le RSA sono quasi sempre coperte da polizza RC, e la mancata attivazione della mediazione nei confronti anche dell’assicuratore può pregiudicare la possibilità di ottenere il pagamento diretto dal terzo danneggiante. Controlla se la polizza prevede un’azione diretta ex art. 144 Codice delle Assicurazioni Private.
Domande frequenti
Chi deve provare la colpa della RSA in caso di caduta dal letto del paziente?
La struttura. Il contratto di ospitalità e assistenza genera obbligazioni ex art. 1218 c.c., quindi l’onere della prova liberatoria grava sulla RSA. Gli eredi devono provare solo il danno subito e il nesso causale con la caduta avvenuta all’interno della struttura, senza dover dimostrare la specifica condotta negligente del personale.
La mediazione è obbligatoria prima di citare in giudizio una RSA per caduta del paziente?
Sì. Le RSA rientrano nel perimetro della responsabilità sanitaria ai fini processuali, quindi si applica l’art. 5 d.lgs. 28/2010 che impone il tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità. L’omissione rende la domanda improcedibile, con conseguente eccezione rilevabile dal giudice anche d’ufficio entro la prima udienza.
Quali voci di danno possono chiedere gli eredi di un anziano morto dopo una caduta in RSA?
Gli eredi possono cumulare: il danno terminale iure hereditatis se il paziente è sopravvissuto un tempo apprezzabile alla caduta, il danno biologico iure proprio per il trauma subito dai prossimi congiunti e il danno morale da perdita del rapporto parentale. La quantificazione segue le Tabelle di Milano 2023, che prevedono valori differenziati per grado di parentela e età della vittima.
Fonte di riferimento: Diritto.it