Volo cancellato per sciopero controllori compensazione pecuniaria


Lo sciopero dei controllori di volo non costituisce automaticamente una circostanza straordinaria esimente per il vettore aereo: la Corte di Giustizia UE ha chiarito che il vettore deve dimostrare di non aver potuto evitare la cancellazione adottando misure ragionevoli. Se il vettore non supera questo test, il passeggero ha diritto alla compensazione forfettaria da 250 a 600 euro prevista dall’art. 7 del Reg. CE 261/2004, indipendentemente dall’eventuale rimborso del biglietto.

Punti chiave

  • Punto 1 — Lo sciopero dei controllori di volo non esonera automaticamente il vettore dalla compensazione ex art. 7 Reg. CE 261/2004.
  • Punto 2 — Il vettore deve provare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione.
  • Punto 3 — La compensazione forfettaria varia da 250 a 600 euro in base alla distanza del volo cancellato.

Quando un cliente si presenta in studio con un volo cancellato a causa dello sciopero dei controllori di volo, la prima difesa del vettore sarà invocare la circostanza straordinaria prevista dall’art. 5, par. 3, del Reg. CE 261/2004. Sapere già come smontare quella difesa — e in quali casi regge — vale la differenza tra una causa vinta e una persa.

Studio Cataldi ha pubblicato un’analisi specifica sul tema della compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato per sciopero dei controllori di volo, disponibile sul sito della fonte originale. Il punto centrale è stabilire se questo tipo di sciopero rientri o meno tra le circostanze straordinarie che liberano il vettore dall’obbligo di compensare il passeggero.

Il contesto normativo

Il Reg. CE 261/2004 disciplina i diritti dei passeggeri aerei in caso di cancellazione, ritardo prolungato e negato imbarco per overbooking. L’art. 7 fissa la compensazione forfettaria: 250 euro per voli fino a 1.500 km, 400 euro per voli intracomunitari oltre 1.500 km e per tutti gli altri voli tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro per i voli oltre 3.500 km. L’art. 5, par. 3, esenta il vettore se la cancellazione è causata da circostanze straordinarie che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure del caso.

La Corte di Giustizia UE ha interpretato questa esimente in modo restrittivo. Con la sentenza Wallentin-Hermann c. Alitalia (C-549/07) ha fissato il principio che la circostanza straordinaria deve essere esterna al vettore e al di fuori del suo controllo effettivo. Successivamente, con la sentenza Pešková e Peška (C-315/15), ha ribadito che anche eventi astrattamente qualificabili come straordinari non esonerano il vettore se quest’ultimo non dimostra di aver adottato misure ragionevoli concrete per limitare o evitare la cancellazione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Lo sciopero dei controllori di volo è gestito da soggetti esterni al vettore (Eurocontrol o le autorità nazionali del traffico aereo): questo elemento milita a favore della qualificazione come circostanza straordinaria, ma non la garantisce automaticamente.
  2. Il vettore che vuole invocare l’esenzione deve provare — non solo allegare — di aver adottato misure ragionevoli: per esempio, verificare la disponibilità di rotte alternative, informare tempestivamente i passeggeri, offrire riprotezione su altri voli.
  3. Se il vettore non supera la prova, il passeggero ha diritto alla compensazione forfettaria dell’art. 7 Reg. CE 261/2004 cumulabile con il rimborso del biglietto o la riprotezione ai sensi dell’art. 8.
  4. In sede di assistenza stragiudiziale, conviene inviare reclamo formale al vettore entro termini ragionevoli e, in caso di diniego, presentare istanza all’ENAC (autorità designata per l’Italia) oppure procedere con ricorso al Giudice di Pace competente per valore.
  5. La giurisprudenza di merito italiana tende a riconoscere la compensazione quando il vettore non produce documentazione specifica sulle misure adottate: la mancanza di prova va sfruttata sistematicamente in giudizio.

Attenzione a

Il rischio principale è confondere lo sciopero dei controllori di volo con lo sciopero del personale del vettore stesso. Quest’ultimo — secondo la CGUE, causa Krüsemann e a. c. TUIfly (C-195/17) — non rientra nelle circostanze straordinarie, ed espone il vettore alla compensazione piena senza possibilità di esenzione. Usare in modo intercambiabile le due fattispecie davanti al giudice è un errore che pregiudica la strategia difensiva.

Attenzione anche alla prescrizione: il diritto alla compensazione si prescrive in due anni secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza italiana (art. 2946 c.c. in combinato con la disciplina speciale), ma alcuni Tribunali applicano il termine biennale previsto dalla Convenzione di Montreal. Verificare quale termine applica il giudice del foro competente prima di presentare il ricorso.

Domande frequenti

Lo sciopero dei controllori di volo è una circostanza straordinaria che esime il vettore dalla compensazione?

Non automaticamente. Il vettore deve dimostrare non solo che lo sciopero era esterno al suo controllo, ma anche che ha adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la cancellazione. Se non supera questa prova, la compensazione ex art. 7 Reg. CE 261/2004 è dovuta. La Corte di Giustizia UE ha confermato questo standard restrittivo in più occasioni.

Quanto spetta al passeggero per un volo cancellato e come si calcola la compensazione?

L’art. 7 del Reg. CE 261/2004 fissa: 250 euro per voli fino a 1.500 km, 400 euro per voli intracomunitari oltre 1.500 km e per voli tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro oltre 3.500 km. L’importo si dimezza se il vettore offre riprotezione e il passeggero arriva a destinazione con un ritardo contenuto rispetto all’orario originale.

Dove si fa causa contro il vettore aereo per volo cancellato in Italia?

La competenza per valore spetta al Giudice di Pace fino a 5.000 euro, soglia che copre la maggior parte delle compensazioni ex Reg. CE 261/2004. Prima del ricorso giurisdizionale conviene inviare reclamo scritto al vettore e, in caso di silenzio o diniego, presentare istanza all’ENAC. Il foro competente è quello del domicilio del passeggero o del luogo di partenza del volo.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie