Con la sentenza n. 91/2026 della Corte costituzionale, il partner superstite di un matrimonio same-sex contratto all’estero ha diritto alla pensione di reversibilità anche se il decesso è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà (l. 20 maggio 2016, n. 76). L’art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in l. 6 luglio 1939, n. 1272, è incostituzionale nella parte in cui esclude questa prestazione. Chi ha già subito un diniego INPS su fattispecie analoghe può ora proporre ricorso o riaprire la pratica amministrativa.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte cost. n. 91/2026 elimina il diniego di reversibilità per coppie same-sex con matrimonio estero e decesso ante l. 76/2016.
- Punto 2 — L’illegittimità colpisce l’art. 13 r.d.l. 636/1939: riferimento normativo da citare in ogni atto contro INPS.
- Punto 3 — I clienti con pratiche già respinte devono verificare i termini di prescrizione del credito previdenziale prima di agire.
Se hai clienti che hanno perso il partner in un matrimonio same-sex celebrato all’estero e l’INPS ha negato la pensione di reversibilità perché il decesso è antecedente alla legge Cirinnà, quella posizione è ora ribaltabile. La Corte costituzionale ha rimosso l’ostacolo normativo che finora bloccava queste domande, rendendo azionabile un diritto che l’ente previdenziale poteva legittimamente ignorare fino a ieri.
Con la sentenza n. 91/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni in l. 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui esclude la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale unita da matrimonio contratto all’estero, quando il decesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili. La notizia è riportata da Studio Cataldi.
Il contesto normativo
L’art. 13 r.d.l. 636/1939 disciplina i requisiti per la pensione ai superstiti nel regime INPS: fino a oggi, la qualità di «coniuge» era interpretata in senso strettamente biologico-anagrafico, con esclusione automatica dei partner same-sex anche in presenza di un matrimonio straniero riconoscibile. La l. 20 maggio 2016, n. 76 (Cirinnà) ha introdotto le unioni civili equiparandole al matrimonio per molti istituti previdenziali, ma non ha risolto i casi di decesso avvenuti prima della sua entrata in vigore, lasciando un vuoto che la Corte cost. n. 91/2026 ora colma. Il riferimento sistematico resta l’art. 29 Cost. letto insieme all’art. 3 Cost. sul principio di uguaglianza, che la Corte ha ritenuto violati dalla norma del 1939 nella sua applicazione retroattivamente escludente.
Cosa cambia per lo studio
- Pratiche già respinte da INPS: presenta ricorso amministrativo o, se i termini lo consentono, ricorso giudiziario al Tribunale del lavoro competente, citando espressamente la sentenza n. 91/2026 come sopravvenienza normativa favorevole.
- Prescrizione del credito previdenziale: verifica subito la data del diniego o del decesso. Il diritto alla pensione di reversibilità si prescrive in 5 anni (art. 129 r.d. 1827/1935 e orientamento consolidato INPS), con possibile decorrenza dalla data del provvedimento di rigetto o dalla maturazione del diritto.
- Matrimoni esteri non trascritti: la sentenza parla di «vincolo matrimoniale contratto all’estero» senza richiedere la trascrizione nei registri dello stato civile italiani come condizione di ammissibilità — argomento da sviluppare negli atti se INPS oppone questo rilievo.
- Domanda amministrativa previa: prima di adire il giudice, presenta domanda all’INPS citando la pronuncia della Corte. L’ente è obbligato a riesaminare le posizioni alla luce della declaratoria di incostituzionalità.
- Nuovi mandati: aggiorna la modulistica dello studio per raccogliere da subito le informazioni rilevanti: data e luogo del matrimonio estero, data del decesso, eventuali precedenti domande INPS con relativi provvedimenti.
Attenzione a
Decorrenza della prescrizione sui ratei arretrati. Anche dopo il riconoscimento del diritto, i singoli ratei di pensione si prescrivono in 5 anni dalla loro scadenza. Se il cliente ha subito il decesso del partner molti anni fa e non ha mai presentato domanda, una parte degli arretrati potrebbe già essere irrecuperabile. Calcola con precisione la finestra temporale utile prima di costruire le aspettative del cliente.
Matrimoni poligamici o con altri vizi di ordine pubblico. La sentenza riguarda unioni matrimoniali estere riconoscibili nell’ordinamento italiano. Se il matrimonio straniero presentava profili contrari all’ordine pubblico internazionale già prima del decesso, INPS potrebbe opporre l’irriconoscibilità del vincolo: anticipa questa eccezione negli atti e prepara la documentazione sullo stato civile estero.
Domande frequenti
Il partner superstite di matrimonio gay all’estero può chiedere la reversibilità INPS se il decesso è avvenuto prima del 2016?
Sì. La Corte costituzionale, con sentenza n. 91/2026, ha dichiarato incostituzionale l’art. 13 r.d.l. 636/1939 nella parte in cui esclude la reversibilità in questa ipotesi. Il partner superstite può presentare domanda all’INPS o, in caso di diniego pregresso, proporre ricorso al Tribunale del lavoro citando la pronuncia.
In quanto tempo si prescrive il diritto alla pensione di reversibilità non percepita dopo sentenza Corte costituzionale?
Il diritto alla pensione di reversibilità in sé non si prescrive finché sussistono i requisiti, ma i singoli ratei arretrati si prescrivono in 5 anni dalla scadenza di ciascuno. È quindi urgente presentare domanda amministrativa all’INPS per interrompere la prescrizione sui ratei ancora utili.
INPS può rifiutare la reversibilità perché il matrimonio estero non è stato trascritto in Italia?
La sentenza n. 91/2026 non condiziona il riconoscimento del diritto alla trascrizione nei registri dello stato civile italiani. L’opposizione di INPS su questo punto appare infondata alla luce della declaratoria di incostituzionalità, ma è prudente documentare l’autenticità e la validità del matrimonio estero con atti dello stato civile del paese di celebrazione.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie