Smart working e visite ai figli secondo la Cassazione


Lo smart working del genitore non è un titolo automatico per ottenere la modifica del collocamento dei figli o del calendario di visita. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24005/2026, ha stabilito che la disponibilità a lavorare da remoto è un elemento da valutare nel complesso, non una condizione sufficiente da sola. Chi imposta la propria strategia difensiva o d’impugnazione su questo argomento isolato rischia di vedersi respingere la domanda.

Punti chiave

  • Lo smart working non determina automaticamente la modifica del collocamento o del calendario visite.
  • Il giudice valuta la disponibilità lavorativa da remoto nel contesto complessivo dell’interesse del figlio.
  • Invocare solo il lavoro agile come motivo di revisione delle condizioni di affido è argomento insufficiente.

Chi rappresenta un genitore in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio deve aggiornare subito la propria lista di argomenti difensivi: il solo fatto che il cliente lavori in smart working non regge più come ragione autonoma per chiedere la revisione del collocamento o delle visite. La Cassazione ha chiuso la porta a questa strategia solitaria.

Con l’ordinanza n. 24005/2026, la Suprema Corte ha chiarito che la disponibilità del genitore a lavorare da remoto non è di per sé sufficiente a modificare automaticamente il collocamento dei figli o il calendario di visita. Il testo integrale è disponibile su Giuricivile.it.

Il contesto normativo

Il procedimento di modifica delle condizioni di affidamento si innesta sull’art. 337-quinquies c.c., che consente la revisione dei provvedimenti relativi ai figli ogni volta che intervengono circostanze sopravvenute. La norma richiede però che il cambiamento sia concreto, rilevante e incida sull’interesse del minore, non che si limiti a modificare la disponibilità oraria astratta di un genitore.

La Cassazione si inserisce in un filone consolidato — già tracciato, tra le altre, da Cass. Civ. n. 9764/2019 — secondo cui la valutazione del collocamento privilegia sempre il superiore interesse del minore ex art. 337-ter c.c., bilanciando stabilità degli affetti, continuità della routine scolastica e relazioni significative. La mera flessibilità lavorativa di un genitore non sposta da sola questo equilibrio.

Cosa cambia per lo studio

  1. Abbandona l’argomento isolato: presentare il solo smart working come motivo di revisione espone il ricorso a rigetto certo. Affianca sempre almeno un elemento autonomo sull’interesse del minore.
  2. Costruisci la prova nel merito: raccogli elementi concreti — distanza dalla scuola, attività extrascolastiche, reti relazionali — che dimostrino come la flessibilità lavorativa del cliente si traduca in un vantaggio reale per il figlio.
  3. Rivaluta i procedimenti pendenti: se hai un fascicolo già avviato su questa base, verifica subito se hai margine per integrare le allegazioni prima della prima udienza presidenziale o dell’udienza istruttoria.
  4. Aggiorna i clienti in fase di consulenza: chi chiede una revisione delle condizioni di affido puntando solo sulla propria situazione lavorativa agile deve sapere che il giudice non lo seguirà su quel solo terreno.
  5. Documenta la continuità genitoriale: l’ordinanza rafforza l’idea che conti la qualità della presenza, non la quantità di ore teoricamente disponibili. Foto, diari scolastici, dichiarazioni degli insegnanti restano strumenti più efficaci di un contratto di lavoro agile.

Attenzione a

Il rischio più immediato è costruire un ricorso ex art. 337-quinquies c.c. che regga solo sullo smart working come fatto nuovo: il giudice di merito, coperto ora dall’avallo della Cassazione, lo dichiarerà privo del requisito della rilevanza ai fini della modifica. Oltre alla soccombenza, il cliente paga le spese senza aver ottenuto nulla.

Attenzione anche al rischio speculare: il genitore convenuto che si oppone alla modifica non può limitarsi a contestare la rilevanza del lavoro agile avversario. Se l’altra parte integra l’argomento con elementi sull’interesse del figlio, la difesa deve entrare nel merito di quei fatti, non fermarsi alla Cassazione n. 24005/2026 come scudo automatico.

Domande frequenti

Lo smart working può essere usato per chiedere la modifica del collocamento del figlio?

Da solo, no. La Cassazione con l’ordinanza n. 24005/2026 ha chiarito che la disponibilità a lavorare da remoto non basta a giustificare automaticamente la revisione del collocamento. Serve dimostrare, nel concreto, come quella flessibilità lavorativa si traduca in un vantaggio reale per il minore, da valutare insieme ad altri elementi.

Quale articolo del codice civile regola la modifica delle condizioni di affidamento?

L’art. 337-quinquies c.c. consente la revisione dei provvedimenti sull’affidamento e sul collocamento quando sopravvengono circostanze nuove e rilevanti. La valutazione resta sempre ancorata al superiore interesse del minore, come disposto dall’art. 337-ter c.c., e deve riguardare elementi concreti, non semplici variazioni della disponibilità oraria di un genitore.

Cosa rischia un avvocato che imposta il ricorso solo sullo smart working del cliente?

Il ricorso sarà respinto per difetto del requisito di rilevanza della circostanza sopravvenuta, con condanna del cliente alle spese. Dopo l’ordinanza n. 24005/2026, i giudici di merito hanno un riferimento esplicito della Cassazione per rigettare domande fondate esclusivamente sulla flessibilità lavorativa, senza ulteriori elementi sull’interesse del figlio.

Fonte di riferimento: Giuricivile