Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la designazione di Apple come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act, rendendo definitivi gli obblighi su App Store e iOS. Chi assiste sviluppatori di app, editori digitali o aziende che dipendono dall’ecosistema Apple ha oggi una base giurisprudenziale solida per contestare condotte restrittive. Il fronte dell’interoperabilità rimane aperto: i futuri atti di esecuzione della Commissione potranno generare nuovi obblighi e, di conseguenza, nuovi contenziosi.
Punti chiave
- Il Tribunale UE ha respinto i ricorsi di Apple contro la designazione come gatekeeper sotto il DMA.
- Gli obblighi su App Store e iOS sono ora definitivamente confermati e immediatamente operativi.
- Il tema dell’interoperabilità resterà aperto nei prossimi atti di esecuzione della Commissione europea.
Per gli studi che assistono sviluppatori di app, editori digitali o imprese con distribuzione su piattaforme Apple, la sentenza del Tribunale UE chiude una fase di incertezza. Gli obblighi previsti dal Digital Markets Act a carico di Apple — accesso equo all’App Store, divieto di self-preferencing, portabilità dei dati — non sono più contestabili nella loro base giuridica. Questo rafforza enormemente la posizione negoziale dei clienti che oggi subiscono condizioni contrattuali abusive da parte di Apple.
Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i ricorsi proposti da Apple contro la propria designazione come gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act). La decisione consolida gli obblighi già in vigore su App Store e iOS, mentre la questione dell’interoperabilità con sistemi terzi rimane aperta in attesa dei futuri atti di esecuzione della Commissione. Leggi l’analisi completa su Agenda Digitale.
Il contesto normativo
Il Digital Markets Act — Regolamento (UE) 2022/1925, in vigore dal 2 maggio 2023 e applicabile dal 6 marzo 2024 — definisce il gatekeeper come il gestore di una piattaforma core che soddisfa le soglie quantitative di cui all’art. 3, par. 2 (tra cui 45 milioni di utenti finali mensili nell’UE e 10.000 utenti commerciali annui). Una volta designato, il gatekeeper è soggetto agli obblighi degli artt. 5 e 6 del Regolamento: accesso non discriminatorio, divieto di abbinamento forzato, portabilità dei dati e interoperabilità. La Commissione europea ha designato Apple il 6 settembre 2023; il Tribunale UE ha ora rigettato il ricorso di annullamento proposto ex art. 263 TFUE. Le sanzioni previste dall’art. 26 DMA arrivano fino al 10% del fatturato mondiale annuo, con recidiva fino al 20%.
Cosa cambia per lo studio
- Chi assiste sviluppatori di app può citare la sentenza come elemento di forza nelle trattative con Apple o nei reclami alla Commissione ex art. 27 DMA: la designazione non è più impugnabile in primo grado.
- Le clausole contrattuali Apple che limitano la distribuzione alternativa di app (sideloading) o impongono commissioni del 30% possono ora essere valutate come violazione degli artt. 5 e 6 DMA con un quadro di riferimento stabile.
- Chi redige contratti di distribuzione digitale deve inserire clausole di adeguamento automatico agli atti di esecuzione della Commissione: l’interoperabilità sarà oggetto di futuri provvedimenti vincolanti.
- Nei procedimenti antitrust nazionali davanti all’AGCM, la sentenza UE costituisce un precedente utilizzabile per rafforzare la qualificazione di posizione dominante di Apple ai sensi dell’art. 3 l. 287/1990.
- Gli studi che seguono editori o sviluppatori europei devono monitorare il registro pubblico degli impegni DMA tenuto dalla Commissione: ogni atto di esecuzione sull’interoperabilità iOS aprirà nuove finestre di reclamo.
Attenzione a
Il rischio principale è confondere la conferma della designazione con l’accertamento di una violazione concreta. Il Tribunale ha detto che Apple è un gatekeeper e deve rispettare il DMA — non che Apple lo abbia già violato. Ogni singola condotta restrittiva richiede un procedimento separato della Commissione o un reclamo formale: non basta citare questa sentenza per ottenere un inibitoria davanti al giudice nazionale.
Secondo errore frequente: trascurare il regime transitorio. Alcuni obblighi DMA su iOS sono ancora oggetto di dialogo tecnico tra Apple e Commissione — in particolare quelli sull’interoperabilità con dispositivi e servizi terzi. Consigliare al cliente azioni legali su profili ancora in fase di specificazione tecnica espone a eccezioni di prematurità e rischi di soccombenza sulle spese.
Domande frequenti
Un’azienda può fare causa ad Apple in Italia per violazione del DMA?
Non direttamente per violazione del DMA, che è applicato dalla Commissione europea. In Italia si può agire davanti all’AGCM per abuso di posizione dominante ex art. 3 l. 287/1990, usando il DMA come standard di riferimento. Il giudice ordinario è competente per danni da illecito concorrenziale, ma serve prima un accertamento dell’infrazione da parte della Commissione o dell’AGCM.
Cosa rischia Apple se non rispetta gli obblighi DMA confermati dalla sentenza?
L’art. 26 del Regolamento (UE) 2022/1925 prevede sanzioni fino al 10% del fatturato mondiale annuo per ogni violazione, elevabili al 20% in caso di recidiva. La Commissione può inoltre imporre misure comportamentali o strutturali. Per Apple, con ricavi 2023 di circa 383 miliardi di dollari, la soglia massima supererebbe i 38 miliardi di dollari.
La sentenza del Tribunale UE su Apple è definitiva o è ancora impugnabile?
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia UE per soli motivi di diritto, entro 2 mesi dalla notifica, ex art. 56 dello Statuto della Corte. Apple può quindi proporre ricorso in Cassazione europea, ma l’effetto sospensivo non è automatico: gli obblighi DMA restano operativi durante il procedimento di impugnazione.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale