Clausola penale abusiva e riduzione giudiziale nei contratti consumatore


Nei contratti B2C, la riduzione giudiziale della clausola penale ex art. 1384 c.c. non preclude il successivo controllo di abusività ai sensi del Codice del Consumo. Il giudice del rinvio resta libero — anzi tenuto — a valutare se la clausola, anche dopo la riduzione, integri una vessatorietà rilevabile d’ufficio. Questo significa che il professionista convenuto non può considerarsi al riparo per il solo fatto che il giudice abbia già ridotto la penale.

Punti chiave

  • Punto 1 — La riduzione ex art. 1384 c.c. non esaurisce il controllo: il giudice deve verificare anche l’abusività della clausola penale.
  • Punto 2 — Nel giudizio di rinvio, il controllo sulla vessatorietà della clausola penale è sempre possibile e doveroso.
  • Punto 3 — Chi assiste professionisti in contratti con consumatori deve anticipare il rischio di nullità parziale della penale, non solo la sua riduzione.

Se assisti un professionista in un contenzioso contrattuale con un consumatore, la sentenza n. 21771/2026 della Cassazione cambia la strategia difensiva. Non basta più ottenere — o subire — una riduzione della clausola penale: il giudice può e deve verificare d’ufficio se quella clausola sia abusiva, in qualsiasi fase del processo, compreso il giudizio di rinvio.

La Cassazione, con la sentenza n. 21771 del 25 giugno 2026, ha stabilito che nei contratti tra professionista e consumatore la riduzione giudiziale della clausola penale non esclude il successivo controllo sulla sua abusività. La pronuncia è disponibile sul sito di Giuricivile.it.

Il contesto normativo

La clausola penale nei contratti B2C vive in un doppio binario normativo. L’art. 1384 c.c. consente al giudice di ridurla equamente se manifestamente eccessiva o se l’obbligazione principale è stata in parte eseguita. Ma quando il contratto è concluso tra un professionista e un consumatore, entra in gioco l’art. 33, comma 2, lett. f), del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che presume vessatoria la clausola che impone al consumatore una penale di importo manifestamente eccessivo. La norma richiama anche l’art. 36 dello stesso decreto, che sancisce la nullità delle clausole abusive — nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La Corte di Giustizia UE ha più volte ribadito questo principio, da ultimo con la sentenza C-26/13, Kásler, confermando che il giudice nazionale deve sollevare d’ufficio la questione di abusività anche quando la parte non la eccepisce.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nel fascicolo di ogni contratto B2C con clausola penale, aggiungi subito una valutazione sulla vessatorietà ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 206/2005: la riduzione ex art. 1384 c.c. è un rimedio autonomo e non alternativo al controllo consumeristico.
  2. Se assisti il consumatore convenuto o ricorrente, eccepire l’abusività della penale resta una mossa praticabile anche nel giudizio di rinvio, indipendentemente da quanto già deciso nei gradi precedenti sulla sua entità.
  3. Se assisti il professionista, considera che una penale ridotta dal giudice potrebbe comunque essere dichiarata nulla per abusività: il tuo cliente rischia di perdere anche la parte residua della penale, con restituzione di quanto eventualmente già riscosso.
  4. Nei contratti standard o predisposti unilateralmente, rivedi le clausole penali esistenti: soglie sproporzionate rispetto al danno prevedibile espongono il professionista a nullità totale della clausola, non solo a riduzione.
  5. Documenta sempre la trattativa individuale sulla penale: è l’unico modo per sottrarsi al regime delle clausole abusive (art. 34, comma 4, d.lgs. 206/2005), ma l’onere probatorio ricade sul professionista.

Attenzione a

Il primo errore da evitare è trattare la riduzione giudiziale come un risultato definitivo. Molti colleghi — e alcuni giudici di merito — ragionano ancora come se la riduzione ex art. 1384 c.c. chiudesse la questione. Dopo questa sentenza, quella posizione è indifendibile: il controllo di abusività è un passaggio autonomo e successivo, non assorbito dalla riduzione.

Il secondo rischio riguarda il giudizio di rinvio: non dare per scontato che le questioni non sollevate nei gradi precedenti siano precluse. La nullità di protezione ex art. 36 d.lgs. 206/2005 è rilevabile d’ufficio, e la Cassazione ha ora chiarito che questo vale anche davanti al giudice del rinvio. Se non presidii questa finestra, il tuo cliente potrebbe subire una declaratoria di nullità che non aveva messo in conto.

Domande frequenti

Il giudice può dichiarare abusiva una clausola penale già ridotta ex art. 1384 c.c.?

Sì, secondo Cass. n. 21771/2026. La riduzione equitativa della penale e il controllo di abusività ai sensi del Codice del Consumo sono rimedi autonomi. Il giudice che ha già ridotto la penale può — e deve — verificare separatamente se la clausola sia vessatoria ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 206/2005, con conseguente nullità parziale del contratto.

Nel giudizio di rinvio si può ancora eccepire l’abusività della clausola penale?

Sì. La nullità delle clausole abusive nei contratti con consumatori è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 36 d.lgs. 206/2005. La Cassazione con la sentenza n. 21771/2026 ha confermato che questa rilevabilità d’ufficio si estende anche al giudizio di rinvio, indipendentemente da quanto già deciso nei gradi precedenti.

Come si evita che una clausola penale venga dichiarata abusiva in un contratto con consumatori?

L’unico strumento è dimostrare che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale, con onere probatorio a carico del professionista (art. 34, comma 4, d.lgs. 206/2005). In assenza di prova, la penale manifestamente eccessiva si presume vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. f), e può essere dichiarata nulla. Meglio calibrare la penale sul danno prevedibile già in fase di redazione contrattuale.

Fonte di riferimento: Giuricivile