AI nel factoring e nuovi rischi legali per le imprese


L’adozione dell’intelligenza artificiale nei contratti di factoring sposta il rischio di credito verso modelli algoritmici opachi, con ricadute dirette sulla responsabilità contrattuale del factor e sulla validità delle clausole di esclusione del rischio. Un avvocato che assiste cedenti o cessionari deve oggi verificare se il contratto regola trasparenza, contestabilità e responsabilità delle decisioni automatizzate di scoring. Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) classifica alcuni sistemi di scoring creditizio come sistemi ad alto rischio, con obblighi di conformità già operativi per i fornitori.

Punti chiave

  • Punto 1 — Lo scoring algoritmico nel factoring può integrare un sistema ad alto rischio ai sensi dell’AI Act UE 2024/1689.
  • Punto 2 — Le decisioni automatizzate sul credito ceduto devono essere contestabili: verifica le clausole contrattuali vigenti.
  • Punto 3 — Il factor che usa AI senza disclosure adeguata rischia responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.

Se assisti un’impresa cedente in un contratto di factoring, il profilo di rischio che conosci è cambiato. I sistemi di intelligenza artificiale oggi determinano in tempo reale quali crediti vengono accettati, a quale tasso e con quale copertura del rischio di insolvenza del debitore ceduto. Il tuo cliente non tratta più con un analista: tratta con un modello. E il contratto scritto cinque anni fa probabilmente non lo dice.

Secondo un’analisi pubblicata da Agenda Digitale, l’IA trasforma il factoring da strumento di anticipo crediti a infrastruttura predittiva integrata: API, machine learning e scoring dinamico ridisegnano underwriting, monitoraggio del portafoglio e gestione del rischio commerciale con aggiornamenti continui, non più periodici.

Il contesto normativo

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), entrato in vigore il 2 agosto 2024, classifica i sistemi di IA usati per valutare l’affidabilità creditizia di persone fisiche e giuridiche come sistemi ad alto rischio ai sensi dell’Allegato III, punto 5, lettera b). Per i fornitori scattano obblighi di trasparenza, logging, supervisione umana e registrazione nel database UE. Le disposizioni per i sistemi ad alto rischio diventeranno pienamente applicabili ad agosto 2026, ma gli obblighi di governance interna per i deployer — tra cui le società di factoring — partono prima.

Sul piano del diritto contrattuale interno, l’art. 1337 c.c. impone correttezza precontrattuale: un factor che omette di comunicare che le decisioni di accettazione o esclusione del credito sono delegate a un modello algoritmico potrebbe rispondere per violazione dell’obbligo di informazione. L’art. 1341 c.c. rileva invece per le condizioni generali di contratto che escludono la contestabilità delle decisioni automatizzate: clausole di questo tipo rischiano la nullità se non specificamente approvate per iscritto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Revisione dei contratti di factoring esistenti. Verifica se il contratto attribuisce al factor discrezionalità illimitata nella valutazione dei crediti senza specificare i criteri. Con lo scoring AI, quella discrezionalità è ora esercitata da un algoritmo: la clausola potrebbe essere troppo generica per coprire decisioni automatizzate non motivate.
  2. Clausole di contestazione delle decisioni. Negozia l’inserimento di una clausola che garantisca al cedente il diritto a ottenere spiegazione delle decisioni di rifiuto o riduzione del credito anticipabile, in linea con il principio di spiegabilità richiesto dall’AI Act per i sistemi ad alto rischio.
  3. Due diligence pre-contrattuale. Quando assisti un’impresa che stipula un nuovo contratto di factoring, chiedi al factor se il sistema di scoring è certificato o registrato ai sensi dell’AI Act. Dal 2026 l’assenza di conformità espone il factor a sanzioni fino al 3% del fatturato mondiale annuo.
  4. Profili di responsabilità verso il debitore ceduto. Se il debitore ceduto viene classificato come insolvente da un modello algoritmico senza preavviso, si apre una questione di danno reputazionale e interruzione del fido commerciale. La responsabilità può coinvolgere sia il factor sia il cedente che ha scelto quel sistema.
  5. GDPR e trattamento dei dati del debitore. Lo scoring continuo del debitore ceduto implica trattamento di dati a fini decisionali automatizzati: art. 22 GDPR riconosce il diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate con effetti significativi. Verifica che i contratti regolino questo profilo e chi risponde in caso di reclamo del debitore.

Attenzione a

Clausole di indennizzo generiche nei contratti pro-solvendo. Nel factoring pro-solvendo il rischio di insolvenza resta in capo al cedente. Se il factor riduce o revoca la linea di anticipo sulla base di uno scoring algoritmico peggiorativo, senza preavviso contrattuale, il cedente subisce un danno da liquidità immediato. Molti contratti non prevedono un termine minimo di preavviso per le variazioni algoritmiche: è un vuoto da colmare in sede di negoziazione o, a posteriori, da contestare come comportamento contrario a buona fede ex art. 1375 c.c.

Confondere compliance AI Act con compliance GDPR. Sono regimi distinti con scadenze diverse e responsabili diversi. Un sistema di scoring creditizio può essere GDPR-compliant ma non ancora conforme all’AI Act per i requisiti tecnici di trasparenza e robustezza. Trattarli come equivalenti genera lacune difensive che emergono solo al momento del contenzioso.

Domande frequenti

Il factor può rifiutare un credito ceduto usando solo un algoritmo senza spiegarne il motivo?

Oggi molti contratti lo consentono, ma l’AI Act dal 2026 impone ai deployer di sistemi ad alto rischio obblighi di supervisione umana e spiegabilità. Già ora, un rifiuto immotivato fondato su scoring automatizzato può integrare violazione della buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. o dell’obbligo precontrattuale ex art. 1337 c.c., a seconda della fase in cui avviene.

Il debitore ceduto può opporsi allo scoring algoritmico del factor?

Sì, in base all’art. 22 GDPR, se lo scoring produce effetti giuridici significativi sul debitore — come la segnalazione o la riduzione del fido commerciale — questi ha diritto a non essere soggetto a decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato. Il debitore può richiedere intervento umano, esprimere la propria posizione e contestare la decisione. Il factor deve disciplinare questo diritto nell’informativa e nel contratto con il cedente.

Cosa rischia una società di factoring che usa AI per lo scoring senza conformarsi all’AI Act?

L’AI Act prevede sanzioni fino al 3% del fatturato mondiale annuo per i deployer di sistemi ad alto rischio non conformi. Per i fornitori del sistema le sanzioni salgono fino al 6% in caso di violazioni più gravi. La piena applicabilità degli obblighi per i sistemi ad alto rischio scatta ad agosto 2026, ma la registrazione nel database UE e alcuni obblighi di governance anticipano quella data.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale